Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6869 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27769-2015 proposto da:

STOP SYSTEM S.A.S. di B.G. & C., C.F. e P.I. (OMISSIS),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 109, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ATTILIA FRACCHIA;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DOMENICO PROSCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 699/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO

LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– la società STOP SYSTEM s.a.s. di B.G. & C. propone tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha liquidato in Euro 6.432,00 il danno patito da R.S. per i difetti di posa in opera dei serramenti fornitigli dalla detta società;

– R.S. resiste con controricorso;

– la ricorrente ha depositato memoria;

Atteso che:

– il primo motivo (dedotto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, col quale si lamenta la mancata declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dal R. per difetto di specificità dei motivi) è infondato, in quanto – secondo la giurisprudenza di questa Corte – il vigente testo dell’art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il “quantum appellatum”, circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonchè ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata (Cass., Sez. L, Sentenza n. 2143 del 05/02/2015), onere che – nel caso di specie risulta assolto dall’appellante (le cui critiche sulla valutazione della C.T.U. risultano sufficientemente puntuali);

il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) è manifestamente infondato, in quanto non sussiste la dedotta mancanza materiale o apparenza della motivazione con riferimento ai criteri adottati dalla Corte territoriale per determinare l’importo del danno, sui quali il giudici di appello si sono comunque soffermati (p. 11-13 della sentenza impugnata), nè è più deducibile il vizio della motivazione ai sensi del vigente testo del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., applicabile ratione temporis;

– il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4) è inammissibile, in tema di spese processuali, il sindacato dellaCorte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi (Cass., Sez. 5, n. 15317 del 2013);

– l ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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