Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6867 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25018-2015 proposto da:

V.M., V.C., VO.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RINO FELTRIN;

– ricorrenti –

contro

PARROCCHIA (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

IARIA, rappresentato e difeso dall’avvocato NADIA DE FRANCESCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1788/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO

LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– i ricorrenti (quali eredi di V.F.) propongono tre motivi di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che – nella causa promossa dalla Parrocchia (OMISSIS) nei confronti del V. (parte convenuta) determinò il confine tra i fondi delle parti e rigettò la domanda riconvenzionale con la quale il convenuto avevano chiesto l’accertamento dell’avvenuto acquisto per usucapione della striscia di terreno contesa;

– la Parrocchia (OMISSIS) resiste con controricorso;

– entrambe le parti hanno depositato memoria;

Atteso che:

– il primo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, in quanto pone in discussione l’accertamento dei fatti come compiuto dai giudici di merito sulla base delle prove acquisite (i giudici hanno accertato che il terreno conteso era detenuto dal V. sulla base di apposito rapporto contrattuale con la Parrocchia, dovendosi perciò escludere la configurabilità del possesso vantato dal convenuto e la rilevanza dei pali infissi sul terreno a delimitazione del terreno detenuto), accertamento che è insindacabile in sede di legittimità, non risultando peraltro la motivazione della sentenza impugnata nè apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);

– il secondo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) è inammissibile, in quanto pone in discussione l’accertamento in fatto come compiuto dai giudici di merito circa la mancanza di possesso da parte dell’attore del tratto di terreno conteso e la valutazione delle prove acquisite, accertamento e valutazione delle prove che sono insindacabili in sede di legittimità, non risultando la motivazione della sentenza impugnata (con la quale i giudici esaminano sia le prove documentali che quelle orali acquisite) nè apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) e dovendosi considerare che spetta soltanto al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass., U n. 5802 del 1998);

il terzo motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) è inammissibile, in quanto per un verso non considera il contenuto precettivo delle norme di cui denuncia la violazione nè esamina la giurisprudenza della Corte, per dimostrare in quali termini la sentenza impugnata se ne sia discostata ovvero per offrire elementi per mutare orientamento giurisprudenziale (art. 366 c.p.c., n. 4 e art. 360 – bis c.p.c.) e, per altro verso, sottintende una censura in fatto relativa alla sussistenza e all’estensione del rapporto di affitto tra le parti, che è inammissibile in sede di legittimità;

– la memoria depositata dal difensore dei ricorrenti non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso;

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato;

PQM

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Dichiara le parti ricorrenti tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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