Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6871 del 16/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 02/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11906-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, già SERIT SICILIA SPA, AGENTI della

RISCOSSIONE della PROVINCIA di PALERMO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, rappresentata e difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrenti –

contro

I.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5221/2014 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 29/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipatadel 02/02/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo ha accolto parzialmente l’appello proposto da Riscossione Sicilia s.p.a. contro la sentenza del Giudice di Pace di Palermo che, accogliendo l’opposizione avanzata da I.R., aveva annullato il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo, impugnato per vizio di notificazione delle cartelle di pagamento presupposte;

il Tribunale ha confermato la decisione di merito, quanto all’invalidità delle notificazioni effettuate ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 4, con consegna al portiere e mancato invio della raccomandata con a.r., nonchè quanto all’invalidità della notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in un Comune ((OMISSIS)) diverso da quello di residenza ((OMISSIS)) del destinatario; ha invece ridotto le spese del primo grado di giudizio, poste a carico dell’Agente della Riscossione, ed ha condannato quest’ultimo al pagamento della metà delle spese del secondo grado, compensando tra le parti la restante metà;

– il ricorso è proposto con tre motivi;

– l’intimato non si è difeso;

– ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

– il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

– col primo motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3″; la ricorrente, richiamando un orientamento seguito da questa Corte, sostiene che, in caso di notificazione effettuata, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., mediante consegna al portiere dell’atto da notificare con contestuale spedizione della prescritta raccomandata, tale ulteriore formalità non si configura come elemento costitutivo della fattispecie notificatoria, che si perfeziona con la modalità e nel momento della consegna dell’atto al portiere (come affermato da Cass. n. 15315/06 ed altre sentenze citate in ricorso);

il motivo è infondato, in quanto l’orientamento su cui si basa è da ritenersi oramai definitivamente superato, con l’affermazione del seguente principio di diritto:” Nella notificazione eseguita ex art. 139 c.p.c., comma 3, l’omessa spedizione della raccomandata prescritta dal comma 4 medesima disposizione non costituisce una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’ufficiale giudiziario che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto dal notificante all’ufficiale giudiziario medesimo, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario” (così Cass. n. 17915/08 e Cass. n. 7667/09);

– col secondo motivo si deduce “omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il Tribunale non avrebbe considerato che, per una delle due cartelle di pagamento notificate ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 4, la raccomandata con a.r. sarebbe stata inviata ed addirittura ricevuta dallo stesso destinatario;

– il motivo, così come proposto, è inammissibile, in quanto formulato facendo riferimento alla norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5 nel testo non applicabile al caso di specie;

– dal momento che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29 ottobre 2014, si applica l’art. 360 c.p.c., n. 5, come sostituito dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b), convertito nella L. n. 134 del 2012, che consente esclusivamente la censura di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”; censura, quest’ultima, diversa da quella avanzata col motivo di ricorso;

– esso è peraltro inammissibile quanto al rinvio ad una “distinta di accettazione raccomandate” che sarebbe stata versata in atti, poichè non ne riporta il contenuto, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6;

col terzo motivo si deduce “omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che, per una delle cartelle di pagamento, la notificazione non sarebbe stata effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., ma ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e);

quest’ultimo motivo è inammissibile per la ragione già detta in riferimento alla sostituzione del testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., di cui sopra;

esso peraltro non tiene conto della dichiarazione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Consulta con la sentenza n. 258 del 22 novembre 2012, a seguito della quale il procedimento notificatorio di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e) è possibile soltanto in caso di irreperibilità c.d. assoluta del destinatario, la quale presuppone che non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario, laddove nel caso di specie risulta, anche dalla sentenza, che il debitore fosse residente in Palermo, comune nel quale vennero recapitate, sia pure invalidamente, le altre due cartelle di pagamento sub iudice;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè l’intimato non si è difeso;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA