Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6868 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5141/2010 proposto da:

SOCIETA’ DI ISOLAMENTI TERMOACUSTICI – SITAC SAS DI GEOM. P.

G. (OMISSIS), in persona del suo socio

accomandatario e legale rappresentante pro tempore, P.

G. che agisce anche in proprio unitamente a sua moglie

socia accomandataria F.D., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 1, presso lo studio dell’avvocato SCIUBBA

LORENZO, rappresentati e difesi dall’avvocato MOLLO Antonio, giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto R.G. 1159/08 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA del

6/7/09, depositato il 31/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI;

udito per la ricorrente l’Avvocato RUGGERO MOLLO per delega

dell’Avvocato MOLLO ANTONIO che si riporta agli scritti;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO che aderisce alla relazione.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione:

Con decreto 31 luglio 2009, la Corte d’appello di Perugia ha accertato l’irragionevole durata del processo civile istaurato dalla Società Isolamenti Termoacustici SITAC di Pisanello Giannantonio s.a.s. davanti al Tribunale di Frosinone nei confronti di G.R.P. Studio s.r.l. Il giudizio era durato in primo grado quattordici anni e dieci mesi, e in appello cinque anni e sette mesi. La corte ha ritenuto che la durata ragionevole del primo grado di giudizio, tenuto conto della sua complessità, sarebbe stata di quattro anni, e quella dell’appello di tre anni, e che ai fini del calcolo dell’equa riparazione dovessero detrarsi dalla durata del primo grado quattro anni, pari al tempo occorso per i rinvii richiesti dalle parti, con la conseguenza che il ritardo irragionevole era stato complessivamente di nove anni e un mese. La corte ha condannato il Ministero della giustizia all’equa riparazione del solo danno non patrimoniale, quantificato in complessivi Euro 10.000,00, oltre agli accessori, a favore della società, e ha respinto la domanda proposta dai due soci in proprio, che non erano parti del giudizio presupposto.

Per la cassazione del decreto ricorrono la società ed i soci in proprio con atto notificato il 25 febbraio 2010.

L’amministrazione non ha svolto difese.

Il ricorso potrà essere deciso in camera di consiglio se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Il ricorso proposto dai soci in proprio è inammissibile, perchè non contiene alcuna censura rivolta specificamente contro il rigetto della loro domanda.

Il primo motivo del ricorso della società denuncia la violazione di norme di diritto, per avere la corte di merito addebitato alla parte ricorrente rinvii che erano stati richiesti dall’altra, e che erano imputare invece al mancato esercizio da parte dell’istruttore dei suoi poteri di vigilanza.

Questo motivo è parzialmente fondato. La doglianza è manifestamente fondata con riguardo ai rinvii che erano stati chiesti da parti diverse dall’odierno ricorrente, nella ricostruzione del giudice di merito (dal 7 ottobre 1988 al 14 aprile 1989 per la produzione di un documento, e dal 15 gennaio 1993 al 22 ottobre 1993 per la costituzione degli eredi di una parte deceduta); limitatamente ad essi è giustificata altresì la doglianza concernente l’eccessiva lunghezza dei rinvii, il motivo è invece manifestamente infondato con riguardo agli altri rinvii, che erano stati disposti su richiesta concorde delle parti, e quindi della stessa società ricorrente. Per quanto concerne la loro lunghezza è sufficiente richiamare la consolidata giurisprudenza per la quale la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo non discende, come conseguenza automatica, dall’essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni, ma dal superamento della durata processuale ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dalla L. 89 del 2001, art. 2 (Cass. 15 novembre 2006 n. 24356).

Il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della durata ragionevole della causa presupposta, stabilita dal giudice di merito in quattro anni per il primo grado, nel quale vi era stata istruttoria solo documentale, e di tre anni per l’appello.

Il motivo è manifestamente fondato, essendo il giudizio della corte territoriale fondato su affermazioni del tutto generiche e inidonee a giustificare una durata della causa presupposta superiore a quella ritenuta ordinariamente congrua.

Manifestamente infondato è per contro il terzo motivo con il quale, censurando una liquidazione rispettosa di parametri di legittimità ricavabili dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti e delle libertà fondamentali, si sollecita – sotto la rubrica del vizio di motivazione – un riesame delle valutazioni di merito contenute nell’impugnato decreto.

