Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6873 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.B.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato TRALICCI

GINA, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

sul ricorso 11940-2008 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

D.B.N.;

– intimata –

avverso il decreto n. 358/2007 E.R. della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositato il 07/08/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – D.B.N., con ricorso alla corte di appello di Perugia, ha proposto una domanda d’equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Ha convenuto in giudizio il Ministero della giustizia.

La corte d’appello ha accolto in parte la domanda ed ha condannato l’amministrazione convenuta al pagamento di Euro 6.500,00, mentre ha liquidato gli onorari in Euro 600,00.

Ha ritenuto che, rispetto ad una durata ragionevole di sei anni del giudizio presupposto, che si era svolto per tre gradi, il processo s’era prolungato per 13 anni e 2 mesi, sei di questi ultimi da imputarsi alla parte, e ne ha fissato l’ingiustificata protrazione in 12 anni e 8 mesi.

2. Al ricorso principale della parte privata la pubblica amministrazione ha resistito con ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – I ricorsi hanno dato luogo a distinti procedimenti che debbono essere riuniti, perchè sono relativi a impugnazioni della stessa sentenza.

2. – Il ricorso incidentale, che è tempestivo, va esaminato per primo: contiene cinque motivi.

2.1. – Il primo è inammissibile.

Ne è presupposto che dall’amministrazione si sia contestato “con espressioni inequivoche nella memoria difensiva” che gli atti depositati dalla parte fossero conformi agli originali, ma sotto questo aspetto il motivo difetta di specificità, considerato che nella illustrazione del motivo non sono riportate le espressioni usate nè si da conto nel controricorso dell’avvenuto deposito dello scritto difensivo.

2.2. – Inammissibile è anche il secondo motivo.

La parte che agisce in equa riparazione ha onere di allegare i dati che servono a stabilire quando il giudizio è iniziato e terminato e in quanti gradi si è svolto (Cass. 23 settembre 2004 n. 19084).

L’elaborazione giurisprudenziale di criteri standard di durata giustificata dell’intero processo e dei suoi singoli gradi rende possibile formulare un giudizio pur se presuntivo circa l’essersi il processo presupposto protratto o no in modo ingiustificato.

Spetta perciò alla amministrazione che resiste allegare i dati specifici che, se consentono di superare la presunzione, possono mettere capo ad un diverso giudizio circa il caso concreto.

Il giudice ha il potere di disporre l’acquisizione di tutti o di parte degli atti del processo presupposto (L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 5), ma nella sentenza è stato dato atto del tentativo fatto di acquisire quei documenti e la corte di appello ha concluso che ulteriori rinvii si sarebbero rivelati inutili per le difficoltà emerse nel reperirli.

In questa situazione, la mancata acquisizione di elementi di fatto capaci di scalfire la presunzione originata dalle allegazioni di parte non avrebbe potuto risolversi in suo danno.

2.3. – Ancora inammissibile è il terzo motivo, che, senza specificarne la durata nell’ambito del concreto svolgimento del giudizio presupposto, si conclude con la formulazione di quesiti in vario modo intesi a far dichiarare che – dal periodo compreso tra la data di notificazione della citazione che da inizio al processo ed il passaggio in giudicato della sentenza che lo conclude – vanno scorporati tutti i periodi di tempo, in cui la parte ha indugiato nell’accedere al giudice, avvalendosi di spazi di tempo superiori ai minimi.

2.4. – Il quarto motivo è infondato.

Il giudice di merito ben può discostarsi dallo standard indennitario dei 1.000,00, – 1.500,00 Euro per anno di non ragionevole protrazione del processo quando ricorrono specifici elementi di fatto, quali ad esempio la esiguità della posta in giuoco e questa Corte è venuta più di recente affermando che questo è possibile in particolare con riguardo al primo triennio di protrazione irragionevole del processo ed in genere sino alla soglia dei 750,00 Euro.

Tuttavia, ciò non significa che possa prestarsi a sindacato la motivazione del giudice di merito, che, in un caso come quello in esame, in cui la protrazione del processo presupposto oltre il ragionevole è stata giudicata aver superato i sei anni, si attesta, pur in presenza di una posta in giuoco esigua, sullo standard di Euro 1.000 – 1.500,00: salvo che, volendosi proporre come critica della decisione l’omessa motivazione su uno specifico punto decisivo della controversia, l’amministrazione, che si voglia poi dolere di un tale vizio, non ponga in modo specifico la questione davanti al giudice di merito e in quello di legittimità indichi in modo specifico la sede processuale in cui lo ha fatto.

2.5. – E’ ancora e da ultimo infondato il quinto motivo.

L’amministrazione che soccombe nel giudizio d’equa riparazione è soggetta a responsabilità per le spese, perchè ha dato causa al secondo giudizio col protrarre la definizione del processo presupposto.

Da questa responsabilità si può esonerare se, non richiesta dell’indennizzo prima del giudizio, dopo di questo si faccia ad offrire una riparazione, invece rifiutata, non difforme da quella poi riconosciuta dal giudice.

3. – Il ricorso incidentale è rigettato.

4. – Il ricorso principale contiene un motivo.

E’ fondato nella misura in cui lamenta che i diritti di avvocato, liquidati dal giudice di merito in Euro 200,00, lo sono stati in misura inferiore al minimo tariffario.

In base alla tariffa allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, ed allo scaglione da Euro 5.200,01 a Euro 25.900,00 del quadro B, per le prestazioni necessarie è dovuta la somma di Euro 600,00.

Ferma restando l’altra somma liquidata dalla corte d’appello per spese ed onorari di avvocato in Euro 400,00 – non investita nel suo complesso da contestazione – risulta che alla parte avrebbe dovuto essere liquidata la cifra totale di Euro 1.000,00 e non quella inferiore di Euro 600,00.

5. – Il ricorso principale è in parte accolto e per la stessa parte il decreto è cassato.

Sussistono le condizioni per pronunciare nel merito.

Sulla base del criterio indicato al punto precedente il Ministero della giustizia è condannato al pagamento delle spese del giudizio di merito, liquidate in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 400,00 per onorari di avvocato e spese e Euro 600,00 per diritti.

Tenendo conto insieme della maggiore somma liquidata per le spese del giudizio di merito (Euro 400,00) e della valenza economica della contestazione mossa all’accoglimento della domanda, ma rigettata, gli onorari del giudizio di Cassazione possono essere liquidati in Euro 425,00 e con le spese in Euro 525,00.

A tutte le spese sono da aggiungere il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

Delle spese del giudizio di merito è ordinata la distrazione a favore dell’avvocatessa Gina Tralicci, che di quel giudizio e non anche di quello di cassazione ha dichiarato d’aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quello incidentale, accoglie il principale, cassa in relazione la sentenza impugnata e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della giustizia a pagare a D. B.N. le spese del giudizio di merito liquidate in Euro 1.000,00, nonchè le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 525,00, di cui 425,00 per onorari di avvocato, tutte unitamente al rimborso forfetario delle spese generali ed agli accessori di legge: di quelle di merito ordina la distrazione a favore dell’avvocatessa Gina Tralicci.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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