Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6869 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.O. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di erede

di SANFELICE RAFFAELE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA

235, presso l’avvocato DI GIOIA GIULIO, che la rappresenta e difende,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

06/06/2008 n. 56414/05 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 5 Giugno 2002 la signora S.O. conveniva dinanzi la Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione, ex art. 6, paragrafo 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, del danno da violazione del termine ragionevole del processo promosso nei confronti dell’INPS con ricorso depositato il 7 Novembre 1991, dinanzi al giudice del lavoro di Santa Maria Capua Vetere, avente ad oggetto la rivalutazione dell’indennità di disoccupazione agricola, sulla base della sentenza della Corte costituzionale 27 aprile 1988 n. 497, che aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 2 marzo 1974, n. 30, art. 13, convertito con modificazioni in legge 16 aprile 1974, n. 114, (Norme per il miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento del valore monetario ivi indicato.

Esponeva che il processo era stato definito con sentenza 28 giugno 1997 di rigetto della domanda e che il successivo gravame era tuttora pendente.

Integrato il contraddittorio con la costituzione del Ministero della giustizia, la Corte d’appello di Roma, con decreto 5 giugno 2002, rigettava il ricorso in difetto di prova del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza del ritardo irragionevole.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 9 maggio 2005 cassava la decisione, con rinvio alla corte d’appello di Roma in diversa composizione, statuendo che la modestia della posta in giuoco non giustificava l’esclusione del pregiudizio, che, seppur non in re ipsa, era presunto, salvo prova contraria.

Riassunta ritualmente la causa, la Corte d’appello di Roma, con decreto 6 giugno 2008, accertata in anni cinque la violazione del termine ragionevole del processo, liquidava in complessivi _ 3750,00 l’equo indennizzo (Euro 750,00 per anno), con condanna del Ministero alla rifusione delle spese di giudizio di rinvio e con compensazione di quelle della fase di legittimità.

Avverso il provvedimento proponeva ricorso per Cassazione la signora S., deducendo la carenza di motivazione in ordine alla determinazione dell’equo indennizzo, in misura inferiore ai parametri consolidati della giurisprudenza alla corte europea, nonchè per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione, l’omessa condanna al rimborso delle spese del primo grado e la liquidazione riduttiva e priva della voce delle spese generali D.M. 9 aprile 2004, n. 127, ex art. 14, per quanto riguardava il giudizio di rinvio.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Premesso che non è stato contestato l’accertamento della violazione del termine ragionevole in anni cinque, appare fondata la censura riguardante il quantum debeatur.

Questa Corte ha più volte precisato (Cass., sez. 1^, 1^ Marzo 2007, n. 4845; Cass. sez. unite 26 Gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 Aprile 2005, n. 8568) che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il suo mancato rispetto da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo.

Il suddetto parametro ordinario può subire, peraltro, una riduzione contenuta quando, come nella specie, la posta in giuoco sia particolarmente modesta ed il ritardo non superiore al triennio.

Alla luce di tali principi, il decreto impugnato deve essere quindi cassato in parte qua. In carenza della necessità di ulteriori accertamenti di fatto, si può decidere, sul punto, la causa nel merito e liquidare l’indennizzo dovuto in complessivi Euro 4250,00 con gli interessi legali dalla domanda.

In questo caso, appare infatti giustificata, in forza dei criteri suesposti, il minor indennizzo unitario di Euro 750,00 per i primi tre anni e in Euro 1000,00 per ciascuno degli ulteriori due anni di ritardo, in considerazione dell’accresciuto patema d’animo col trascorrere del tempo per la pendenza del processo, secondo l’id quod plerumque accidit.

Pure fondata si palesa la censura in ordine all’omissione della pronunzia sulla ripetibilità delle spese di giudizio di primo grado e sulla compensazione delle spese del giudizio di legittimità, giustificato solo con una clausola di stile (“Stante la peculiarità della questione, sussistono giusti motivi”).

Cassato il decreto sul punto, è possibile, anche sotto questo profilo, decidere nel merito, e per l’effetto condannare il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado dinanzi alla corte d’appello di Roma liquidate in complessivi Euro 1150,00, di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge. Eguale somma va liquidata per le spese relative al giudizio di rinvio.

Per il primo giudizio di Cassazione si liquidano le spese in complessivi Euro 1.100,00 di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge.

Il Ministero della Giustizia soccombente dev’essere condannato anche alla rifusione delle spese del presente grado di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 per onorari.

Spese tutte da distrarre in favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di S.O., della somma di Euro 4250,00, con gli interessi legali dalla domanda;

– Condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonchè delle spese del primo giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge; del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 1.150,00 di cui Euro 380,00 per diritti ed Euro 720,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge;

– dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avv. Giulio Di Gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

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