Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6874 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7206/2010 proposto da:

COMUNE DI RIETI (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio

dell’avvocato LAURO MASSIMO, rappresentato e difeso dall’avvocato

TRINCHI Alberto, giusta Delib. Giunta Comunale 30 novembre 2009, n.

399 e giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.B., + ALTRI OMESSI

quest’ultimo in

persona del Curatore fallimentare Dott.ssa F.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANASTASIO II N. 442, presso lo

studio delegale MOIO, rappresentati difesi dagli avvocati CARIDI

Saverio, ALBERTO MOIO, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

B.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA ANASTASIO II 442, presso lo studio dell’avvocato MOIO

ALBERTO MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZINGARELLI LUIGI, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.D., B.I., N.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3365/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA

dell’1/07/09, depositata il 10/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito l’Avvocato Trinchi Alberto, difensore del ricorrente che

insiste per l’accoglimento del ricorso riportandosi ai motivi;

udito l’Avvocato Imperia Luigi, (delega avvocato Saverio Caridi),

difensore dei controricorrenti che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

aderisce alla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis c.p.c.:

La sentenza della Corte d’appello di Rieti in data 10 settembre 2009, pronunciandosi in sede di rinvio dalla Corte suprema di cassazione, ha determinato l’indennità di espropriazione dovuta dal Comune di Rieti agli attori, con le statuizioni consequenziali ed accessorie del caso.

Per la cassazione della sentenza ricorre il Comune di Rieti per cinque motivi. Resistono con separati controricorsi gli intimati G. ed altri, e B..

Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90, che dispone l’applicabilità del D.P.R. n. 325 del 2001, art. 37, commi 1 e 2, nel nuovo testo introdotto dal comma 89 della stessa legge, a tutti i procedimenti espropriativi in corso. Si deduce che a nulla rileva, in senso contrario all’applicabilità della nuova disciplina alla fattispecie in esame, la circostanza che la dichiarazione di pubblica utilità, in forza della quale si è proceduto ad espropriazione, fosse anteriore al D.P.R. n. 321 del 2001.

Questo motivo è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con la consolidata giurisprudenza di questa corte, per cui le nuove disposizioni citate si applicano solo ai procedimenti espropriativi in corso e non ai giudizi in corso (cfr. Cass. 28 novembre 2008 n. 28431; 21 giugno 2010 n. 14939).

Il secondo motivo verte sulla falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, per avere la corte d’appello determinato il valore venale dell’area espropriata aderendo alla consulenza tecnica d’ufficio, e quindi sulla base dell’incidenza del terreno sulle costruzioni effettivamente eseguite su di essa (2,57 mc./mq) invece che dell’indice di edificabilità territoriale (0,90 mc/mq). Questo motivo è manifestamente fondato.

Nella motivazione dell’impugnata sentenza si afferma, a giustificazione del risultato al quale il consulente era pervenuto, e che è stato fatto proprio dal collegio giudicante, che il consulente ha precisato di non essersi avvalso dell’indice di edificabilità per determinare l’indennità di esproprio, avendo adottato il diverso criterio del valore dell’incidenza del terreno sulla costruzione. In tal modo la decisione impugnata si è posta in contrasto con il costante insegnamento di questa corte, per il quale la stima del valore venale, dell’area espropriata, se fatta con il metodo analitico, deve basarsi sull’indice che individua la densità territoriale della zona, soltanto questo includendo nel calcolo la percentuale degli spazi all’uopo riservati ad infrastrutture e servizi a carattere generale, e deve tener conto anche delle spese di urbanizzazione relative alle opere che, poste in essere dall’amministrazione, assicurano l’immediata utilizzazione edificatoria dell’area (tra le più recenti, Cass. 24 aprile 2007 n. 9891, Cass. 5 settembre 2008 n. 22421).

L’accoglimento di questo mezzo d’impugnazione comporta la cassazione della sentenza impugnata e assorbe l’esame di ogni altra censura.

Si propone pertanto la cassazione della sentenza impugnata per manifesta fondatezza del secondo motivo, con il rinvio della causa alla corte d’appello di Rieti in altra composizione, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, per un nuovo giudizio nel quale, in applicazione del principio di diritto sopra richiamato, la stima del valore venale dell’area espropriata sarà fatto tenendo conto non già delle costruzioni realizzate, bensì dell’indice di edificabilità territoriale vigente, alla data del decreto di espropriazione, per la zona in cui l’area è compresa.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. La difesa del Comune di Rieti ha depositato gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica del ricorso.

B.R. e gli altri resistenti hanno depositato separate memorie.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione, la documentazione depositata dal ricorrente e le memorie depositate dai resistenti, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.

4. In relazione al primo motivo di ricorso, alla relazione è solo da aggiungere che non si ravvisa alcuna ragione d’incostituzionalità nell’irretroattività della nuova disciplina.

5. Con riferimento alle memorie dei resistenti, i quali allegano il giudicato che si sarebbe formato nel primo giudizio svoltosi davanti alla corte d’appello, nel quale fu pronunciata la sentenza cassata, è sufficiente ricordare l’insegnamento di questa corte, per il quale il valore di mercato del terreno ablato, non costituendo una statuizione autonoma della sentenza di merito che lo abbia posto a base del calcolo dell’indennità di espropriazione e di occupazione, nè la premessa logica indispensabile della sentenza di cassazione con rinvio, che abbia stabilito le diverse regole di diritto da applicare nella sua determinazione, non è suscettibile di assumere l’efficacia di giudicato interno nel giudizio di rinvio e ben può essere ivi riconsiderato (Cass. 25 settembre 2008 n. 24064). Nella fattispecie la statuizione impugnata non è motivata sulla base di un giudicato – sia pur erroneamente – supposto, ma nel merito, con affermazione che si pone in violazione delle norme di diritto invocate. Non possono in questa sede essere esaminate le ulteriori questioni sollevate con le memorie, in ordine alla corretta esecuzione del calcolo, che appartengono al merito.

6. la manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al mezzo d’impugnazione accolto, con assorbimento dell’esame di ogni altra censura, con rinvio della causa alla corte del merito, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio, per il nuovo giudizio di rinvio, nel quale sarà applicato il principio di diritto seguente: ai fini della determinazione dell’indennità di espropriazione, la stima del valore venale dell’area espropriata, se fatta con il metodo analitico, non può essere basata sull’indice fondiario, e ancor meno sulla volumetria di fatto realizzata sull’area espropriata, ma deve basarsi sull’indice che individua la densità territoriale della zona.

P.Q.M.

La corte rigetta per manifesta infondatezza il primo motivo, accoglie per manifesta fondatezza il secondo motivo; dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Rieti, in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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