Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6872 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 9862 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Cromodora Wheels s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sezione stac.c.ata di Brescia, n.

213/63/12 depositata in data 9 ottobre 2012, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14 gennaio 2020 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati

Viscido di Nocera.

Fatto

RILEVATO

Che:

-con sentenza n. 213/63/12 depositatz in data 9 ottobre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva l’appello proposto da Cromodora Wheels s.p.a nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 151/02/10 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che aveva rigettato il ricorso proposto dalla suddel:ta contribuente avverso l’atto di contestazione n. (OMISSIS) con il quale l’Ufficio aveva irrogato a quest’ultima, per l’anno 2004, la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 per superamento del limite di compensazione Iva per la somma di Euro 303.303, 14;

– la CTR, in punto di diritto, ha osservato che: 1) quanto all’importo massimo compensabile, la previsione di una soglia di Euro 516.456,90 L. n. 388 del 2000, ex art. 34, oltre la quale la compensazione non è consentita non viola le previsioni dello Statuto del contribuente nè le direttive Europee, per cui la compensazione oltre il limite consentito- nel cui calcolo andavano incluse anche le liquidazioni trimestrali- equivaleva a emissione di versamento; 2) nella specie, trovava applicazione l’esimente di cui al D.P.R. n. 472 del 1997, art. 6 in quanto solo a parti – e dal comunicato stampa del 27 luglio 2004 l’Agenzia aveva sciolto i dubbi interpretativi circa la necessaria inclusione delle liquidazioni trimestrali nel calcolo in ordine all’importo massimo compensabile ai sensi del D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, , sussistendo fino a tale anno interpretazioni non solo della stampa specializzata ma anche di atti ufficiali (R.M. n. 218 del 2003) nel senso de la non imputazione dei crediti trimestrali;

– avverso la sentenza della CTR, l’kenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo; rimane intimata la società contribuente;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8 e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, nonchè del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3, per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistere, ai fini della inapplicabilità delle sanzioni, una “incertezza normativa oggettiva”, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 8 e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, sulla portata del D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8, comma 3, – quanto alla inclusione o meno dei crediti trimestrali Iva nel calcolo del limite quantitativo annuo ex art. 34 della L. n. 388/00 utilizzabile in compensazione – stante la difformità dr interpretazioni in merito non solo della stampa specializzata ma anche dell’amministrazione finanziaria, senza considerare che già dalla risoluzione n. 119/1994-avallata dal comunicato stampa del luglio 2004- era chiara l’interpretazione nel senso della necessaria imputazione anche delle liquidazioni trimestrali;

– il motivo è infondato per le ragioni di seguito indicate;

– invero, il D.P.R. n. 542 del 1999, art. 8 – la cui rubrica accomuna, significativamente, “Rimborsi e compensazioni di eccedenze di crediti IVA” – prevedeva al comma 3 (nel testo vigente ratione temporis) che “i contribuenti in possesso dei requisiti richiamati dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 2, citato, per la richiesta di rimborsi d’Imposta relativi a periodi inferiori all’anno possono, in alternativa, effettuare la compensazione prevista dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, per l’ammontare massimo corrispondente all’eccedenza detraibile del trimestre di riferimento”.

– a sua volta, la L. n. 388 del 2000, art. 34 (“Disposizioni in materia di compensazione e versamenti direttì) prevedeva che “a decorrere dal 10 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare”, anche qui contemplando, in un unico contesto, le due ipotesi del rimborso e della compensazione di credti Iva;

– con apposito “Comunicato stampa” del 20 luglio 2004 intitolato “Precisazioni su compensazione dei crediti trimestrali IVA”, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Relazioni Esterne, ebbe ad affermare: “In relazione ad alcuni dubbi manifestati dalla stampa specializzata sulla possibilità, per i contribuenti che hanno i requisiti per richiedere il rimborso trimestrale dei crediti Iva, di utilizzare i medesimi in compensazione, senza tener conto dei limite annuo di 516.456,90 Euro previsto dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 25, come modificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 1, l’Agenzia delle Entrate precisa che detto limite si applica, indistintamente, a tutti i crediti relativi alle imposte annotate sul conto fiscale, mentre non esistono limiti per i rimborsi disposti dagli uffici (cfr. circolare 22 luglio 1994, n. 119, in premessa al prg. 10). Con la risoluzione 5 dicembre 2003 n. 218/E, è stato precisato che “i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, non sono soggetti al limite imposto dal menzionato art. 25 solo se richiesti a rimborso e non anche nell’ipotesi in cui siano utilizzati in compensazione. I rimborsi infrannuali, infatti, sono disposti direttamente dagli uffici competenti e non dal concessionario della riscossione”. In effetti, con la Risoluzione n. 218/E del 5 dicembre 2003, l’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto, tra l’altro, che “le disposizioni contenute nel menzionato art. 17 prevedono che i contribuenti possono compensare i crediti di imposte e contributi con i relativi debiti, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo in cui si è formato il credito ed entro un determinato limite annuo. In particolare, per effetto delle disposizioni contenute nella L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 34, comma 1, (che ha modificato il limite previsto dal D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 25), a decorrere dal 1 gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo (516.456,90 Euro) per ciascun anno solare”, aggiungendo però – e così ingenerando il dubbio interpretativo qui in discussione, poi chiarito con il comunicato stampa del 2004 – che “non concorrono alla determinazione di questo limite i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali, per i luali esiste una copertura di legge, i crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva, i crediti compensati con debiti delle stessa imposta (sebbene compensati nel modello F24)”;

– alla luce di quanto precede, il Collegio ritiene corretta la valutazione del giudice d’appello circa la sussister-11a di “obbiettive condizioni di incertezza” -ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8,D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2, e L. n. 212 del 200, art. 10, comma 3, – ossia una c.d. incertezza normativa oggettiva, la quale assurge a causa di esenzione del contribuente dalle sanzioni amministrative previste per violazioni di norme tributarie laddove integri una “condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale s ano capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione” (nello stesso senso, CE SS. n. 4616 del 2016); con la specificazione che “tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando un giudizio di fatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati nel giudizio di merito” (Cass. n. 4394/2014, n. 24670/2007);

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– nulla sulle spese, essendo rimasta la società contribuente intimata

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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