Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6872 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15257-2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONI, rappresentata e difesa dall’avvocato CLAUDIO

DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SESTRI SPA, PROVINCIA DELLA SPEZIA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1634/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’appello principale proposto da Equitalia Sestri s.p.a. contro la sentenza del Tribunale di La Spezia che, accogliendo l’opposizione avanzata da P.A., aveva annullato il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, e le cartelle di pagamento presupposte; ha dichiarato inammissibile anche l’appello incidentale proposto da P.A. contro la stessa sentenza; ha compensato integralmente le spese del grado;

– il giudice d’appello ha ritenuto l’inammissibilità del gravame perchè ha qualificato i motivi di opposizione accolti dal primo giudice come opposizione agli atti esecutivi; inoltre, per quanto qui rileva, ha reputato inammissibile l’appello incidentale, riguardante il mancato esame da parte del primo giudice della domanda della P. diretta ad ottenere il risarcimento del danno provocato dalla condotta dell’esattore, in quanto ha ritenuto che la domanda risarcitoria fosse consequenziale rispetto all’opposizione agli atti esecutivi (così come ha ritenuto consequenziale la dichiarazione di nullità del fermo);

– il ricorso è proposto con tre motivi;

– gli intimati non si sono difesi;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge;

– parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

col primo motivo di ricorso si deduce “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 relativamente agli artt. 3 e 24 Cost. e con gli artt. 91, 92 e 96 c.p.c. per non aver la Corte d’Appello riconosciuto l’illegittimità della compensazione delle spese di giudizio operata dal Tribunale di La Spezia”;

il motivo è inammissibile sia perchè non censura la statuizione di inammissibilità dell’appello incidentale sia perchè non risulta affatto che con l’appello incidentale la parte ricorrente avesse censurato specificamente la sentenza di primo grado, in punto di compensazione delle spese di lite;

col secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativamente all’art. 2043 c.c., laddove la sentenza in epigrafe dichiara inammissibile l’appello incidentale in quanto diretto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della condotta di Equitalia Sestri spa”;

col terzo motivo si deduce “omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”;

i motivi possono essere esaminati congiuntamente poichè con entrambi la ricorrente ripropone, in sostanza, le ragioni che aveva posto a fondamento della domanda di risarcimento danni avanzata nel primo grado di giudizio e oggetto della censura di omessa pronuncia nel secondo grado di giudizio;

i motivi sono inammissibili perchè la ricorrente non censura la dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale, che il giudice d’appello ha fatto seguire alla dichiarazione di inammissibilità dell’appello principale, attribuendo alla domanda risarcitoria carattere consequenziale e reputando perciò che la sentenza dovesse seguire, anche in riferimento a questa domanda, il medesimo regime impugnatorio della sentenza conclusiva del giudizio di opposizione agli atti esecutivi;

– la ricorrente tratta esclusivamente il merito della domanda di risarcimento danni, come se la sentenza di appello non fosse mai stata pronunciata, senza farsi carico di contestare la ratio decidendi della dichiarazione di inammissibilità dell’appello incidentale;

ne consegue il difetto di specificità, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, anche dei motivi secondo e terzo, così come da proposta del relatore;

– le considerazioni svolte nella memoria in merito al difetto di motivazione non sono pertinenti poichè il vizio di motivazione non può attingere statuizioni in rito, quale quella di inammissibilità dell’appello, rispetto alle quali sia mancato qualsivoglia accertamento in fatto, censurabili, invece, per error in procedendo;

in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;

– non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè gli intimati non si sono difesi;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 2 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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