Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6867 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6867 Anno 2016
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente contro
LAMBERTUCCI Franco;
– intimato —

avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale, sez. 25, n.
3369/08, depositata il 14 aprile 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre
2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avvocato dello Stato Paola Maria Zerman per la ricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi

Data pubblicazione: 08/04/2016

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Cuomo, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

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Ritenuto in fatto

lyv<4,0" 1.. - N3 1 :R/Otj I AMA - che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria centrale indicata in epigrafe, con la quale è stato accolto il ricorso di Franco Larnbertucci e annullato l'avviso di accertamento emesso nei suoi confronti con metodo sintetico, ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, per IRPEF relativa all'anno 1979; - che il giudice a quo ha ritenuto inapplicabile, in quanto successivo al periodo d'imposta in esame, il d.m. 21 luglio 1983, richiamato dall'Ufficio; - che il contribuente non si è costituito. Considerato in diritto - che il primo motivo, con il quale è denunciata l'indicata ratio decidendi, è fondato, poiché, in tema di accertamento con metodo sintetico del reddito complessivo delle persone fisiche, è legittima l'applicazione agli anni anteriori dei cosiddetti redditometri, posto che, rimanendo sul piano dell'accertamento e delle prove, essa deve ritenersi insita nell'articolo 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (tra le tante, Cass. nn. 14161 del 2003, 22285 del 2011, 9539 del 2013, 21041 del 2014); - che è assorbita ogni altra censura; - che, pertanto, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente; - che, mentre si ravvisano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei pregressi gradi di giudizio in ragione dell'epoca del consolidarsi della citata giurisprudenza, le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il contribuente a quelle del presente giudizio, che liquida in C. 2000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2015. DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL .................... AP.R. 20.1.6. .........

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