Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6870 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27824-2015 proposto da:

T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RAFFAELE

CAVERNI 16, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO GIANSANTE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIAMBATTISTA RANDO e FRANCESCA

RANDO;

– ricorrente –

contro

S.F., R.A.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO

SIVIERI, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato DARIO MENEGUZZO;

– controricorrenti –

e contro

S.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2438/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata i103/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non .

partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

GIOVANNI LOMBARDO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– T.A. propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale riformando la sentenza di primo grado – ha accolto la domanda di manutenzione del possesso proposta da S.F. e R.A.M. nei confronti di S.M. e la domanda di manleva da quest’ultimo proposta nei confronti del T. (progettista e direttore dei lavori), condannando lo S.M. ad arretrare i manufatti realizzati in sopraelevazione fino a metri cinque dal confine col fondo attoreo e il T. a risarcire il danno cagionato al convenuto, liquidato in Euro 9.574,58;

– S.F. e R.A.M. resistono con controricorso;

– S.M. non ha svolto attività difensiva;

– il ricorrente ha depositato memoria;

Atteso che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5) è inammissibile, in quanto si riduce ad una critica di merito all’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base della consulenza tecnica esperita (i giudici – richiamando puntualmente a p. 10 della sentenza impugnata le risultanze della C.T.U. – hanno accertato come, a seguito dei lavori eseguiti, sia aumentata tanto l’altezza dell’edificio – che ora raggiunge m. 7,28, essendo prima dei lavori m. 5,85 – quanto la sua volumetria), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, non risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata nè apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014);

– il secondo motivo (proposto per “illogicità motivazione ed erronea applicazione della legge”) è inammissibile, sia perchè non indica le norme di diritto di cui lamenta l’erronea applicazione (cfr. Cass., Sez. 6 – 5, n. 635 del 15/01/2015), sia perchè il vizio di motivazione non è più deducibile alla stregua del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 applicabile ratione temporis, sia infine in ogni caso perchè la censura – con riferimento alla deduzione secondo cui la volumetria realizzata costituirebbe un “volume tecnico” non computabile nella volumetria dell’edificio – per un verso sottintende un accertamento in fatto inammissibile in sede di legittimità, per altro verso non tiene conto della giurisprudenza di questa Corte suprema, secondo cui, in tema di distanze legali tra fabbricati, integra la nozione di “volume tecnico”, non computabile nella volumetria della costruzione, solo l’opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi (quali quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore) di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali dell’abitazione e che non possono essere ubicati nella stessa, e non anche quella che costituisce (come il vano scale) parte integrante del fabbricato (Sez. 2, n. 2566 del 2011);

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 (duemilatrecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dichiara la parte ricorrente tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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