Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6874 del 02/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6874
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24679-2020 proposto da:
C.A., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato MOBILIA FABRIZIO;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2970/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il
15/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’8/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
MONDINI.
Fatto
PREMESSO
che:
1. C.A., lamentando violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, e dell’art. 92 c.p.c., nonché illogicità ed erroneità della motivazione, ricorre per la cassazione del capo dispositivo della compensazione delle spese della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha deciso dell’appello proposto da esso ricorrente per contestare la decisione della CTP di compensare le spese del giudizio malgrado la totale soccombenza dell’Agenzia delle Entrate;
2. si legge nella sentenza impugnata: “la compensazione delle spese avrebbe imposto una sia pur breve argomentazione a sostegno”; l’argomentazione poteva essere in sede di appello “integrata e rimodulata”; la ragione della compensazione era da individuarsi nel fatto che la pretesa impositiva era stata negata (“dichiarata estinta”) solo perché azionata tardivamente;
3. l’Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva;
4. il contribuente ha depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1.per regola generale stabilita dall’art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza. L’art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, introdotta con la L. n. 263 del 2005, art. 2), ne consentiva la compensazione in caso di soccombenza reciproca e, oltre, ove “concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione””.
Il fatto che la soccombenza dell’Agenzia in primo grado fosse correlata al “decorso del tempo” non integra – al contrario di quanto assunto dalla CTR – un giusto motivo di compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio. Si tratta di fatto inidoneo giustificare logicamente la compensazione delle spese;
2. questa Corte con ordinanza della sez.6-5, n. 25594 del 12/10/2018 ha precisato “In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile “ratione temporis”, modificata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell’uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti”;
3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte cassa la sentenza impugnata relativamente al capo relativo alle spese del giudizio di appello e rinvia per le spese anche del presente giudizio di legittimità, alla CTR della Sicilia in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022