Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6871 del 08/04/2016
Civile Sent. Sez. 5 Num. 6871 Anno 2016
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: LOCATELLI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso 7919-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente. –
contro
2015
3895
ASSOCIAZIONE SPORTIVA FUN ISLAND;
–
intimata.–
Nonché da:
ASSOCIAZIONE SPORTIVA FUN ISLAND in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
Data pubblicazione: 08/04/2016
in ROMA,
PIAZZA MAZZINI
dell’avvocato
8,
presso lo studio
FRANCA UMBRO, che lo
difende unitamente all’avvocato
ROBERTO
rappresenta e
CANEVA delega
a margine;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimat£L-
avverso la sentenza n. 3/2009 della COMM.TRIB.REG. di
VENEZIA, depositata il 26/01/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
liOCATELLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato ZERMAN che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato UMBRO che si
riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
contro
N.R.G.7919/2010
RITENUTO IN FATTO
L’Inps eseguiva una verifica nei confronti dell’Associazione sportiva
Fun Island accertando la presenza di lavoratori dipendenti irregolari. A
seguito di ricezione del relativo verbale, l’Agenzia delle Entrate emetteva
quattro avvisi di accertamento per gli anni 1999,2000, 2001 e 2002, con i
quali effettuava il recupero delle ritenute fiscali che l’Associazione
confronti dei dipendenti assunti irregolarmente.
Contro gli avvisi di accertamento l’Associazione sportiva Fun Island
proponeva distinti ricorsi alla Commissione tributaria provinciale di
Vicenza che con separate sentenze li accoglieva, ritenendo che non
fossero configurabili rapporti di lavoro subordinato.
Contro ciascuna sentenza l’Agenzia delle Entrate di proponeva
ricorso alla Commissione tributaria regionale di Venezia-Mestre che,
previa riunione, li rigettava con sentenza del 26.1.2009, sull’assunto che
il verbale redatto dall’Inps non ha rilevanza ai fini tributari e
conseguentemente gli avvisi di accertamento su di esso fondati sono
viziati da “assoluto difetto di motivazione”.
Contro la sentenza di appello l’Agenzia delle Entrate propone ricorso
per i seguenti motivi:1) violazione degli artt.36 e 41 del d.P.R. 29
settembre 1973 n.600, in relazione all’art.360 comma primo n.3
cod.proc.civ., nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha
affermato l’inidoneità delle risultanze di un verbale di verifica dell’Inps a
sorreggere un accertamento tributario; 2) violazione dell’art.7 legge 27
luglio 2000 n.212, in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ.,
nella parte in cui ha ritenuto illegittimi gli avvisi di accertamento per
avere richiamato, senza allegarlo, il verbale redatto dall’Inps.
L’Associazione sportiva resiste con controricorso, chiedendo di
dichiarare inammissibile, per inidoneità dei quesit,i ovvero rigettare il
ricorso principale. Propone ricorso incidentale per violazione degli artt.91
e 92 cod.proc.civ., in relazione all’art.360 comma primo n.3 cod.proc.civ.,
nella parte in cui la Commissione tributaria regionale ha compensato le
spese con la generica formula “per ragioni di equità”.
CONSIDERATO IN DIRITTO
‘su,
1
sportiva, in qualità di datore di lavoro, aveva omesso di operare nei
1.11 ricorso principale è ammissibile poiché contiene quesiti di diritto
formulati in conformità alle prescrizioni dell’art.366-bis cod.proc.civ., ed è
fondato.
1.1.La Commissione tributaria regionale ha ritenuto, in via
pregiudiziale, l’inutilizzabilità del verbale dell’Inps poiché “richiama le
norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e quindi di nessuna utilità
per l’Agenzia delle Entrate”. L’argomentazione è errata. L’art.36 del
svolgono attività di ispezione o vigilanza i quali, nell’esercizio delle loro
funzioni, vengono a conoscenza di fatti che possono configurarsi come
violazioni tributarie devono comunicarli alla Guardia di Finanza, a propria
volta deputata a trasmettere gli elementi utili per l’accertamento
tributario all’Ufficio impositore competente (art.33 comma 3 d.P.R. 29
settembre 1973 n.600). L’esistenza di un vero e proprio obbligo a carico
degli organi pubblici ispettivi, quali L’Inps, di trasmettere agli Uffici
finanziari gli atti contenenti notizie fiscalmente rilevanti presuppone, in
via logica, la piena utilizzabilità della documentazione trasmessa, come
confermato dall’art.39 comma 1 lett.c) d.P.R. 29 settembre 1973 n.600
che legittima l’ente impositore ad utilizzare non solo i propri verbali di
accertamento ma anche “altri atti e documenti” in suo possesso.
(conformi Sez. 5, Sentenza n. 7832 del 11/06/2001, Rv. 547361; Sez.
5, Sentenza n. 22696 del 09/09/2008, Rv. 604320).
ritenuta
1.2.Ugualmente errata è la
nullità dell’avviso di
accertamento per mancata allegazione del verbale dell’Inps richiamato.
L’art.42 comma 2 del d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 non impone un
obbligo generalizzato di allegazione di qualunque atto richiamato nella
motivazione dell’avviso di accertamento, ma impone, selettivamente,
l’allegazione dei soli atti “non conosciuti né ricevuti dal contribuente”,
ovvero, in via alternativa, la riproduzione, nello stesso avviso di
accertamento, del contenuto essenziale dell’atto richiamato.
Nel caso in esame è pacifico che il verbale dell’Inps è atto conosciuto
dalla contribuente che ne ha ricevuto rituale notifica.
2.11 ricorso incidentale sulle spese è assorbito.
La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per
nuovo giudizio, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, alla
Lsk.\
2
d.P.R. 29 settembre 1973 n.600 stabilisce che gli organi pubblici che
Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione,
affinché, ritenuta l’utilizzabilità dei dati e delle notizie contenuti nel
verbale dell’Inps, proceda all’esame di merito dell’appello proposto dalla
Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale;
spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa
composizione.
Così deciso il 16.12.2015
cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio, anche sulle