Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6866 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/03/2011, (ud. 24/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3884/2010 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato FRISANI L.

Pietro, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 438/09 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

19.10.09, depositato il 27/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO CECCHERINI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. LIBERTINO

ALBERTO RUSSO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata la seguente relazione:

“Pronunciandosi con decreto 27 ottobre 2009 sulla domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di un processo presupposto, proposta dal signor G.G., la Corte d’appello di Catania ha respinto l’eccezione pregiudiziale del Ministero dell’Economia e delle finanze, d’inammissibilità del ricorso, per essere la procura speciale del ricorrente contenuta in un foglio distinto dal ricorso e materialmente attaccato ad esso.

Per la cassazione del decreto ricorre il ministero. Resiste il G. con controricorso.

Il ricorso può essere deciso in Camera di consiglio, se saranno condivise le considerazioni che seguono.

Con il ricorso il ministero, invocando un precedente di questa corte (Sez. un. 18 settembre 2002 n. 13666), pone il quesito se sia valida una procura alla lite rilasciata su foglio separato e materialmente congiunta con cucitura meccanica al ricorso con la spillatura senza specifico riferimento ad elementi di individuazione della lite.

Il ricorso è manifestamente infondato, essendo la validità della procura alla lite rilasciata su foglio separato, e materialmente unito al ricorso cui si riferisce, espressamente affermata dall’art. 83 c.p.c., comma 3, e ribadita dalla costante giurisprudenza di questa corte (se il collegamento non sia contraddetto dal contenuto della procura medesima) a partire da Cass. Sez. un. 10 marzo 1998 n. 2642, e riferendosi il precedente invocato ad altra fattispecie nella quale manchi il requisito della materiale congiunzione.

Si propone pertanto la dichiarazione di manifesta infondatezza del ricorso principale in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. – La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio ha esaminato il ricorso, il controricorso e la relazione, e di questa ha condiviso il contenuto e le conclusioni.

4. – Il ricorso è respinto per manifesta infondatezza. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La corte rigetta il ricorso per manifesta infondatezza, e condanna l’amministrazione al pagamento, delle spese giudiziali, liquidate in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte Suprema di Cassazione, il 24 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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