Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6871 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6112/2010 proposto da:

O.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISAMI

Pietro, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto N. 570/09 R.V. della CORTE D’APPELLO di FIRENZE

del 20/11/09, depositato il 10/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il decreto della Corte d’appello di Firenze in data 10 dicembre 2009 ha accertato l’irragionevole durata del processo amministrativo instaurato dalla signora O.A. davanti al TAR della Toscana, durato complessivamente dieci anni e due mesi, e, premesso che una durata ragionevole non sarebbe stata superiore a tre anni, ha liquidato a favore dell’attrice, a titolo di equa riparazione per sette anni e due mesi di ritardo ingiustificato, complessivamente Euro 2.500,00. La corte territoriale ha motivato la sua decisione attribuendo alla presentazione dell’istanza di prelievo il 30 gennaio 2009, dopo quasi dieci anni dal deposito del ricorso iniziale, il significato di un interesse limitato alla decisione.

Contro il decreto, non notificato, ricorre la signora O..

L’amministrazione resiste con controricorso.

Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il ricorso denuncia la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, in relazione all’art. 2056 c.c., per avere la corte fiorentina liquidato l’equa riparazione in violazione dello standard minimo annuo di Euro 1.000,00 indicato dalla CEDU. Il ricorso è manifestamente fondato, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di questa corte, dovendo il principio richiamato dalla corte territoriale – per il quale la mancanza dell’istanza di prelievo o la ritardata presentazione di essa possono costituire elemento di valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento della entità del lamentato pregiudizio – essere coordinato con l’esigenza di offrire un’interpretazione della L. 24 marzo 2001, n. 89, idonea a garantire che la liquidazione non incida negativamente sulla complessiva attitudine ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, evitando il possibile profilarsi di un contrasto della medesima con l’art. 6 della CEDU (come interpretata dalla Corte di Strasburgo). A tal fine, la quantificazione del danno non patrimoniale dev’essere, di regola, non inferiore a Euro 750,00 per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, e non inferiore a Euro 1.000,00 per quelli successivi, in quanto l’irragionevole durata eccedente tale periodo da ultimo indicato comporta un evidente aggravamento del danno (Cass. 14 luglio 2009 n. 21840). In applicazione di tale principio di diritto, viola le indicate disposizioni di legge la liquidazione dell’equa riparazione in Euro 2.500,00 per sette anni e due mesi di ritardo ingiustificato, in ragione del comportamento della parte costituito dalla tardiva presentazione dell’istanza di prelievo.

Si propone pertanto d dichiarare il ricorso manifestamente fondato in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso e la relazione, e di questa ha condiviso il contenuto, con le precisazioni che seguono, e le conclusioni.

4. – Il decreto impugnato è cassato in relazione al motivo accolto per manifesta fondatezza, e la causa può essere decisa anche nel merito, non richiedendosi a tal fine ulteriori indagini di merito, con la liquidazione dell’equa riparazione dovuta al ricorrente nella misura di Euro 6.000,00, somma che il collegio giudica complessivamente adeguata al danno sofferto nel caso concreto, con gli interessi legali dalla domanda. Le spese dei due gradi di giudizio sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come in motivazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento, per il titolo di cui in motivazione della somma di Euro 6.000,00, con gli interessi legali dalla domanda giudiziale; la condanna altresì al pagamento delle spese giudiziali, liquidate per il giudizio davanti alla corte d’appello in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 500,00 per onorari e Euro 600,00 per diritti, e per il presente giudizio in complessivi Euro 1.000,00, di cui Euro 900,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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