Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6871 del 24/03/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 6871 Anno 2014
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: GARRI FABRIZIA

Data pubblicazione: 24/03/2014

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Roma con ordinanza n. 27707/2012, depositata il 18/01/2013 nel
procedimento pendente tra:
COSMO MANFREDI;

CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI
GEOMETRI, EQUITALIA ETR SPA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
03/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
Fatto e diritto
Il Tribunale di Cosenza, giudice del lavoro, ha declinato la propria
competenza territoriale nella controversia davanti a lui introdottaL
obblighi contributivi di un libero professionista nei confronti della

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Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri, affermando invece la
competenza territoriale del Tribunale di Roma.
Riassunta la causa davanti al Tribunale capitolino questo, ritenendo a
sua volta di non essere territorialmente competente ha sollevato
d’ufficio regolamento di competenza territoriale ai sensi degli artt. 45 e

Il Procuratore Generale ha formulato le sue conclusioni nel senso
dell’accoglimento del ricorso e della competenza del Tribunale di
Cosenza.
Tanto premesso il ricorso è fondato.
L’art. 444 c.p.c., primo comma, c.p.c. dispone che le controversie in
materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell’articolo
442 sono di competenza del tribunale, in funzione di giudice del
lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nel
quale risiede l’attore.
L’art. 444, terzo comma, c.p.c. stabilisce, a sua volta, che per le
controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed
all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi
è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, del luogo
in cui ha sede l’ufficio dell’ente.
Secondo la giurisprudenza oramai consolidata di questa Corte, cui si
intende dare continuità, ( cfr. Cass. n. 23141 del 2011 e n. 21317 del
2004) la controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad
un lavoratore autonomo (nella specie un geometra libero
professionista) rientra nella competenza del tribunale, in funzione di
giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l’attore, ai sensi
dell’art. 444, primo comma, cod. proc. civ. (come modificato dall’art.
86 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51), atteso che il disposto del terzo
comma della stessa norma (come modificato dall’art. 86 cit.), il quale,
Ric. 2013 n. 03061 sez. ML – ud. 03-02-2014
-2-

47 c.p.c..

per le controversie relative agli obblighi “dei datori di lavoro”, prevede
la competenza territoriale del tribunale della sede dell’ufficio dell’ente
creditore, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica
all’infuori dei casi espressamente contemplati, introducendo
un’eccezione al principio generale di cui al primo comma.

competenza territoriale del Tribunale di Cosenza atteso che il libero
professionista, Manfredi Cosmo, risulta dagli atti residente ad Acri che
rientra nel circondario del Tribunale di Cosenza.
Mancano i presupposti di una regolazione delle spese del giudizio.
PQM
LA CORTE
Dichiara la competenza del Tribunale di Cosenza. Nulla per le spese.
Così deciso in Roma il 3 febbraio 2014
Il Presidente

In conclusione il ricorso deve essere accolto e va dichiarata la

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