Manifestamente infondato è pure il quarto motivo, che lamenta il mancato riconoscimento del danno patrimoniale costituito dalla cancellazione della società ricorrente dal registro delle imprese nel 1995, dopo il superamento della ragionevole durata del giudizio presupposto, posto che in nessun caso la cancellazione di una società in accomandita semplice produce l’estinzione del suo debito.

Per contro deve ritenersi manifestamente fondato il quinto motivo. Il giudice di merito ha respinto la richiesta di riparazione del danno patrimoniale, lamentato dalla parte in relazione alla parziale soccombenza nel giudizio presupposto, imputabile alla distanza di tempo tra l’inizio di esso e l’assunzione delle prove testimoniali nonchè alla motivazione con la quale era stata respinta la richiesta di assunzione di una consulenza tecnica. La motivazione posta a fondamento della decisione, e che si riassume nell’affermazione che l’asserito difetto di memoria dei testimoni non può essere ascritto all’amministrazione della giustizia per il ritardo con cui sarebbero stati sentiti è insufficiente, essendosi il giudice sottratto al compito di verificare se i testimoni avevano effettivamente sostenuto, a ventidue anni dai fatti, di non ricordarli più, nè se la richiesta di consulenza fosse stata respinta in appello con l’argomento della sua inutilità a tanta distanza di tempo, e se essa fosse stata richiesta già in primo grado, nonchè, in ogni caso, quale incidenza avessero avuto tali fatti sull’esito sfavorevole della causa.

Si propone pertanto di accogliere il primo motivo, nei limiti indicati, il secondo e il quinto per manifesta fondatezza, e di respingere il secondo e il terzo motivo, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5. Tale pronuncia è assorbente rispetto al sesto motivo, che verte sulle spese del giudizio di merito.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti. I ricorrenti hanno depositato una memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, la relazione, e la memoria, e di questa ha condiviso il contenuto e le conclusioni nei limiti e con le precisazioni appresso indicati.

4. Il ricorso proposto dai soci con il settimo motivo, richiamato nella memoria, è inammissibile, perchè diretto a censurare l’omesso esercizio, da parte del giudice di merito, del potere discrezionale e non sindacabile a lui attribuito dall’art. 92 c.p.c., di compensare le spese del giudizio.

5. – Il terzo motivo di ricorso della società, vertente sulla misura della liquidazione del danno non patrimoniale, deve essere dichiarato assorbito dall’accoglimento per manifesta fondatezza del primo motivo, nei limiti indicati dalla relazione, e del secondo motivo.

6. Gli argomenti svolti nella memoria con riferimento al quarto motivo del ricorso della società non modificano il quadro di manifesta infondatezza delineato dalla relazione. L’estinzione della convenuta società di capitale, in ipotesi debitrice, oltre a non essere in relazione causale con la durata del procedimento, non ha – all’opposto di quanto si assume – l’effetto di estinguere il debito, ma solo quello di rendere applicabile l’art. 2456 c.c., nel testo applicabile ratione temporis.

7. In ordine al quinto motivo, ancora vertente sul danno patrimoniale, che si assume conseguente all’esito del giudizio, che sarebbe stato determinato dalla lunghezza del processo, il collegio ritiene che, essendo diretto a denunciare un vizio di insufficiente motivazione, esso dovesse allegare ed illustrare la decisività del punto. Esso, pertanto, avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali la prova testimoniale e la consulenza tecnica, mezzi che si assumono pregiudicati dalla lunghezza del processo, avrebbero certamente determinato un giudizio di merito diverso, con l’accoglimento delle domande della società. In difetto di tali elementi il motivo è inammissibile.

8. L’accoglimento parziale del ricorso determina l’assorbimento anche del sesto motivo.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dai soci in proprio; dichiara manifestamente fondato il ricorso della società con riferimento ai motivi primo, nei limiti indicati, e secondo;

dichiara assorbiti i motivi terzo e sesto e inammissibile il quinto;

rigetta per manifesta infondatezza il quarto motivo; cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche ai fini del regolamento delle spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Perugia in altra composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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