Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6869 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6869 Anno 2016
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
NONOGRADO di Conversano Michele e C. s.n.c.;
– intimata —

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata
n. 210/03/07, depositata il 14 aprile 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre
2015 dal Relatore Cons. Biagio
udito l’avvocato dello Stato Paola Maria Zerman per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi

Data pubblicazione: 08/04/2016

Cuomo, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata indicata in
epigrafe, con la quale, in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa
Corte n. 19014 del 2005, è stato rigettato l’appello dell’Ufficio e confermata

l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso, per ILOR dell’anno 1989,

Nonogrado s.n.c. di Conversano Michele & C., esercente attività di
commercio al minuto di articoli sportivi.
Il giudice di rinvio ha ritenuto l’atto impositivo “illegittimamente
motivato per relationem”, fondandosi “su medie di ricarico relative ad altri
esercizi commerciali similari ma non meglio individuati in seno all’avviso
stesso e che vennero esplicitati solo nelle successive difese dell’Ufficio”,
con violazione del diritto di difesa della contribuente.
2. La società non si è costituita.

Considerato in diritto
1. Con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 384
cod. proc. civ., per essersi il giudice di rinvio discostato dal principio di
diritto enunciato nella sentenza rescindente.
Il motivo è fondato.
Con la sentenza n. 19014 del 2005, depositata il 28 settembre 2005,
questa Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso del Ministero
dell’economia e delle finanze e dell’Agenzia delle entrate, dopo aver
ribadito il principio secondo il quale la difformità della percentuale di
ricarico applicata dal contribuente, rispetto a quella mediamente riscontrata
nel settore di appartenenza, non giustifica di per sé sola una presunzione
idonea a giustificare l’accertamento di maggiori ricavi non dichiarati,
osservò, tuttavia, che il caso di specie è caratterizzato da “una pluralità di
aspetti, puntualmente segnalati in ricorso, assolutamente ignorati dal giudice
di merito”, primo tra tutti il comportamento omissivo della contribuente (la
quale non aveva risposto ai questionari previsti dall’art. 32, primo comma, n.
4, del d.P.R. n. 600 del 1973, né ottemperato alla richiesta di esibizione di
documenti e libri contabili) e poi il rilevante divario registrato tra la
percentuale di ricarico risultante dalla contabilità della società e quella
2

ai sensi dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti della

media del settore: elementi idonei a giustificare un fondato sospetto circa

2SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.K 2-614/1986
N.5
N. DI TAR. Ali.
MATERIA TRIUUTARIA

l’attendibilità della documentazione contabile e a rendere grave la
presunzione di attività non dichiarate e “conseguentemente legittimo
l’accertamento induttivo su quella base emesso dall’Ufficio ex art. 39,
comma primo, lettera d), d.P.R. n. 600/1973”.
La Corte, pertanto, accolto il detto motivo (e rigettato il secondo, relativo
alla determinazione della sanzione), cassò la sentenza impugnata in parte

valutare “in concreto gli elementi di fatto dedotti e documentati dall’Ufficio
con riferimento alla redditività delle altre aziende del settore, al fine di
apprezzarne l’adeguatezza a sostenere il maggior reddito accertato nei
confronti della società”.
Ciò posto, risulta evidente che la CTR, nella sentenza ora impugnata, da
un lato non si è affatto attenuta al compito affidatogli e, dall’altro, ha deciso
la controversia in base ad un rilievo — l’illegittimità della motivazione
dell’avviso di accertamento — ormai precluso.
2. 11 ricorso va, dunque, accolto, la sentenza impugnata deve essere
cassata e la causa nuovamente rinviata ad altra sezione della Commissione
tributaria regionale della Basilicata, la quale provvederà anche in ordine alle
spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la
causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria
regionale della Basilicata.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2015.

qua e demandò al giudice di rinvio, in conformità ai principi enunciati, di

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