Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6874 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 11498 de ruolo generale dell’anno

2013, proposto da.

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AN.CAR. SUD s.r.l.” in persona del legale rappresentante pro tempore;

-intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Campania, n. 514/01/12 depositata in data 7 novembre

2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2020 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

Che:

– con sentenza n. 514/01/12 depositata in data 7 novembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di AN.CAR. SUD s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 244/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto dalla suddetta società contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato a quest’ultima, esercente attività edilizia, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 41-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, maggiori ricavi, ai fini Ires, Irap e Iva, sanzioni e interessi, per Vanne 2006, in base al confronto tra i corrispettivi dichiarati delle vendite di immobili e il loro valore desunto dai dati forniti dall’Osservatorio Immobiliare Italiano (OMI), oltre che in base all’ammontare di un mutuo superiore rispetto al prezzo dichiarato e alla rilevazione di prezzi differenti per la medesima tipologia di immobili;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimata la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia: 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, per avere la CTR ritenuto erroneamente inammissibile l’appello per non avere l’Ufficio formulato “concrete censure” in ordine alla motivazione della pronuncia di primo grado, ancorchè quest’ultimo avesse contestato, punto per punto, la sentenza della CTP; in via subordinata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e de,:isivo per il giudizio, per avere la CTR- a fronte di specifici motivi di appello- affermato apoditticamente l’assenza di censure puntuali dell’Ufficio alla decisione di primo grado;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia: 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) come modificati dalla L. n. 88 del 2009, art. 24, comma 4, lett. f) e comma 5, art. 2697 c.c. per avere la CTR respinto l’appello in quanto trattavasi di accertamento asseritanente basato sulle sole quotazioni OMI a fronte dei molteplici elementi indiziari posti dall’Ufficio a fondamento dello stesso (la stipulazione di un mutuo d importo superiore al corrispettivo di vendita, lo scostamento tra i valori dichiarati dai valori di mercato medi rilevati dall’OMI; l’esistenza di prezzi diversificati per la stessa tipologia di immobili; il comportamento antieconomico della società) nonchè 2) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio qual era la sussistenza degli elementi fondanti l’accertamento analitico-induttivo dell’Ufficio;

– preliminare all’esame dei motivi di ricorso è la verifica della regolarità della notifica del ricorso, attesa la mancata costituzione in giudizio della società contribuente;

– nella specie, a fronte della sentenza impugnata depositata il 7 novembre 2012, dalla relata di notifica del ricorso per cassazione si evince che il messo notificatore, in data 30 aprile 2013, aveva proceduto ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;

– gli adempimenti prescritti dall’art. 140 c.p.c. sono tre, e in particolare: a) il deposito della copia dell’atto in busta sigillata nella casa comunale, stante l’irreperibilità del destinatario; b) l’affissione alla porta dell’avviso di deposito; c) l’invio al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito;

– nella specie, parte ricorrente ha omesso di produrre l’avviso di ricevimento comprovante il positivo esito della notifica della c.d. raccomandata informativa, con conseguente inammissibilità del ricorso, come ritenuto costantemente da questa Corte con il pr ncipio di diritto secondo cui “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal comma 1 della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380-bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c (Cass. SU n. 627/08; Cass. Sez. 6 – 2, Ord. n. 18361 del 12/07/2018);

– in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– non vi è necessità di provvedere sulle spese. del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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