Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6873 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6873 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: FEDERICO GUIDO

SENTENZA

sul ricorso 25496-2009 proposto da:
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro
pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del
Direttore pro tempore, MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO,
in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12,

presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende;
– ricorrenti contro

ASSIMOCO COMPAGNIA ASSICURAZIONI RIASSICURAZIONI SPA,
in persona del legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 08/04/2016

elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMANUELE
GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO
SCIUTO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARLO SCOFONE, giusta delega a margine;
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE PROVINCIA POTENZA, in

elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. MANTEGAZZA
24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO ALBERTO
MARTORANO, giusta delega a margine;
– controricorrenti nonchè contro

LITOSTAMPA

OTAVIANO

SRL,

OTTAVIANO

VALENTINO,

OTTAVIANO ADOLFO, PAOLINO SANTINA, DE MATTIA ANTONIO,
ESATRI SPA;
– intimati –

avverso la sentenza n. 724/2008 del TRIBUNALE di
POTENZA, depositata il 01/10/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO
FEDERICO;
udito per il resistente l’avvocato SCIUTO FILIPPO,
che ha chiesto l’inammissibilità in subordine
l’infondatezza del ricorso;
udito per il resistente l’avvocato LEONI PAOLO per
delega avvocato MARTORANO ANGELO ALBERTO, che si

persona del legale rappresentante pro tempore,

riporta agli scritti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per

il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo
La Assimoco Assicurazioni spa conveniva innanzi al Tribunale di Potenza il Ministero delle
Attività Produttive e delle Finanze, l’Ufficio delle Entrate di Melfi, il concessionario per la
Riscossione Enasatri spa, Litostampa Ottaviano srl, Valentino e Adolfo Ottaviano, Paolina Santino
e Antonio De Mattia per sentir dichiarare la nullità della cartella di pagamento n.068 2001

4.868.412.740, in forza della fideiussione prestata nell’interesse della Litostarnpa Ottaviano srl, al
fine di garantire nei confronti del Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno
l’adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione di un contributo ex art. 32 1.219/1981
successivamente revocato.
La Assimoco chiamava altresí in causa il Consorzio per Io Sviluppo Industriale della Provincia di
Potenza, proponendo nei suoi’ confronti di domanda di regresso, condizionata alla riconosciuta
legittimità della cartella emessa a suo carico.
Il Tribunale di Potenza, con la sentenza n.724/08 depositata l’1 ottobre 2008, riconosciuta la
legittimazione passiva del Ministero delle Attività Produttive e di quello dell’Economia e delle
Finanze e qualificata la domanda come opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma l cpc,
accoglieva l’opposizione e per l’effetto dichiarava la nullità della cartella di pagamento impugnata.
Rilevava al riguardo, per quanto qui ancora rileva, l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo dell’importo
della polizza fideiussoria nei confronti della società garante, cui non poteva estendersi l’efficacia
esecutiva del provvedimento di revoca del contributo , circoscritta al solo destinatario.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, con quattro motivi, il Ministero dello
Sviluppo Economico, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nonché l’Agenzia delle Entrate.
La Assimoco ed il Consorzio per lo Sviluppo Industriale della provincia di Potenza si sono costituiti
con controricorso, mentre le altre parti non hanno svolto, nel presente giudizio attività difensiva.
Motivi della decisione

1

05397798 92, con la quale le era stato ingiunto il pagamento dell’importo complessivo di lire

Con il primo motivo di ricorso , i ricorrenti chiedono a questa Corte di dire se nel regime transitorio
fissato dall’art. 58 1.69/2009 non possa proporsi appello ma solo ricorso per cassazione avverso le
sentenze di primo grado che abbiano deciso sull’opposizione all’esecuzione ancora da iniziare ex
art. 616 cpc.
Il motivo è inamissibile in quanto con esso non si censura alcuna statuizione della sentenza

Rilevato peraltro che la questione dell’appellabilità o meno della sentenza di primo grado deve in
ogni caso essere essere esaminata d’ufficio (Cass. 25209/2014), va senz’altro affermata
l’ammissibilità del ricorso.
Si osserva in proposito che, come questa Corte ha già affermato, ai fini dell’individuazione del
regime di impugnabilità di unaientenza, occorre avere riguardo alla legge processuale in vigore alla
data della sua pubblicazione, sicchè le sentenze che abbiano deciso opposizioni all’esecuzione
pubblicate nel periodo compreso tra il 1 marzo 2006 ed il 4.7.2009, periodo in cui ha trovato
applicazione il regime introdotto dalla 1.2006 n.52, sono soggette a ricorso per cassazione e non ad
appello, qualunque sia il contenuto della statuizione oggetto di impugnazione, ivi compresa,
dunque, la regolamentazione delle spese di giudizio.(Cass. 13628/2015)
Con il secondo motivo si denunzia la violazione ed omessa applicazione degli artt. 56, 57 e 61
D.Igs. n.300/1999 deducendo il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione finanziaria
dello Stato, formulando il seguente quesito di diritto:
“Dica la Corte se nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale ex art. 615 cpc , nonchè artt. 17 e
21 d.lgs. n.46/1999 e 24 comma 32 1.449/97, possa essere passivamente legittimata oltre
all’Ammministrazione o ente creditore della relativa pretesa sostanziale, altresì l’Amministrazione
finanziaria dello Stato deputata alla riscossione.”
Il motivo è fondato.

2

impugnata ex art. 360 codice di rito.

