Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 687 del 19/01/2010

Cassazione civile sez. III, 19/01/2010, (ud. 10/11/2009, dep. 19/01/2010), n.687

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA

12, presso lo studio dell’avvocato MOLINO CLAUDIA, rappresentato e

difeso dall’avvocato STANCANELLI ANTONIO con procura speciale del

dott. Notaio Marco Chiostrini in Figline Valdarno, del 30/10/2009

rep. 56527;

– ricorrente-

contro

CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE FIRENZE SOC.COOP. A R.L. IN L.C.A.

ESERCIZIO PROVVISORIO, in persona dei Commissari liquidatori Dott.

C.S., Dott. C.R. e Dott. B.

L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SILLA 2 A, presso lo

studio dell’avvocato CECCHI AGLIETTI LUCIA, rappresentato e difeso

dagli avvocati CECCHI AGLIETTI GIANFRANCO, D’ELIA ADELE giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4775/2004 del TRIBUNALE di FIRENZE, Sezione

Terza Civile emessa il 6/12/2004; R.G.N. 1122/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/11/2009 dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;

udito l’Avvocato Antonio STANCANELLI; udito l’Avvocato Adele D’ELIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 18 maggio 2001 S.S. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con il quale, su istanza del Consorzio Agrario Provinciale di Firenze in l.c.a., era stato ingiunto all’Azienda Agricola Il Signorino di Signorini Stefano il pagamento della somma di L. 3.715.158, quale corrispettivo della merce di cui alle fatture nn. (OMISSIS), rispettivamente del (OMISSIS).

Eccepiva l’opponente l’avvenuto pagamento delle forniture.

Con sentenza del 22 aprile 2002 l’adito Giudice di pace, in accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto.

Su gravame del Consorzio, il Tribunale di Firenze, in data 6 dicembre 2004, in riforma della impugnata sentenza, rigettava l’opposizione.

Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione S. S., articolando due motivi.

Ha resistito con controricorso il Consorzio Agrario Provinciale di Firenze.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il giudice d’appello affermato che egli non aveva assolto all’onere di dimostrare l’avvenuto pagamento delle somme ex adverso azionate in via monitoria, cosi’ facendo malgoverno delle prove documentali e testimoniali acquisite, univocamente dimostrative e della prassi instauratasi tra le parti di regolare i rapporti al momento della presentazione di un estratto conto periodico, redatto dal Consorzio, senza che peraltro dei versamenti eseguiti venisse rilasciata quietanza; e della definizione di tutte le residue pendenze tra loro esistenti; e, in particolare, dell’avvenuto pagamento delle fatture per cui era stato instaurato il giudizio; e della erronea registrazione dell’Azienda Agricola Il Signorino con due codici clienti, anomalia che presumibilmente aveva originato una duplicazione contabile del credito del Consorzio.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, con riferimento alla imputazione di pagamento, di cui all’art. 1193 c.c..

Evidenzia che il giudice di prime cure aveva ritenuto estinto il debito azionato, applicando il principio di ordine generale espresso dalla predetta norma. Posto invero che la documentazione prodotta in giudizio dalla controparte evidenziava che le fatture delle quali il Consorzio reclamava il pagamento costituivano i debiti piu’ antichi e onerosi, i versamenti effettuati dal S., in assenza di una specifica imputazione, dovevano essere considerati estintivi proprio degli stessi, e tanto a prescindere dal rilievo che l’opponente neppure aveva dato una prova esaustiva dei crediti vantati, essendosi limitato a produrre un estratto conto relativo all’Azienda Agricola Il Signorino.

2.1 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate.

Nel motivare il suo convincimento la Corte territoriale ha preliminarmente rilevato che sui fatti costitutivi del credito fatto valere dall’opposto si era formato il giudicato, non essendo stato impugnato il positivo accertamento del giudice di primo grado. Ha quindi evidenziato che l’opponente, dopo avere allegato l’avvenuto pagamento del debito azionato, a mezzo di versamenti sia di denaro contante che di assegni bancari effettuati nel giugno 1999 direttamente nelle mani di tale F., all’epoca funzionario del Consorzio, non aveva provato la predetta circostanza.

In un contesto probatorio in cui l’assunto del doppio addebito delle fatture, per effetto della pretesa, duplice registrazione, era del tutto ipotetico, riteneva il decidente che l’opposizione andasse rigettata, perche’ il pagamento attestato dalla quietanza n. (OMISSIS), versata in atti, non era mai stato indicato come fatto estintivo dell’obbligazione dedotta in giudizio, ne’ spettava al Consorzio dedurre e dimostrare l’esistenza di altri suoi crediti ai quali imputare quel pagamento.

2.2 Cio’ posto, rileva il collegio che nessun pregio hanno anzitutto i rilievi sulla pretesa insussistenza di una prova esaustiva e convincente dei crediti vantati dall’ingiungente, segnatamente svolti nel secondo mezzo. Trattasi invero di censure che, oltre a essere in contrasto con tutta la linea difensiva assunta dall’opponente sia nei giudizi di merito che in questa sede di legittimita’, sono eccentriche rispetto alla ritenuta formazione del giudicato in ordine ai fatti costitutivi della pretesa attrice, che costituisce la reale ratio decidendi di tale parte della decisione impugnata.

Quanto al resto, e’ opinione della Corte che il giudice a quo abbia fatto coerente e corretta applicazione delle regole che governano la prova della estinzione delle obbligazioni e che siano destituite di fondamento tutte le critiche formulate dal ricorrente.

Mette conto all’uopo precisare che il creditore il quale agisca in giudizio per il pagamento di un credito e’ tenuto unicamente a dimostrare il rapporto o il titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, poiche’ questo integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca;

solo una volta che sia dimostrata l’esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, e cioe’ puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, al quale spetta dimostrare sia l’esistenza di piu’ debiti del convenuto scaduti, sia la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione di uno dei criteri sussidiar di imputazione di cui all’art. 1193 c.c. (Cass. civ., 3, 9 gennaio 2007, n. 205; Cass. civ. 2, 26 giugno 2006, n. 14741; Cass. civ. 2, 12 febbraio 2000, n. 1571).

Cio’ posto, e ricordato che il giudice deve decidere iuxta alligata et probata, non poteva il decidente omettere di considerare che l’opponente non solo non aveva mai dedotto che le fatture azionate in via monitoria fossero state pagate in data 3 giugno 2000 e che la quietanza n. 64 del 2000 costituisse prova di tale pagamento, ma aveva per contro sostenuto di avere estinto l’obbligazione a mezzo di versamenti sia di denaro contante che di assegni bancari effettuati nel giugno 1999, aveva cioe’ assunto una linea difensiva che espressamente escludeva l’imputabilita’ del versamento attestato da quel documento ai crediti per il cui recupero il Consorzio aveva agito in giudizio.

Ne deriva che correttamente la Corte territoriale ha ritenuto inapplicabili i criteri di imputazione stabiliti dall’art. 1193 c.c..

Il ricorso deve conseguentemente essere rigettato.

Segue la condanna dell’opponente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA