Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6872 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6636/2010 proposto da:

L.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LUIGI RIZZO 41, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO

OLIVIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato PITROLO Carmelo

Giuseppe giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NISCEMI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’Avvocato RIZZO Francesco giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1102/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

16/1/09, depositata il 06/08/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il controricorrente l’Avvocato RIZZO FRANCESCO che si

riporta agli scritti depositando memoria;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che aderisce alla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione:

La sentenza della Corte d’appello di Catania in data 6 agosto 2009 ha respinto l’opposizione proposta dall’odierno avverso la determinazione amministrativa dell’indennità dovutagli per l’espropriazione di un suolo di sua proprietà, avvenuta con decreto 6 giugno 2002. Al momento dell’apposizione del vincolo, preordinato all’esproprio per la realizzazione di un mercato ortofrutticolo, il 30 dicembre 1994, l’area era inclusa in zona E, verde agricolo. Nel 1998 era stata adottata una variante urbanistica, nella quale l’area era stata in parte destinata appunto a mercato ortofrutticolo. La corte territoriale ha ritenuto l’area di natura agricola, e su tale premessa ha respinto le tesi di parte opponente circa il maggior valore dell’area espropriata, rispetto a quella stimata dalla competente commissione.

Contro la sentenza, non notificata, ricorre il signor L., con atto notificato il 18 marzo 2010, per quattro motivi. Il Comune di Niscemi resiste con controricorso.

Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il primo motivo di ricorso prospetta una questione di costituzionalità della disciplina precedente a quella del D.P.R. n. 321 del 2001, applicabile ratione temporis alla fattispecie di causa ex art. 59 del citato decreto. La questione è inammissibile, essendosi sul punto la Corte costituzionale già pronunciata con la sentenza n. 442 del 1993, ed avendone la giurisprudenza di questa corte tratto per tempo le conseguenze, con lo stabilire che ai fini della determinazione dell’indennità deve tenersi conto a favore dell’espropriato della qualificazione urbanistica della zona in cui è compresa l’area al tempo dell’espropriazione (Cass. Sez. un. 22 novembre 1999 n. 818).

Deve a questo punto esaminarsi il quarto motivo, strettamente collegato al primo. Esso sarebbe astrattamente fondato, ma è inammissibile per carenza d’interesse. Vero è che il giudice di merito è incorso nella violazione denunciata, rifiutando di tener conto, nella valutazione dell’area espropriata, della sua mutata qualificazione derivante da uno strumento urbanistico anteriore al decreto di espropriazione, sol perchè detto strumento era posteriore al momento di imposizione del vincolo preordinato all’esproprio (contra., Cass. n. 818 del 1999 cit.). Ma dall’omessa considerazione di quello strumento non è derivato agli espropriati alcun danno, perchè la sopravvenuta destinazione dell’area, già agricola, a mercato ortofrutticolo, vale a dire ad una funzione pubblica della quale non si allega – e neppure risulta – che sarebbe stata realizzabile anche con la partecipazione dei privati in forza di convenzioni già approvate, non implica l’edificabilità legale nel senso di esercizio del ius aedificandi, nè quindi l’applicabilità di un criterio di stima diverso da quello valevole per le aree agricole (giurisprudenza consolidata, per cui v. da ultimo Cass. 13 gennaio 2010 n. 404).

Inammissibile è anche il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo che la corte del merito avrebbe ritenuto di natura agricola un’area che lo stesso ente espropriante non contestava essere edificabile. Il giudice di merito si è limitato in realtà a respingere, sulla resistenza del comune convenuto, la domanda degli opponenti alla stima determinata in via amministrativa, nel che non è ravvisabile alcuna extrapetizione.

Il terzo motivo è assorbito, sollevando una questione di violazione o falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 39, in una fattispecie nella quale, non trattandosi di area legalmente edificabile, doveva applicarsi il criterio di determinazione dell’indennità di cui alla L. 22 ottobre 1981, n. 865, art. 16.

Si propone pertanto che il ricorso sia dichiarato manifestamente infondato in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., n. 5.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione e la memoria depositata, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione. In particolare, nessun contributo alla decisione è offerto dalla memoria del ricorrente, in cui sono svolti argomenti difensivi che non tengono conto della relazione.

4. Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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