Deve rilevarsi la carenza di legittimazione processuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze
nel presente giudizio di opposizione avverso cartella esattoriale instaurato in data successiva al
1.1.2001.
A seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, divenuta operativa dal 1° gennaio 2001, si è
infatti verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici

legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente alla
predetta data spetti esclusivamente all’Agenzia.
Tale legittimazione costituisce il riflesso, sul piano processuale, della separazione tra la titolarità
dell’obbligazione tributaria, tuttora riservata allo Stato, e l’esercizio dei poteri statali in materia
d’imposizione fiscale, il cui tras’ ferimento all’Agenzia, previsto dall’art. 57 del d.lgs. 30 luglio 1999,
n. 300, esula dallo schema del rapporto organico, non essendo l’Agenzia un organo dello Stato, sia
pure dotato di personalità giuridica, ma un distinto soggetto di diritto (Cass. 3116/06).
La sentenza impugnata va dunque cassata in parte qua, dovendo affermarsi ex art. 382 cpc che la
causa non poteva essere proposta nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, per
carenza di legittimazione processuale.
Conviene, per ragioni di priorità logica, esaminare a questo punto il quarto motivo di ricorso, con il
quale si denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 17 e 21 d.lgs. 46/1999 e dell’art. 24
1.449/97, nonchè la falsa applicazione dell’ art. 1944 c.c., con la formulazione del seguente quesito
di diritto:
” Dica la S.C. se i commi 32 e 33 dell’art. 24 1.449/1997 vadano ex tunc interpretati nel senso che il
provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dello Sviluppo Economico in
materia di incentivi alle imprese, costituisce titolo per l’iscrizione a ruolo degli importi corrisposti
nei confronti di soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni
revocate.”
Il motivo è infondato.
3

strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la

Come questa Corte ha ripetutamente affermato, agli effetti degli artt. 17 e 21 del D.lgs.n.46/1999,
per l’iscrizione a ruolo di un’entrata di diritto privato è necessario che la stessa risulti da titolo
avente efficacia escutiva (Cass. 14628/2011) , mentre l’escussione della fideiussione, quale che sia
lo scopo per il quale la stessa è stata prestata, costituisce espressione di un diritto potestativo
fondato su un rapporto privatistico. (Cass. 8622/2012)

principale, avente ad oggetto il mancato versamento del tributo dovuto, e quella fideiussoria, pur se
tra loro collegate, mantengono la propria individualità oggettiva e soggettiva, con la conseguenza
che la disciplina dela prima non può refluire sulla seconda, per la quale continuano perciò a valre le
normali regole (Cass.Ss.Uu. nn, 25934/2011 , 20289/2011 e 265512008).
Deve infatti ritenersi che il rapporto di diritto tributario esistente tra l’Amministrazione finanziaria,
la quale chieda la restituzione di un rimborso d’imposta ed il contribuente ha natura distinta dal
rapporto di diritto privato esistente tra l’amministrazione e la società assicuratrice che abbia
garantito con polizza fideiussoria la restituzione del rimborso.
Ne consegue che l’accertamento fiscale compiuto dall’erario nei confronti del contribuente e la
cartella esattoriale conseguentemente emessa, non costituiscono titolo esecutivo nei confronti della
compagnia garante (Cass. 8622/2012).
Nè vale al riguardo richiamare la norma interpretativa dei commi 32 e 33 dell’art. 24 1.449/1997, di
cui all’art. 3 comma 8 1.99/2009, che non può ritenersi applicabile alla fattispecie in esame.
L’art. 24 1.449/97 al comma 32, nell’affermare che il provvedimento di revoca delle agevolazioni
disposte dal Ministero dell’Industria in materia di incentivi all’impresa costituisce titolo per
l’iscrizione a ruolo degli importi , interessi e sanzioni, “anche nei confronti dei soggetti che hanno
prestato garnzia fideiussoria” dispone infatti, che “agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle
zone colpite dai terremoti del 1980 e 1981, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 39
comma 11 d.lgs. n.76/1990” , disposizione in forza della quale la ripetizione delle somme è

4

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno al riguardo pia volte affermato che l’obbligazione

effettuata dall’Intendenza di finanza competente per territorio, secondo le modalità prescritte
nell’ari 2 RD 639/1910.
Il contributo per cui è causa, erogato ai sensi dell’ari 32 L.219/1981, è dunque sottoposto al regime
di cui all’art.2 RD 639/1910 e pertanto la fideiussione stipulata dalla Assimoco in favore della
Litostampa Ottaviano srl è estranea al perimetro applicativo della disposizione di cui all’art. 3

La reiezione del quarto motivo assorbe l’esame del terzo.
Considerata la particolarità della questione, anche alla luce dei ripetuti interventi del legislatore in
materia, sussistono i presupposti per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le
parti.
Nulle sulle spese in relazione ad Esatri e Litostampa Ottaviano srl, che non hanno svolto nel
presente giudizio, attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il primo motivo motivo di ricorso, respinge il quarto , dichiara
assorbito il terzo.
Accoglie il secondo motivo e per l’effetto cassa, in parte qua, la sentenza impugnata e dichiara, ai
sensi dell”art. 382 cpc, il difetto di legittimazione processuale del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità e, quanto ai rapporti
tra la ricorrente ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’intero giudizio.
Cosí deciso in Roma il 17.12.2015

comma 8 1.99/09 richiamata dalle ricorrenti.

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