Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6873 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7171/2010 proposto da:

COMUNE DI COLLAGNA (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO N. 10 INT. 11, presso

lo STUDIO SCHIAVONE, rappresentato e difeso dall’avvocato BERTOLANI

Giovanni, giusta Delib. Giunta 26 febbraio 2010, n. 9 e giusta

mandato speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G., BE.GI., B.E.,

B.C., B.A., R.M., B.

D.M., B.M., B.M.P.,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA VITE 7, presso lo studio

dell’avvocato D’AMELIO Piero, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO GIOVANNI LATTANZI, giusta procura

speciale per atto notaio Matteucci Alessandro Di Mario di Carrara,

rep. nn. 2149, 2150, 2158 allegata in atti; ed inoltre: B.

G., BE.GI., B.E., B.

C., R.M., B.M.P., giusta procura

speciale per atto notaio Matteucci Alessandro Di Mario di Carrara,

rep. n. 2149 del 17/01/2011; ed inoltre B.M.,

B.D., giusta procura speciale per atto notaio

Matteucci Alessandro Di Mario di Carrara, rep. n. 2150 del 18/01/2011

allegata in atti; ed inoltre B.A., giusta procura

speciale per atto notaio Matteucci Alessandro Di Mario di Carrara del

20/01/2011, rep. n. 2158, allegata in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 192/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

27/11/09, depositata il 16/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito l’Avvocato Anna Mattioli, (delega avvocato Piero D’Amelio),

difensore dei controricorrenti che deposita irritualmente il doc. ex

art. 372 c.p.c., da parte del ricorrente, nel merito chiede

il rigetto e l’inammissibilità del ricorso.

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

aderisce alla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione:

Con sentenza 8 novembre 2002 n. 15674, questa corte, accogliendo il ricorso proposto dai signori B.G. fu Do. e Be.Gi., cassò la sentenza della Corte d’appello di Bologna 30 marzo 1999, che aveva dichiarato inammissibili le opposizioni proposte dagli odierni resistenti alla stima dell’area espropriata dal Comune di Collagna in loro danno determinata dalla Commissione provinciale espropri in data 26 marzo 1989.

Riassunta la causa dagli odierni resistenti, con sentenza 16 febbraio 2010 la Corte d’appello di Bologna, determinò l’indennità dovuta, con riguardo al tempo dell’espropriazione, in Euro 84.904,00, e la rivalutò fino alla data della decisione.

Per la cassazione della sentenza, non notificata, il Comune di Collagna ricorre con atto notificato il 19 marzo 2010 per otto motivi. Resistono i proprietari con controricorso notificato il 27 aprile 2010.

Il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il ricorso denuncia con il primo motivo la cessazione della materia del contendere in forza di atto convenzionale del quale non si indica la data e non si riporta il contenuto rilevante ai fini della pronuncia richiesta. Il motivo è inammissibile per la sua genericità.

Con il secondo motivo si denuncia l’inammissibilità della riassunzione del giudizio davanti al giudice del rinvio da parte dei proprietari che non avevano proposto ricorso per cassazione, ai quali la cassazione della precedente sentenza della corte di merito non gioverebbe. Il motivo è manifestamente infondato, considerato che la prima sentenza della corte d’appello, di dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione da parte di tutti gli espropriati, fu cassata interamente, seppure in conseguenza del ricorso proposto da due soli degli opponenti alla stima, per una ragione comune a tutti gli originari opponenti, con la conseguenza che a norma dell’art. 336 c.p.c., comma 1, la cassazione estese i suoi effetti anche alla parte riguardante gli opponenti alla determinazione della stima che non avevano proposto ricorso per cassazione.

Inammissibili sono inoltre i motivi terzo, per la sua genericità;

quarto, per la mancata indicazione della sede processuale nella quale sarebbero state formulate le domande ignorate dal giudice di merito;

quinto, perchè la pretesa extrapetizione in tema di indennità di occupazione non trova riscontro nell’impugnata sentenza, che non pronuncia su tale domanda.

E’ invece manifestamente fondato il settimo motivo di ricorso, con il quale, sulla premessa che l’area espropriata era compresa in zona F del piano regolatore allora vigente, destinata ad attrezzature sportive d’interesse comunale, si censura la vocazione edificatoria attribuita dalla corte del merito all’area medesima in ragione “dell’oggettiva espansione dell’agglomerato abitativo suscitato nella zona dall’installazione di impianti ed attrezzature euristiche”, vale a dire dell’edificabilità di fatto, che in presenza di piano regolatore non costituisce valido criterio di stima dell’indennità di espropriazione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte.

L’accoglimento di questo motivo comporta la cassazione sul punto della determinazione dell’indennità di espropriazione, e l’assorbimento dei motivi sesto, vertente sul regolamento delle spese, e ottavo, a sua volta ancora vertente sul criterio di liquidazione dell’indennità di espropriazione.

