Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6870 del 02/03/2022

Cassazione civile sez. I, 02/03/2022, (ud. 02/12/2021, dep. 02/03/2022), n.6870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24883/2016 proposto da:

Global Contract S.r.l., e L. & G. s.n.c., entrambe in

persona del legale rappresentante pro tempore,

L.A.M.E., elettivamente domiciliate in Roma, Via G. G. Belli n. 39,

presso lo studio dell’avvocato Mangazzo Mario, che le rappresenta e

difende, giusta procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLZANO, del 19/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2021 dal Cons. Dott. Paola Vella.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Global Contract S.r.l. ha proposto domanda tardiva L. Fall., ex art. 101, di ammissione al passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. dei crediti maturati nel corso del rapporto di agenzia instaurato nel 2007 e risolto nel 2013 dal preponente in bonis, a titolo di indennità sostituiva del preavviso ex art. 11 Accordo Economico AEC Commercio (per Euro 9.045,20) e indennità sostituiva di clientela ex art. 13 AEC (per Euro 38.527,70); ed ha successivamente proposto opposizione allo stato passivo contro l’esclusione da parte del giudice delegato della seconda voce, “in quanto non fondata e comprovata nel merito, tenuto conto, in particolare, che si è ridotto in maniera rilevante il fatturato generato dalla società istante a favore della società fallita e che la società istante non ha procurato nuovi clienti al preponente, né sviluppati gli affari con i clienti esistenti (art. 1751 c.c.), come non sussistono gli altri presupposti previsti dalla normativa”.

1.1. Il Tribunale di Bolzano ha rigettato l’opposizione perché, a prescindere dalla questione della tempestività del ricorso (depositato telematicamente quando ancora questa modalità non era stata attivata a Bolzano), ha ritenuto “ragione più liquida” la mancata produzione e mancata richiesta di acquisizione del contratto collettivo (non acquisibile d’ufficio ex art. 421 c.p.c., trattandosi di procedimento nel quale non è applicabile il rito del lavoro) con conseguente manifesta infondatezza del ricorso per mancanza di supporto probatorio, in relazione alla fonte negoziale del credito.

1.2. Avverso la decisione del tribunale hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi la Global Contract s.r.l. e la L. & G. s.n.c., quest’ultima quale originaria titolare del rapporto di agenzia instaurato con la (OMISSIS) nel 1993, che nel 2007 l’aveva “trasferito” alla nuova società Global Contract s.r.l. (a pag. 1 del ricorso si afferma che entrambe le società avevano proposto opposizione allo stato passivo, per quanto la seconda non figuri nel decreto impugnato).

2. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il primo motivo denunzia la violazione dell’art. 113 c.p.c. e dell’art. 3 Cost. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonché l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto, essendo il contratto di agenzia “principalmente regolato dalla citata direttiva comunitaria oltre che dalle norme contenute nel codice civile agli artt. 1742/1753 e dagli accordi economici collettivi la cui mancata produzione è stata causa del rigetto della domanda”, il tribunale avrebbe comunque “dovuto valutare l’esistenza dei presupposti previsti dall’art. 1751 c.c., ai fini della liquidazione dell’indennità spettante all’agente in forza dei principi comunitari”.

2.2. Il secondo mezzo lamenta “violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) – violazione dell’art. 2729 c.c., insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”, risultando l’applicabilità al caso di specie dell’AEC del 16.02.2009 (quale fatto “ignoto”) dal fatto “noto” che “alle società ricorrenti è stata liquidata la indennità di mancato preavviso prevista dall’art. 10 del citato AEC”; pertanto, “accertata l’applicabilità al caso di specie dell’AEC, il giudice di merito avrebbe dovuto, altresì, verificare l’esistenza dei presupposti per la liquidazione dell’indennità spettante alle ricorrenti anche in assenza della sua produzione potendo determinarne l’importo anche attraverso l’ausilio di una consulenza tecnica”.

2.3. Il terzo motivo deduce “violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria n. 86/653/CEE, dell’art. 113 c.p.c. – violazione degli artt. 3 e 36 Cost. – violazione degli artt. 11, 12 AEC 16.02.2009 (art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto avrebbe “errato il giudice di merito nel ritenere di non avere il potere d’ufficio di acquisire l’AEC una volta raggiunta la prova della sua applicabilità al caso di specie”.

3. Le censure non possono trovare accoglimento.

3.1. Il primo motivo non coglie la ratio decidendi del decreto impugnato, avendo la stessa parte ricorrente affermato, a pag. 4 del ricorso, che con la domanda tardiva di ammissione al passivo erano stati allegati i conteggi in applicazione delle “percentuali di calcolo previste dall’AEC vigente per la determinazione dell’indennità richiesta e che la stessa, non essendo legata ai criteri di cui all’art. 1751 c.c., spetta indipendentemente da un incremento di clientela o di fatturato”, sicché l’AEC costituiva effettivamente un elemento necessario ai fini della prova del credito vantato. In effetti, l’AEC 16 febbraio 2009 (integrato in data 10 marzo 2010) ha previsto specifici criteri per la determinazione dell’indennità di risoluzione del rapporto e per l’indennità suppletiva di clientela per cui, tenuto conto della derogabilità delle disposizioni dettate dall’art. 1751 c.c., da parte della contrattazione individuale e collettiva solo a vantaggio dell’agente (Cass. 10659/2000, 11402/2000) e dell’impronta meritocratica assunta dall’indennità suppletiva di clientela, con la previsione di un tetto massimo, si è resa imprescindibile la correlazione con le disposizioni degli accordi collettivi (v. Cass. 26534/2014).

3.2. Analogo profilo di inammissibilità inficia il secondo motivo, tutto incentrato sull’applicabilità del relativo AEC (anche) ai fini dell’indennità sostituiva della clientela, in realtà mai messa in discussione dal tribunale, che anzi ha fondato il rigetto dell’opposizione proprio sulla sua mancata produzione da parte dell’opponente.

3.3. Il terzo mezzo è infondato, poiché dagli atti di causa risulta che il ricorrente aveva prodotto in sede di verifica solo i conteggi sviluppati sulla base dell’AEC del 16.02.2009, il quale andava prodotto nel rispetto dei termini previsti dal rito speciale applicabile, segnatamente dalla L. Fall., art. 99.

3.4. D’altro canto, questa Corte ha più volte osservato che l’indennità in questione, pur avendo come base di calcolo l’ammontare globale delle provvigioni corrisposte nel corso del rapporto, non svolge una funzione sostitutiva delle stesse o risarcitoria della relativa perdita, configurandosi piuttosto come un compenso indennitario volto a ristorare l’agente del particolare pregiudizio, diverso da quello della mancata percezione delle provvigioni durante il periodo di virtuale preavviso, derivante dalla perdita della clientela procurata al preponente nell’ambito del rapporto di agenzia (Cass. 18692/2017, 8295/2012, 19508/2009, 23455/2004) ed il giudice delegato, nella decisione che ha dato avvio al giudizio per cui è causa, aveva anche chiaramente affermato l’insussistenza dei relativi presupposti.

4. Segue il rigetto senza condanna alle spese, in assenza di difese dell’intimato.

5. Ricorrono invece i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass. Sez. U., 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 2 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2022

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