Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6868 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25641-2015 proposto da:

C.P., C.F., elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato GIOVAN CANDIDO DI

GIOIA, che li rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato LUCIO FERRONATO;

– ricorrenti –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE DELLE

GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato LAURA

CIPOLATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2008/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 22/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO

LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

– C.P. e C.F. propongono tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che ebbe ad accogliere la domanda proposta da B.M. (parte attrice) nei loro confronti, condannandoli al pagamento in favore dell’attore della somma di euro seimila a titolo di risarcimento del danno cagionato dalla caduta (nel corso degli anni) sul fondo attoreo, del fogliame proveniente dagli alberi dei C., determinando la necessità di interventi di ripulitura;

– B.M. resiste con controricorso;

– la parte ricorrente ha depositato memoria;

Atteso che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, in quanto punta a censurare l’interpretazione della domanda giudiziale (la Corte territoriale ha escluso che la condanna dei convenuti sia stata pronunciata in assenza di domanda, riconoscendo evidente – dalle formule usate nella citazione di primo grado – la volontà dell’attore di ottenere la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni) e l’interpretazione della domanda costituisce un giudizio di fatto, che è incensurabile in sede di legittimità, quando – come nel caso di specie – il giudice di merito abbia motivatamente espresso il suo convincimento in ordine all’esito dell’indagine interpretativa (Cass., Sez. 1, n. 5876 del 2011);

– il secondo e il terzo motivo (proposti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) sono inammissibili, in quanto pongono in discussione l’accertamento in fatto come compiuto dai giudici di merito (circa la sussistenza del fatto causativo del danno – caduta del fogliame – e circa l’entità del danno cagionato alla tettoria di parte attrice) e la valutazione delle prove acquisite, accertamento del fatto e valutazione delle prove che sono insindacabili in sede di legittimità, risultando la motivazione della sentenza impugnata (con la quale i giudici esaminano sia le prove documentali di tipo fotografico acquisite sia le risultanze della C.T.U.) non apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi considerare che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., Sez. U, n. 5802 del 1998);

– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, avendo peraltro la Corte territoriale esaustivamente motivato in ordine alla sussistenza della domanda di condanna al risarcimento dei danni;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dichiara la parti ricorrenti tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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