Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6872 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 29/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 23080/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Iolanda Immobiliare in liquidazione;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria n. 122/03/16, depositata l’11 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 ottobre

2020 dal Consigliere Enrico Manzon.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 122/03/16, depositata l’11 marzo 2016, la Commissione tributaria regionale dell’Umbria accoglieva l’appello proposto dalla Iolanda Immobiliare srl in liquidazione avverso la sentenza n. 71/8/14 della Commissione provinciale tributaria di Perugia che ne aveva respinto il ricorso contro gli avvisi di accertamento per imposte dirette ed IVA 2008-2009.

La CTR osservava in particolare che le riprese fiscali nel profilo riguardante la deduzione dei “costi da reato” dovevano considerarsi infondate, in virtù dello jus superveniens, applicabile retroattivamente in quanto più favorevole alla società contribuente, di cui al D.L. n. 16 del 2012, secondo il quale non è più sufficiente la mera notitia criminis, essendo bensì necessario che l’azione penale sia stata esercitata ovvero vi sia stata una pronuncia del giudice sulla medesima.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo tre motivi.

La società contribuente è rimasta intimata.

Il PG ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso con assorbimento degli altri e la conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice territoriale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, – l’agenzia fiscale ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, n. 4, art. 136 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., poichè la CTR non ha motivato se non in modo meramente apparente la propria decisione di accoglimento dell’appello della società contribuente.

La censura è fondata.

Va ribadito che “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).

Orbene, come ben esposto nella narrativa in fatto del ricorso, del tutto “autosufficiente”, la controversia ha ad oggetto riprese fiscali basate sulla contestazione di una complessa attività frodatoria realizzata nel concorso di più soggetti e mediante la stipulazione di plurimi atti negoziali, comunque imperniati su di un contratto di leasing, mediante il quale, secondo la contestazione degli atti impositivi impugnati, la società verificata ha ottenuto indebiti vantaggi sia in ambito delle II.DD. che dell’IVA.

Il giudice tributario di appello non ha argomentato nulla in merito alle contestazioni dell’agenzia fiscale, limitandosi a generiche asserzioni sull’efficacia retroattiva della normativa sui “costi da reato” introdotta con il D.L. n. 16 del 2012.

Appare perciò evidente che la motivazione della sentenza impugnata, rientrando paradigmaticamente nelle gravi anomalie argomentative individuate nel citato arresto giurisprudenziale, dunque, concretizzando un chiaro esempio di “motivazione apparente” ossia del tutto mancante, si ponga sicuramente al di sotto del “minimo costituzionale” (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053/2014).

In conclusione, accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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