Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6869 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABEI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5743/2010 proposto da:

COMUNE DI CARTURA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BASSANO DEL GRAPPA 24, presso

lo studio dell’avvocato COSTA Michele, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LORIGIOLA FULVIO, SEGANTINI FRANCESCO giusta

procura speciale alle liti a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., F.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato MANZI Luigi, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DOMENICHELLI VITTORIO giusta mandato

a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 16293/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 18/5/09, depositata il 10/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per il ricorrente l’Avvocato COSTA MICHELE che si riporta agli

scritti insistendo per l’accoglimento del ricorso;

udito per i controricorrenti l’Avvocato MANZI FEDERICA per delega

dell’Avvocato MANZI LUIGI che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che aderisce alla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione:

Con sentenza 10 luglio 2009 n. 16293, questa corte, accogliendo il ricorso proposto dai signori S.G. e F. A., cassò la sentenza in data 4 ottobre 2005 con la quale la Corte d’appello di Venezia, quale giudice di rinvio dalla cassazione, aveva determinato la stima dell’indennità di espropriazione dovuta ai ricorrenti dall’ente resistente, limitandosi ad escludere l’applicabilità della falcidia del 40 per cento di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, e rinviò la causa alla corte di merito perchè ricalcolasse l’indennità di espropriazione con riferimento al valore pieno di mercato dell’area espropriata, secondo la previsione della L. n. 2359 del 1865, art. 39.

Per la revocazione a norma dell’art. 391 bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, della sentenza, non notificata, ricorre il Comune di Cartura. Resistono i signori S. e F. con controricorso.

Il ricorso, da trattare in camera di consiglio a norma dell’art. 391 bis c.p.c., comma 3 e art. 380 bis c.p.c., sarà dichiarato inammissibile se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Con esso si denuncia l’errore di fatto, risultante dagli atti, commesso dalla corte nella valutazione dell’ammissibilità del ricorso, nel non avvedersi che tra la domanda formulata nel giudizio di rinvio dagli attori e la pronuncia di rinvio impugnata vi era totale e perfetta coincidenza.

Nell’impugnata sentenza si afferma la fondatezza della censura di violazione di legge, denunciata dai due ricorrenti, costituita dall’applicazione di un criterio di determinazione dell’indennità di espropriazione contrastante con l’art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in data 20 marzo 1952 e dell’art. 6 della stessa convenzione, essendo stato il predetto criterio dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 348 del 2007;

e si aggiunge che tale conclusione non può trovare ostacolo nella struttura chiusa del giudizio di rinvio di cui all’art. 394 c.p.c., non potendo il giudice applicare una norma dichiarata incostituzionale nella risoluzione di una questione non ancora decisa in modo definitivo.

Il ricorso, conseguentemente, non denuncia un errore derivante dall’omessa percezione di un elemento di fatto risultante dagli atti di causa, ma un errore diritto che suppone commesso nell’affermazione che il giudizio chiuso di rinvio – nel quale la parte non aveva proposto domande ulteriori rispetto a quelle indicate nella sentenza di cassazione con rinvio – non impedisce di rilevare la violazione di norme di diritto costituita dall’applicazione di una norma di legge incostituzionale.

Si propone pertanto la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. Il Comune di Cartura ha depositato memoria Anche i resistenti hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso, la relazione e le memoria depositate, e ha condiviso il contenuto e le conclusioni della relazione.

4. Con riferimento alla memoria depositata dal ricorrente, è da osservare brevemente che la sentenza impugnata per revocazione non si fonda, neppure implicitamente, sulla premessa di fatto che gli espropriati avrebbero chiesto nel giudizio di rinvio delle somme superiori a quelle che sono state loro attribuite, bensì – implicitamente semmai svalutando le conclusioni della parte nel giudizio di merito, perchè condizionate dal carattere (ordinariamente) chiuso del giudizio – sulla considerazione che la loro doglianza circa la decisione, fondata sull’applicazione di una disposizione di legge dichiarata incostituzionale, comporta la cassazione della sentenza. Non v’è stato, pertanto, alcun errore di fatto, idoneo a giustificare la richiesta revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4.

5. – Il ricorso è inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna l’ente ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre al pagamento delle spese generali e degli accessori, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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