Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6868 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 03/12/2009, dep. 22/03/2010), n.6868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23353-2008 proposto da:

M.I.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 235, presso l’avvocato DI GIOIA

GIULIO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il

03/06/2008, n. 51313/06 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/12/2009 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIULIO DI GIOIA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16 luglio 2003 la signora M.I. conveniva dinanzi alla Corte d’appello di Roma il Ministero della Giustizia per ottenere l’equa riparazione del danno da violazione del termine ragionevole del processo da lei promosso con atto di citazione notificato in data 27 settembre 1995, dinanzi al Tribunale di Benevento – sezione distaccata di Guardia Sanframondi, nei confronti dei terzi confinanti del fondo di sua proprietà affinchè venisse costituita una servitù di passaggio.

Esponeva che il giudizio si era concluso con sentenza 22 settembre 2001 di accoglimento della domanda e il successivo gravame cancellato dal ruolo per tardiva costituzione in giudizio dell’appellante.

Resisteva alla domanda il Ministero della Giustizia.

Con decreto 3 dicembre 2003 la Corte d’appello di Roma, ritenuta l’assenza di prova del pregiudizio subito dalla parte, rigettava il ricorso, con compensazione delle spese processuali.

In accoglimento del successivo ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza 19 gennaio 2006, cassava il decreto impugnato, con rinvio, statuendo che il danno non patrimoniale, in caso di accertata violazione del termine ragionevole, pur se non in re ipsa, era presunto salvo prova contraria.

In sede di rinvio, la Corte d’appello di Roma, con decreto 3 giugno 2008, accertato in un anno l’eccedenza della durata del processo presupposto, liquidava l’indennizzo in Euro 800,00 compensando le spese del giudizio di cassazione e condannando il Ministero alla rifusione delle spese del grado di rinvio.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la signora M., deducendo la carenza di motivazione dell’accertamento del ritardo irragionevole – ridotto con generico richiamo ai rinvii richiesti dalle parti – nonchè della liquidazione insufficiente dell’indennizzo, inferiore ai parametri consolidati della corte europea dei diritti dell’uomo. Censurava altresì la violazione di legge nella liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, inferiore ai minimi tabellari e prive della voce relative alla ripetizione delle spese generali, l’omessa pronunzia sulle spese del primo grado di giudizio e infine la carenza di motivazione sulla compensazione delle spese di giudizio di cassazione.

Resisteva con controricorso il Ministero della Giustizia.

All’udienza del 3 dicembre 2009 il Procuratore generale ed il difensore della ricorrente precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce la carenza di motivazione dell’accertamento del ritardo irragionevole.

Il motivo è inammissibile risolvendosi in una diversa valutazione delle risultanze del processo presupposto, avente natura di merito e volta ad un riesame della durata dei rinvii imputabile alle stesse parti. Tanto più, che la determinazione del ritardo irragionevole si fonda su una pluralità di argomentazioni, tra cui la natura della causa civile – con la necessità dell’espletamento di consulenza tecnica d’ufficio – e l’intervallo di tempo intercorso prima della la proposizione dell’appello; oltre, appunto, ai rinvii richiesti dalle parti. Pertanto, la contestazione, limitata questi ultimi, non è idonea di per sè ad infirmare rimpianto argomentativo del decreto.

Anche la censura riguardante l’indennizzo di Euro 800,00 per un anno di ritardo appare infondata.

Questa Corte ha più volte precisato (Cass. sez. 1, 1 Marzo 2007, n. 4845; Cass. s.u. 26 Gennaio 2004, n. 1340; Cass. 23 Aprile 2005, n. 8568) che, ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, è segnato dal rispetto della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte Europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale; di tal che è configurabile, in capo al giudice del merito, un obbligo di tener conto dei criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte Europea, pur conservando egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, in misura ragionevole, dalle liquidazioni effettuate da quella Corte in casi simili. Tale regola di conformazione, inerendo ai rapporti tra la citata legge e la Convenzione ed essendo espressione dell’obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo, ha natura giuridica, onde il suo mancato rispetto da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge, denunziabile dinanzi alla Corte di Cassazione. Pertanto, la Corte Europea (con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 Novembre 2004) ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione di tale indennizzo.

Il suddetto parametro ordinario può subire, peraltro, una riduzione contenuta quando, come nella specie, la posta in giuoco sia particolarmente modesta ed il ritardo non superiore al triennio.

Alla luce di tali principi, non appare quindi contraria alla legge la liquidazione di poco inferiore al parametro ordinario, giustificata dalla modestia della posta in giuoco.

E’ invece fondata la censura in ordine all’omessa determinazione delle spese del giudizio di primo grado ed inoltre alla compensazione delle spese della fase di legittimità, attesa la natura di stile della motivazione addotta (“Stante la peculiarità della questione, sussistono giusti motivi”) ed alla troppo riduttiva liquidazione delle spese del giudizio di rinvio, inferiore ai limiti tabellari per un processo di cognizione.

In assenza della necessità di accertamenti di merito ulteriori, si può provvedere in questa sede alla decisione di merito, previa cassazione in parte qua del decreto impugnato, liquidando in egual misura, per il primo grado di giudizio, e per quello di rinvio, le spese processuali in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Le spese della precedente fase di legittimità vanno invece liquidate incomprensioni Euro 600,00 di cui Euro 500,00 per spese, oltre le spese generali e gli accessori di legge.

Le spese del presente giudizio per cassazione vanno compensate per due terzi, tenuto conto dell’accoglimento parziale del ricorso, e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate. Spese tutte, da distrarre in favore dell’avvocato Giulio Di Gioia, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

– Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge; nonchè delle spese del primo giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori legge, e del giudizio di rinvio, liquidate in complessivi Euro 840,00 di cui Euro 310,00 per diritti ed Euro 480,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– condanna il Ministero della Giustizia alla rifusione di un terzo delle spese del presente giudizio di legittimità, frazione liquidata in complessivi Euro 200,00 di cui Euro 167,00 per onorari, oltre le spese generali e gli accessori di legge;

– dispone la distrazione delle spese sopra liquidate in favore dell’avvocato Giulio di gioia, antistatario.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA