Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6872 del 08/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6872 Anno 2016
Presidente: DI AMATO SERGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 3577-2010 proposto da:
TNS
INFRATEST
SPA,
in
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO NOBILONI, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati PAOLO MASSIMO
2015
NICASTRO, PAOLO NODARI, giusta delega a margine;
– ricorrente –
3908
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
Data pubblicazione: 08/04/2016
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 104/2008 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 19/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
LOCATELLI;
udito
per
il
ricorrente
l’avvocato
NOBILONI
ALESSANDRO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l’avvocato GALLUZZO GIANNA,
che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IMMACOLATA ZENO, che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine il rigetto del ricorso.
udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
N.R.G.3577/2010
RITENUTO IN FATTO
A norma dell’art.36 bis d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, l’Agenzia
delle Entrate effettuava il controllo automatizzato della dichiarazione dei
redditi, relativa all’anno di imposta 2000, presentata dalla società TNS
Infratest spa, rilevando un insufficiente versamento dell’Irpeg. Seguiva
l’emissione della cartella di pagamento inerente iscrizione a ruolo
Irpeg dichiaratamente vantato dalla società ed utilizzato in
compensazione, e quello effettivamente riconosciuto dall’Ufficio.
Contro la cartella di pagamento la società TNS Infratest proponeva
ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano che lo
accoglieva con sentenza n. 214 del 2006.
Contro la sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla
Commissione tributaria regionale di Milano che lo accoglieva con sentenza
del 19.12.2008. Il giudice di appello osservava che la documentazione
prodotta dall’Ufficio dimostrava l’inesistenza del presunto credito Irpeg
per l’ammontare di lire 65.252.000 utilizzato in compensazione, credito
sussistente nella misura inferiore di lire 2.103.000.
Contro la sentenza di appello la società propone ricorso con motivo
unico, deducendo l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio ai sensi dell’art.360 comma 1 n.5
cod.proc.civ., in relazione alla circostanza, dedotta dalla contribuente, di
avere effettivamente provveduto al pagamento dell’Irpeg mediante
versamenti e non mediante compensazioni.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il Collegio dispone la motivazione semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata riforma la decisione della Commissione
tributaria provinciale, favorevole alla contribuente, sul rilievo della
inesistenza dei crediti utilizzati in compensazione dalla società ricorrente
ai fini dell’estinzione dell’Irpeg dovuta.
La motivazione ignora la tesi difensiva, ribadita dalla contribuente nel
giudizio di appello, secondo cui , ferma restando l’inesistenza dei crediti
della somma di euro 36.613, pari alla differenza tra il credito di imposta
erroneamente indicati in compensazione, la società sin dal primo grado
di giudizio ha dedotto di avere provveduto al pagamento dell’imposta
Irpeg non mediante compensazione, bensì mediante effettuazione dei
relativi versamenti in banca con appositi modelli F24 ( allegati in
particolare alla memoria depositata il 10.2.2006).
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
fondatezza del fatto estintivo della obbligazione tributaria dedotto dalla
contribuente, costituito dall’avvenuto pagamento dell’Irpeg tramite i
versamenti specificati negli atti difensivi. Le spese, anche del giudizio di
cassazione, saranno regolate all’esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo
giudizio, anche sulle spese, alla Commissione tributaria regionale della
Lombardia in diversa composizione.
Così deciso il 17.12.2015
composizione affinché proceda a nuovo giudizio di appello, verificando la