Si propone pertanto che la corte, in Camera di consiglio, dichiari la manifesta fondatezza del settimo motivo del ricorso, e la manifesta infondatezza dei motivi primo e secondo, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5; l’inammissibilità dei motivi terzo, quarto, quinto e l’assorbimento dei motivi sesto e ottavo a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. Il ricorrente ha depositato una memoria. Le ricorrenti M.G. e B.V. hanno depositato a loro volta una memoria. Anche gli altri ricorrenti, che dopo la revoca del precedente difensore, avvocato Piero D’Amelio, sono assistiti dall’avvocato Giovanni Lattanzi, hanno depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, la relazione, e le memorie, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione. Con riferimento alle memorie depositate, si osserva quanto segue.

4. Quanto alla memoria del ricorrente, e con riferimento al suo primo motivo di ricorso, la produzione con memoria della convenzione invocata è inammissibile, trattandosi di documento che doveva essere (oltre che riprodotto nel ricorso, ai fini dell’autosufficienza di questo) depositato insieme al ricorso a pena di improcedibilità, a norma dell’art. 369 c.p.c., comma 1, n. 4, non ricorrendo l’ipotesi dell’art. 372 cpv. c.p.c..

5. Ancora quanto alla memoria del ricorrente, e con riferimento al secondo motivo, occorre sinteticamente ricordare che: – il decreto di espropriazione per pubblica utilità incide sull’oggetto, ma non sulla natura del diritto espropriato, sicchè sulla somma, di cui è prescritto il deposito presso la Cassa depositi e prestiti, si trasferisce il diritto reale degli espropriati, ai quali non residua semplicemente un diritto di credito (suscettibile di frazionamento) al pagamento dell’indennità;

– ove si versi nell’ipotesi di comproprietà indivisa del bene, la comunione permane sull’indennità fino al momento in cui questa sarà divenuta definitiva e ne sarà disposto lo svincolo dall’autorità giudiziaria, sulla base dell’accordo delle parti o in ragione dei diritti degli espropriati;

– per il carattere dell’unicità dell’indennità, le quote dei singoli proprietari sono soggette a variare con il variare della misura dell’indennità, dovendo essere commisurate alla indennità definitiva e non a quella provvisoria (si tratta di giurisprudenza tradizionale e consolidata a partire da Cass. 17 luglio 1969 n. 2645).

Discende da tali premesse che, mentre la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione giova ai comproprietari che non abbiano proposto opposizione (non ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario), senza che ad essi possa opporsi alcuna decadenza, nel caso che solo alcuni degli opponenti comproprietari abbiano coltivato il giudizio nei gradi d’impugnazione non può configurarsi la formazione frazionata del giudicato in capo ai diversi opponenti, i quali tutti devono considerarsi parti processualmente necessarie nei successivi gradi, anche se non abbiano proposto impugnazione, con ciò escludendosi il frazionamento del giudizio postulato dal comune ricorrente.

6. Infine, le osservazioni della memoria del ricorrente sul quarto motivo d’impugnazione, limitandosi a indicare come sede processuale di riferimento il secondo giudizio di riassunzione, nè eliminano la genericità del riferimento, preclusiva dell’esame del mezzo in sede di legittimità, nè del resto potrebbero porre tardivo rimedio al vizio del ricorso.

7. Quanto alle memorie dei resistenti, è sufficiente ricordare che questa corte ha stabilito fin dal suo primo intervento sulla questione, a sezioni unite, che la L. 8 agosto 1992, n. 359, art. 5 bis, trova applicazione immediata, ai sensi delle espresse previsioni dei nn. 6 e 7 della norma medesima, nei giudizi di opposizione alla stima ancora in corso, ed anche in sede di legittimità, in difetto di formazione del giudicato sulla determinazione dell’indennità stessa (Cass. Sez. un. 20 novembre 1992 n. 12393, e tutte le successive conformi).

8. Deve pertanto trovare applicazione il principio, già enunciato da questa corte (Cass. 17 maggio 2005 n. 10343), che l’inserimento dei suoli nella cosiddetta zona F (aree destinate ad opere di interesse collettivo) di uno strumento urbanistico (piano di fabbricazione o piano regolatore generale) è inquadrabile in linea di principio nella zonizzazione del territorio e dunque determina il carattere non edificabile dei suoli stessi, con la conseguenza che l’indennità di espropriazione va determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme del titolo secondo della L. n. 865 del 1971, con esclusione del criterio della edificabilità di fatto.

9. Il ricorso deve essere accolto per manifesta fondatezza limitatamente al solo settimo motivo, e rigettato nel resto, e la causa deve essere rinviata alla corte territoriale, anche ai fini delle spese, per il nuovo giudizio, nel quale troverà applicazione il principio di diritto sopra ricordato.

PQM

La corte accoglie per manifesta fondatezza il settimo motivo di ricorso, e rigetta nel resto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla corte d’appello di Bologna in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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