Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6872 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO CO.GE.RI. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente

del C.D. pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 26, presso l’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MEC DAB S.R.L. (c.f. (OMISSIS)), in persona dell’amministratore

unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO 67, presso l’avvocato SALIS LUCIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato PICONE GIUSEPPE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3539/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/12/2009 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIUSEPPE PICONE che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Consorzio GO.GE.RI. propose innanzi al Tribunale di Napoli opposizione avverso il decreto con cui il Pretore di Napoli, accogliendo il ricorso della società Mec Dab s.r.l., gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 48.800.000, a titolo di penale per il ritardo nella corresponsione dell’indennità d’espropriazione, concordata con atto di transazione del 24.10.95 nella misura di L. 400.000 giornaliere da corrispondersi ogni quindici giorni. Chiese la riduzione della penale perchè manifestamente eccessiva, rilevando che il tasso degli interessi moratori, sommato all’importo della penale, aveva determinato un saggio d’interesse pari al 21,75% cui andavano aggiunti gli interessi sulla penale.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 3539 depositata il 10 dicembre 2004, confermando la precedente decisione, ha respinto l’opposizione.

Accogliendo l’eccezione della società Mec Dab, ha ritenuto preclusa l’indagine sollecitata in ordine alla congruità della penale perchè coperta dal giudicato incentrato su due sentenze – nn. 337/99 e 338/99 – del Pretore di Napoli, emesse tra le stesse parti in relazione a credito, azionato in relazione a diversi periodi dalla società sulla base della clausola in discussione, che avevano negato la riducibilità della penale siccome non determinava squilibrio contrattuale.

Citando a conforto orientamento consolidato di questa Corte – nn. 15931/2004, 16959/2003, 19426/2003 -, ha rilevato che il Consorzio non aveva dedotto soprawenienze, di fatto o di diritto, che avessero comportato immutazione del rapporto giuridico ovvero del suo regolamento negoziale che potessero influire sull’intangibilità del giudicato. In tale prospettiva, la dedotta lievitazione degli oneri gravanti sul Consorzio non assume rilevanza in quanto fatto prevedibile, dunque già valutabile e valutato all’atto della pattuizione della penale.

Ha infine rilevato che l’interesse cui il giudice deve aver riguardo ai fini della riduzione della penale va riferito al momento della stipula del contratto cui accede, e non a quella dell’adempimento.

Per l’effetto, essendo stata tale valutazione già condotta nei precedenti giudicati, non può attribuirsi rilevanza alcuna a fatti sopravvenuti che possano aver alterato l’originario equilibrio contrattuale. Avverso questa decisione il Consorzio CO.GE.RI. ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a due motivi resistiti dall’intimata Mec Dab con controricorso. il ricorrente ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il consorzio ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1283 c.c., in relazione all’art. 1384 c.c. e violazione dei criteri del giudicato.

Ascrive alla Corte territoriale duplice errore: 1.- per aver fondato la ravvisata preclusione in ordine alla dibattuta congruità della penale su enunciati di legittimità non pertinenti, e per non aver colto la realtà processuale effettiva attraverso la documentazione allegata, che andava verificata nel complesso delle iniziative giudiziarie assunte da controparte. Invoca a conforto l’orientamento giurisprudenziale che estende il divieto dell’anatocismo alla clausola penale, ammettendo nel contempo l’intervento riduttivo ufficioso del giudice laddove ne ravvisi la vessatorietà.

2.- perchè non sussiste l’eadem rea, che rappresenta il postulato per l’operatività della preclusione discendente dal giudicato. I precedenti sui quali si fonda la dichiarata preclusione non esprimono alcuna decisione sulla vessatorietà e conseguente riduzione della penale. L’eccezione di giudicato peraltro non può farsi valere con riferimento a crediti successivi, nè l’accertamento che ha formato oggetto del giudizio si estende ad accertamenti della stessa natura riguardanti diversi periodi. La resistente replica al motivo deducendone l’infondatezza. Osserva che non è discussione il potere del giudice di ridurre la penale quanto piuttosto la preclusione discendente dal giudicato intervenuto sulla sua congruità.

Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 34 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del principio contrario a quello applicato e consolidato sia in giurisprudenza che in dottrina, secondo cui se si agisce in giudizio in relazione ad uno solo dei diritti il rapporto giuridico sarà dedotto come causa petendi, ma non sarà di per sè oggetto della domanda e del conseguente giudicato, la cui autorità è pertanto limitata alla relazione pretesa-obbligo, dunque allo singola frazione di credito oggetto della pretesa. Coltiva gli argomenti esposti in memoria difensiva richiamando l’enunciato delle Sezioni Unite n. 23 726/2007 che non ammette, perchè contrario a correttezza e buona fede, il frazionamento del credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, anche scaglionate nel tempo, e ribadendo il potere, anche officioso, del giudice sia di ridurre la penale ove ne riscontri la manifesta eccessività, sia di rilevare l’anatocismo sulla penale stessa.

