Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6872 del 02/03/2022
Cassazione civile sez. VI, 02/03/2022, (ud. 08/02/2022, dep. 02/03/2022), n.6872
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22358-2021 proposto da:
C.G.E., ricorrente che non ha depositato il ricorso
entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente non costituito –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. (OMISSIS)), in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI, 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 1007/21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
PROVINCIALE della LOMBARDIA, depositata il 02/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata dell’08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA
ENZA LA TORRE.
Fatto
RITENUTO
che:
Come si evince dal controricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, C.G.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTP di Milano, n. 1007/21 -depositata in data 2.03.2021- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest’ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità (artt. 375,387 c.p.c.), nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).
Diritto
CONSIDERATO
che:
Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso.
Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall’art. 369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l’improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d’ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c. (v. (cfr. Cass. n. 25453/2017; Cass. n. 26529/2017; Cass. n. 25201; principio già affermato da Cass. Sez. U. n. 4859-81 e Cass. Sez. U. n. 6420-81; v. anche Cass. n. 20327/2019).
In conseguenza, anche l’omesso deposito del ricorso – ipotesi più grave del deposito tardivo – deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell’art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012).
Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2022.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022