Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6873 del 02/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6873
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24676-2020 proposto da:
M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASTEUR, 33,
presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA SILENZI, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 434/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE dell’UMBRIA, depositata il 23/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO
MONDINI.
Fatto
PREMESSO
che:
1) la CTR dell’Umbria, in causa su intimazione di pagamento basata su cartelle, accoglieva l’appello dell’ufficio e rigettava l’originario ricorso di M.F. ritenendo ogni contestazione sollevata da quest’ultimo preclusa per mancata impugnazione delle cartelle la cui notifica risultava essere ritualmente avvenuta alla luce della documentazione prodotta dell’Agenzia;
2) il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando che la CTR avrebbe errato nel considerare valide le notifiche delle cartelle malgrado le stesse fossero state effettuate “prima del settembre 2017”, a mezzo di operatore di poste private, precisamente la società Nexive, privo di licenza. Il contribuente richiama Cass. Sez. 6- 5, ordinanza n. 23887 del 11/10/2017 la quale ha così statuito: “In tema di contenzioso tributario, la L. n. 124 del 2017, art. 1, abrogando il D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, prevede che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l’utilizzo di un’agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, non avendo efficacia retroattiva in quanto norma non interpretativa, e presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la conseguenza che la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a., effettuata antecedentemente, deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti”.
3) l’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione tardiva.
Diritto
CONSIDERATO
che:
1) in disparte ogni considerazione riguardo alla inconferenza del richiamo giurisprudenziale ad una decisione relativa alla notifica di atti giudiziari laddove nel caso che occupa si tratta di notifiche di atti sostanziali tributari, ciò che è assorbente è che il ricorrente allega che si tratti di notifiche eseguite da operatore privato privo di licenza in data anteriore al settembre 2017 e che questa allegazione, da un lato, non trova riscontro nella sentenza impugnata nella quale si dice che il contribuente aveva allegato “di non aver mai ricevuto ogni singola cartella” (così sentenza p.3), dall’altro lato, non viene precisato quando sia stata eventualmente introdotta nei gradi di merito -nel pagina 2 del ricorso per cassazione il ricorrente dice di avere rilevato in primo grado l’irritualità “delle notifiche di intimazioni”- né tantomeno su quali documenti sia basata;
2) il motivo è dunque inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c.)
3) nulla sulle spese dato che l’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
la Corte dichiara il ricorso inammissibile;
ai sensi del testo unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art., comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, svolta con modalità da remoto, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022