Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6873 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 10957 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.B.G. nella qualità, di socio della B.F.lli

B.B.U. e C. s.n.c.;

-intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, n. 33/24/11 depositata in data 7 marzo 2011,

non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2020 dal Relatore Cons. Putaturo Donati Viscido di Nocera

Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 33/24/11 depositata in data 7 marzo 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Piemonte accoglieva parzàlmente l’appello propcsto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di B.B.G., nella qualità di socio (al 50′)/0) della B. di F.lli B.B.U. e C. s.n.c. avverso la sentenza n. 14/10/09 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso proposto dal suddetto contribuente avverso l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva contestato a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 5 TUIR, un maggiore reddito di partecipazione ai fini Irpef, add. reg. e add. com., per l’anno 2003 a seguito dell’accertamento dei maggiori ricavi nei confronti della società B. di F.lli B.B.U. e C. s.n.c.;

– la CTR, in punto di diritto, per quarto di interesse, ha osservato che: 1) non era ravvisabile violazione del litisconsorzio necessario in quanto, conformemente a quanto deciso dalla CTR del Piemonte, nella sentenza n. 21/31/10 – nei giudizi relativi alla società e ad altri due soci- tutti i ricorsi erano stati decisi dagli stessi giudici a distanza di poco tempo nè tantomeno l’eccezione di difetto di contraddittorio era stata sollevata in primo grado; 1) in considerazione della rideterminazione del reddito imponibile nei confronti della società in forza della sentenza n. 21/31/10, andava rideterminato anche il reddito di partecipazione del socio B.B.G.;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi; rimane intimato il contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, Con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– preliminarmente va osservato che alla lite in questione che non supera i 20.000 Euro di valore, come si evince dalla stessa sentenza impugnata (per essere stati recuperati: Irpef per Euro 12.077,00, add. reg. per Euro 445,00 e add.le comunale per Euro 64,00), si applica la sospensione dei termini processuali dal 10 maggio 2011 al 30 giugno 2012, prevista -. in pendenza di sanatoria – dal D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, convertito dalla L. n. 111 del 2011 per le sole liti minori, ovvero di importo inferiore a Euro 20.000; ne deriva che, avuto riguardo alla sentenza di appello depositata il 7.3.2011, la notifica del ricorso per cassazione, spedita, a mezzo servizio postale, il 17 aprile 2013, risulta avvenuta, tenuto conto della suddetta sospensione dal 10 maggio.2011 al 30 giugno 2012, nel termine di un anno e 46 giorni previsto dall’art. 327 c.p.c.;

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, per non essere stato svolto il giudizio, sin dal primo grado, in contraddittorio con la società di persone e gli altri soci, stante la unitarietà dell’accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società e associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 (TUIR) e dei soci delle stesse con imputazione automatica dei redditi delle società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili; in particolare, la ricorrente rileva come questa Corte nella ordinanza n. 19808/2012- relativamente alla sentenza della CTR del Piemonte n. 21/31/10 che, previa riunione, aveva deciso i giudizi nei confronti della società e di altri due soci, cui non aveva partecipato il socio B.B.G. – aveva già dichiarato la nullità dei giudizi di primo e secondo grado, rimettendo la causa al giudice di primo grado;

-con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza di primo grado per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 36, comma 2, n. 4, art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost. per avere la CTR ridotto, con una motivazione apparente, il reddito di partecipazione del socio, in considerazione della rideterminazione del reddito imponibile della società di persone, con sentenza della CTR del Piemonte n. 21/31/10;

-il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo;

– infatti, la controversia trae origine dall’impugnazione di un atto impositivo con i quale, per l’anno 2003, l’Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiore materia imponibile in relazione all’accertamento, in capo a B.B.G. di un maggiore reddito di partecipazione, nella qualità di socio al 50% della società ” B. di F.lli B.B.U. e C. s.n.c.” – atto che originava, per quanto concerne la detta ripresa dall’imputazione pro quota al socio del maggior reddito accertato, per il medesimo anno, a carico della società di persone con altro avviso di accertamento, separatamente impugnato – senza che i due gradi di giudizio di merito si siano svolti nè disponendo la riunione dei procedimenti instaurati dai litisconsorti necessari nè ordinando l’integrazione del contraddittorio, in ciascuno di essi, nei confronti di tutti i soci e della società; peraltro, sul ricorso proposto dalla società B. di F.lli B.B.U. e C. s.n.c.” e dai soci B.B.U. e S.D. avverso la sentenza n. 21/31/2010 della CTR del Piemonte, questa Corte, con ordinanza n. 19808/12, ha già dichiarato la nullità del giudizio, in primo e in secondo grado, svoltosi- con riguardo al medesimo accertamento di reddito della società di persone e di partecipazione dei soci- nel contraddittorio esclusivamente della società ” B. di F.lli B. Besquet Ugo e C. s.n.c.” e dei soci B.B.U. e S.D. con mancata partecipazione del socio B.B.G.;

– secondo orientamento consolidato, a partire dall’arresto di Cass., sez. un., 4 giugno 2008, n. 14815, “in materia tributaria l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comportano che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicchè tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essH, siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario”;

– siffatto principio è applicabile anche nel caso di specie ove l’operata rettifica – che riguarda il maggiore reddito accertato della società ” B. di F.lli B.B.U. e C. s.n.c.” e, di riflesso, i redditi di partecipazione dei singoli soci – è posta a fondamento, per lo stesso anno 2003, di maggiori pretese impositive a titolo di Irpef, add. reg. e add. com. nei confronti del socio (al 50%) B.B.G.;

– ricorrendo l’ipotesi descritta, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio -in ogni stato e grado del procedimento (Cass., sez. un., n. 14815 del 2008; e pluribus, Cass., n. 1047 del 2013, n. 13073 e n. 23096 del 2012);

– pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal collegio di primo grado (che avrebbe dovu:o disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi instaurati dai litisconsorti necessari, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29), nè dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, lett. b), in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., u.c. (Cass., sez. un., n. 3678 del 2009; Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007);

– in tal senso deve disporsi per la controversia in oggetto, concernente appunto gli elementi comuni delle fattispecie costitutive delle obbligazioni dedotte negli atti autoritativi impugnati, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione;

– l’esigenza sostanziale del simultaneus processus non può invero ritenersi soddisfatta nel caso in esame, nemmeno nella prospettiva affermata da Cass. 18 febbraio 201(, n. 3830 secondo cui “nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va cichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a causa petendi dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici; in tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perchè non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio” (Cass. 29 gennaio 2014, n. 2014; Cass. 29 ottobre 2010, n. 22122; Cass. 9 luglio 2010, n. 16223; v. anche, Cass. 10 febbraio 2010, n. 2907);

– nella specie, dall’esame della sentenza impugnata, si evince la mancata partecipazione nei due gradi di giudizio di merito, della società e degli altri due soci, e, tantomeno, la mancata riunione dei processi instaurati dai litisconsorti necessari;

– che, pertanto, constatato il difetto d’integrità del contraddittorio, va dichiarata la nullità dei giudizi di merito e disposta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla competente Commissione tributaria provinciale di Torino per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, provvedendo il giudice del rinvio a disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e a regolare le spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Torino, perchè provveda, previa integrazione del contraddittorio, a nuovo giudizio.e a regolamentare le spese del giudizio di legittimità;

Cosi deciso in Roma, il 14 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA