Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6870 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6870 Anno 2016
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
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sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
NONOGRADO di Conversano Michele e C. s.n.c.;
– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata
n. 211/03/07, depositata il 14 aprile 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre
2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Paola Maria Zerman per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi

Data pubblicazione: 08/04/2016

Cuomo, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata indicata in
epigrafe, con la quale, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa
Corte n. 19013 del 2005, è stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata
l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso, per ILOR dell’anno 1988,

Nonogrado s.n.c. di Conversano Michele & C., esercente attività di
commercio al minuto di articoli sportivi.

Il giudice di rinvio ha ritenuto l’atto impositivo “illegittimamente
motivato per relationem”, fondandosi “su medie di ricarico relative ad altri
esercizi commerciali similari ma non meglio individuati in seno all’avviso
stesso e che vennero esplicitati solo nelle successive difese dell’Ufficio”,
con violazione del diritto di difesa della contribuente.
2. La società non si è costituita.

Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 384
cod. proc. civ., per essersi il giudice di rinvio discostato dal principio di
diritto enunciato nella sentenza rescindente.
Il motivo è fondato.
Con la sentenza n. 19013 del 2005, depositata il 28 settembre 2005,
questa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso del Ministero
dell’economia e delle finanze, ritenne che “l’avviso di accertamento in
contestazione fu emesso nel pieno rispetto dei requisiti formali” di cui
all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, “contenendo la specificazione delle
ragioni della procedura seguita dall’Ufficio e dei criteri seguiti per la
rettifica del reddito imponibile della società, attraverso il puntuale richiamo
al mancato riscontro da parte della contribuente alla richiesta di esibizione
dei libri contabili formulata con mod. 55 e alle percentuali di ricarico
riscontrate presso le altre aziende del settore”; aggiunse, quanto all’onere
probatorio, che il giudice di appello era “obbligato a valutare nel merito le
circostanze dedotte dall’Ufficio, così come dallo stesso ritualmente
specificate e documentate in sede di costituzione dinanzi alla Commissione
Provinciale, e ribadite in sede di gravame”.
2

ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti della

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La Corte, quindi, dopo aver accolto anche il motivo di ricorso

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concernente l’inapplicabilità alla fattispecie, ratione temporis, dell’art. 115,
comma 2, lettera e-bis, del TUIR (e rigettato quello relativo alla
determinazione della sanzione), cassò la sentenza impugnata in parte qua e
demandò al giudice di rinvio, in conformità ai principi enunciati, di valutare
“la fondatezza dell’accertamento alla stregua delle circostanze dedotte e
documentate dall’Ufficio, fermo restando l’assoggettabilità all’ILOR del

società per l’anno 1988”.
Ciò posto, risulta evidente che la CTR, nella sentenza ora impugnata, da
un lato non si è affatto attenuta al compito affidatogli ed anzi ha deciso la
controversia in base al rilievo della illegittimità della motivazione
dell’avviso di accertamento, vizio espressamente escluso dalla sentenza
rescindente.
2. Il ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata deve essere
cassata e la causa nuovamente rinviata ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Basilicata, la quale provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Basilicata.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2015.

maggior reddito d’impresa eventualmente risultante come prodotto dalla

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