I motivi, in quanto logicamente connessi e dunque esaminabili congiuntamente, appaiono privi di fondamento. La ratio che sorregge il dictum espresso nella sentenza impugnata poggia sulla ravvisata preclusione in ordine alla controversa congruità della penale, ritenuta coperta dagli indicati precedenti ormai definitivi.

L’effetto ostativo ad ogni successivo riesame investe per l’effetto ciascuno dei profili dedotti con l’atto d’opposizione, estendendosi non solo alla dedotta manifesta eccessività, ma anche alla previsione di un meccanismo d’applicazione degli interessi ricadente in tesi nel divieto dell’anatocismo. La motivazione della sentenza coltiva gli argomenti di sostegno dell’enunciata conclusione esclusivamente in questa prospettiva.

Le censure che la contestano si possono sintetizzare in due aspetti:

1.- non è ravvisatale la preclusione discendente dal giudicato perchè i fatti sono diversi;

2. – non si forma il giudicato se si agisce in giudizio facendo valere crediti successivi, perchè l’accertamento sul titolo sottostante è solo incidentale e perciò non fa stato.

E’ estranea a tale tesi ogni questione sul potere ufficioso del giudice sia di ridurre la penale che di dichiarare la nullità dell’anatocismo, che rappresentano questioni nuove, dedotte per la prima volta in questa sede, come tali inammissibili.

Il nodo controverso attiene dunque alla possibilità di affermare l’esistenza del giudicato sul titolo quando si facciano valere con plurime domande crediti fondati su di esso.

La soluzione offerta dalla Corte territoriale è senz’altro corretta.

Occorre premettere che non ha pregio l’obiezione del ricorrente secondo cui controparte avrebbe inteso avvalersi della facoltà di frazionare la propria pretesa in più giudizi diversi, i quali dunque non avrebbero identità di oggetto. A parte il rilievo che la possibilità stessa di operare legittimamente un siffatto frazionamento dell’azione giudiziaria è stata di recente esclusa dalle sezioni unite di questa corte (Sez. Un. 15 novembre 2007, n. 23726), l’ipotesi rappresentata non ricorre nella specie in quanto la pretesa azionata dalla Mec Dab non rappresenta frazione o rateo del medesimo credito, bensì credito, maturato sulla base del medesimo titolo, ma autonomo rispetto alle precedenti richieste monitorie. La vicenda processuale è incontroversa: le precedenti decisioni ebbero ad oggetto crediti maturati in favore della Mec Dab in forza del medesimo titolo, rappresentato dalla controversa clausola penale, che in quelle sedi venne fatta segno di contestazione con eccezione d’incongruità per manifesta eccessività, che venne respinta nel merito. Il logico corollario comporta che il giudicato che si è formato su quelle pretese si è esteso al titolo fondante il credito oggetto del presente giudizio, contestato nella debenza sulla base della medesima eccezione, che non perciò può più essere ridiscusso, in quanto il relativo accertamento ha investito un punto pregiudiziale alla definizione della precedente lite. L’efficacia del giudicato, pur in assenza di una apposita richiesta, copre non solo la pronuncia finale ma anche l’accertamento che si presenta come necessaria premessa o come presupposto logico della pronuncia medesima, interna al fatto costitutivo del diritto e non autonomo.

Ciò rende conto della preclusione giustamente ravvisata dalla Corte di merito nel caso di specie, non essendo più possibile esaminare la problematica relativa alla congruità della penale dal momento che essa rappresenta il fatto costitutivo dello stesso diritto dedotto in causa nei precedenti giudizi ormai definiti, che in quanto tale, è stato necessariamente conosciuto in quella sede ed il cui accertamento ha rappresentato l’antecedente logico indispensabile per la decisione o, come anche si suole affermare, dato che oggetto della pronuncia è, in primo luogo, l’indagine circa l’esistenza del rapporto giuridico sul quale la pretesa si fonda. La tesi prospettata nel secondo motivo, secondo cui il giudicato, secondo la dottrina citata, investirebbe il singolo rateo della prestazione periodica di cui è chiesta tutela diretta, resta dunque superata.

Il principio è radicato nell’orientamento di questa Corte, cui si presta adesione in questa sede, ha ricevuto ulteriore conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 26482/2007 che ha ribadito che nel caso in cui due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto il medesimo rapporto giuridico, l’accertamento, ormai definitivo, compiuto in uno dei giudizi in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto che investe un punto comune, fa stato tra le parti e ne preclude il riesame, anche se tra i due giudizi non vi sia identità dell’oggetto. Su tale solco, in relazione ai rapporti di durata, più di recente Cass. nn. 83 79, 8723, 9512 e 10623 del 2009 hanno ribadito la preclusione derivante dal giudicato se investe il fatto costitutivo dell’intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica.

La decisione impugnata fa buon governo di tale enunciato e si sottrae pertanto alle critiche esposte nel ricorso. I successivi passaggi logici del suo articolato percorso argomentativo, peraltro fondati su valutazione condotta nel merito, non sono stati censurati.

Ne discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

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