Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6874 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6874 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso 22716-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

2016
118

RICO RAPPRESENTANZE INDUSTRIALI E COMMERCIALI SRL in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE BELLE
ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
FERRANTI,

rappresentato

e

difeso

dall’avvocato

Data pubblicazione: 08/04/2016

GIANLUCA BRIZI delega a margine;
– controricarrenti

avverso la sentenza n. 5/2010 della COMM.TRIB.REG. di
ANCONA, depesitaEa il 22/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

LOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che si
riporta agli scritti;
udito per il controricorrente l’avvocato BRIZI che si
riporta al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

N. R.G .22716/2013
RITENUTO IN FATTO
In data 6.10.2006 l’Agenzia delle Entrate di Ancona notificava alla
società R.I.C.O. srl un avviso di accertamento con il quale, in relazione
all’anno di imposta 2002, determinava le maggiori imposte Irpeg ed Irap
dovute a seguito della indeducibilità dei costi relativi ad operazioni di
acquisto presso imprese site in vari paesi a fiscalità privilegiata, poiché la

dall’art.110 comma 11 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 con particolare
riguardo alla sussistenza di un effettivo interesse economico.
Avverso l’avviso di accertamento la società RICO proponeva ricorso
alla Commissione tributaria provinciale di Ancona che lo accoglieva con
sentenza del 18.2.2008, sul rilievo che la società avesse dimostrato di
avere effettivamente svolto le operazioni commerciali in oggetto.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla
Commissione tributaria regionale delle Marche che lo rigettava con
sentenza del 22.6.2010, ritenendo dimostrata la sussistenza dell’effettivo
interesse economico e della concreta esecuzione delle operazioni.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
per cassazione per i seguenti motivi:1) violazione e falsa applicazione
degli artt.76 e 110 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e 2697 cod.civ. in
relazione all’art.360 n.3 cod.proc.civ. nella parte in cui la Commissione
tributaria regionale non ha ritenuto necessario il requisito della maggiore
convenienza economica dell’operazione intrattenuta con l’impresa
residente in paese a fiscalità privilegiata; 2) in subordine deduce
l’insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, in relazione
all’art.360 comma 1 n.3) cod.proc.civ. nella parte in cui ha ritenuto
provata la convenienza dell’operazione.
La società RICO resiste con controricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato. La Commissione tributaria
regionale ha affermato che, ai fini della deducibilità dei costi derivanti da
operazioni intercorse con imprese residenti in Stati o territori a fiscalità
privilegiata, sussiste il requisito dell’effettivo interesse economico
qualora “a prescindere dalla dimostrata maggiore convenienza.

società non aveva provato la ricorrenza delle condizioni richieste

l’operazione commerciale non sia palesemente in perdita e sia
effettivamente compiuta”. Tale interpretazione contrasta con il disposto
dell’art.110 commi 10 e 11 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917, secondo cui
non si applica la regola generale della indeducibilità delle spese derivanti
da operazioni intercorse con imprese aventi sede in paesi “black list” alla
condizione che il contribuente, oltre a fornire la prova “ordinaria” che
l’operazione economica è stata effettivamente compiuta ( requisito

ammessi in deduzione costi fittizi), dimostri aggiuntivamente che
l’impresa ubicata in paese a fiscalità privilegiata svolge prevalentemente
un’attività commerciale effettiva, ovvero che la transazione commerciale
posta in essere risponde ad un effettivo interesse economico della
impresa residente ad operare proprio con l’impresa “black list”.
La rispondenza ad un effettivo interesse economico della operazione
commerciale con l’impresa “black list” non può essere ritenuta
sussistente per la mera ragione che l’operazione commerciale non sia
palesemente in perdita. Al contrario, la previsione di tale peculiare
requisito richiede che il contribuente documenti quale sia lo specifico
interesse economico che lo ha indotto a privilegiare l’instaurazione di
rapporti commerciali con una impresa ubicata in un paese black list a
preferenza di un impresa ubicata in paesi a fiscalità ordinaria, in
conformità alla finalità antielusiva della norma,

le, qualt non possono

essere vanificatk opponendo l’insindacabilità delle scelte imprenditoriali,
che invece la norma fiscale considera passibili di scrutinio, nei termini
specificati, qualora l’impresa residente opti per un fornitore commerciale
ubicato in un paese black list.
2.11 motivo di ricorso relativo al vizio di motivazione rimane assorbito
dall’accoglimento del primo motivo.
La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio alla
Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione
affinché effettui le valutazioni di fatto necessarie per stabilire se il
contribuente, in conformità al contenuto precettivo dell’art.110 comma
11 d.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 come sopra specificato, abbia fornito
prove idonee a dimostrare che la scelta di effettuare operazioni
commerciali optando per una impresa residente in paesi “black list” era

2

proprio di qualunque componente negativo del reddito, non essendo

sorretta da valide e specifiche ragioni economiche, da indicarsi
concretamente, che ne giustificavano la preferenza rispetto ad analoghe
transazioni effettuabili con imprese residenti in paesi a fiscalità ordinaria.
P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la
sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio , anche sulle spese, alla

Così deciso il 14.1.2016.

Commissione tributaria regionale delle Marche in diversa composizione.

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