Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6870 del 24/03/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 6870 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: DE STEFANO FRANCO

SENTENZA
sul ricorso 21300-2012 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore di Enel Distribuzione SpA in
persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del proprio
procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA GIROLAMO
DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato SZEMERE
RICCARDO, che le rappresenta e difende, giusta procura a margine
del ricorso;

– ricorrenti contro

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JL

Data pubblicazione: 24/03/2014

MILIATO CARMINE;

– intimato avverso la sentenza n. 749/2012 del TRIBUNALE di AVELLINO del
24.4.2012, depositata il 02/05/2012;

12/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE STEFANO.

Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 749 depositata il 2.5.2012 in causa n. 5518/11 r.g. il
tribunale di Avellino rigettò l’appello proposto da Enel Distribuzione
S.p.A. avverso la sentenza del giudice di pace che l’aveva condannata a
risarcire a Carmine Miliato il danno da inadempimento del contratto di
somministrazione di energia elettrica, ravvisato nell’inottemperanza al
provvedimento dell’Autorità Garante per l’Energia Elettrica e il Gas
che aveva previsto l’obbligo per il fornitore di predisporre una
modalità gratuita di pagamento dell’energia, in tal senso ritenuto
integrato – ex art. 1339 cod. civ. – il contratto di somministrazione,
nonché di fornire al riguardo adeguata informazione.
Avverso tale sentenza Enel Servizio Elettrico s.p.a., nella duplice e
distinta qualità di procuratore speciale di Enel Distribuzione S.p.A. e di
beneficiaria di ramo di azienda di Enel Distribuzione spa, ha proposto
ricorso per cassazione affidato a sei motivi e spedito per la notifica il
21.9.12; controparte, dal canto suo, non ha espletato attività difensiva.

Motivi della decisione
2. La ricorrente denuncia: con un primo gruppo di motivi (il primo, di
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 legge 14 novembre 1995, n.
481; il secondo, di difetto di motivazione; il terzo, di violazione e falsa
applicazione dell’art. 1339 cod. civ. e di vizio motivazionale; il quarto,
di vizio motivazionale), l’erroneità della tesi, seguita dai giudici di
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udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

merito, circa l’astratta idoneità di una delibera AEEG ad integrare la
regolamentazione negoziale tra erogatore e cliente e, comunque, della
sussistenza, nella fattispecie, di una delibera sufficientemente specifica
in grado di produrre detto effetto; con un quinto motivo (di violazione
e falsa applicazione degli artt. 100 cod. proc. civ., 40 e 41 cod. pen.,

non configurabilità di un apprezzabile danno patrimoniale e comunque
un abuso del diritto, in violazione dell’obbligo di buona fede; col sesto
motivo (di violazione e falsa applicazione della legge n. 481 del 1995,
in relazione all’art. 12.1 della delibera AEEG n. 55/00 e degli artt. 1339
e 1374 cod. civ., nonché di vizio motivazionale), l’erroneità della
ritenuta sussistenza — in astratto e in concreto — della violazione di un
obbligo di informazione da parte di essa ricorrente.
3. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
3.1. Questa Corte si è ripetutamente pronunciata sui temi oggetto del
presente ricorso, affermando (tra le numerosissime, v.: Cass. 27 luglio
2011, n. 16401; tra le altre, v.: Cass., ord. 12 dicembre 2011, n. 26610;
Cass. 20 dicembre 2011, n. 27818; Cass., ord. 7 febbraio 2012, n. 1734;
Cass. 22 novembre 2012, n. 20691; Cass., ord. 25 febbraio 2013, n.
4690; 29 novembre 2013, n. 26924) che:
– il potere normativo secondario (o, altrimenti, il potere di emanazione
di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas (A.E.E.G.) ai sensi della legge 14 novembre 1995, n.
481, art. 2, comma 12, lett. h), si può concretare anche nella previsione
di prescrizioni specifiche, che non lascino al destinatario margini di
scelta sul quando e sul quomodo, le quali, tramite l’integrazione del
regolamento di servizio, di cui al comma 31 dello stesso art. 2 citato,
possono in via riflessa integrare, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., il
contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in via
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1223, 1175 e 1375 cod. civ.), l’insussistenza di interesse ad agire per la

derogatoria delle norme di legge, ma alla duplice condizione che queste
ultime siano meramente dispositive – e, dunque, derogabili dalle stesse
parti – e che la deroga venga comunque fatta dall’Autorità a tutela
dell’interesse dell’utente o consumatore, restando invece esclusa – salvo
che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad

contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore
dell’utente e consumatore;
– pertanto, la prescrizione dell’art. 6, comma 4, della Delibera
dell’A.E.E.G. n. 200 del 1999 non ha comportato la modifica o
integrazione del regolamento di servizio del settore esistente all’epoca
della sua adozione e, di riflesso, l’integrazione dei contratti di utenza ai
sensi dell’art. 1339 cod. civ., sicché l’azione di responsabilità per
inadempimento contrattuale esercitata dalla parte attrice risulta priva di
fondamento, perché basata su una clausola contrattuale inesistente,
siccome non introdotta nel contratto di utenza;
– inoltre, anche il preteso inadempimento dell’obbligo di informazione
è infondato: essendo evidente che, se la delibera non ha integrato il
contratto per la sua indeterminatezza, l’oggetto dell’obbligo de quo non
poteva neppure essere insorto.
3.2. Il Collegio condivide in pieno tale orientamento e ritiene doveroso
assicurarvi continuità, con la conseguente necessità di accogliere il
ricorso, sulla base dello scrutinio complessivo ed unitario dei primi
quattro motivi — assorbiti gli altri, anch’essi complessivamente ed
unitariamente considerati — e la sentenza è cassata.
4. Il Collegio reputa a questo punto che non vi sia necessità di rinvio,
potendo la causa essere decisa nel merito, in quanto non occorrono
accertamenti di fatto per ritenere che la domanda proposta dall’utente
debba essere rigettata: al riguardo, prospettandosi l’infondatezza della
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efficacia diretta non la consenta – la deroga a norme di legge di

domanda anche per il profilo ulteriore inerente il preteso
inadempimento dell’obbligo di informazione, la domanda originaria
può senz’altro essere rigettata, per quanto argomentato sopra al punto
3.1; ma le spese delle fasi di merito, sulle quali occorre qui provvedere,
possono essere integralmente compensate, poiché è notorio che nella

norma della nota deliberazione è stata decisa in modi opposti.
Le spese del giudizio di legittimità seguono, invece, la soccombenza e
si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.
La Corte accoglie per quanto di ragione i primi quattro motivi di
ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in
relazione e, decidendo la causa nel merito, accoglie l’appello e rigetta la
domanda della parte intimata; compensa le spese dei gradi di merito;
condanna la parte intimata al pagamento, in favore delle ricorrenti, in
pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate in € 600,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed
accessoti di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile
della Corte suprema di cassazione, addì 12 marzo 2014.

giurisprudenza di merito la questione di diritto dell’efficacia della

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