Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6866 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 27/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6866

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23831-2015 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATERNO 9,

presso lo studio dell’avvocato ISABELLA CAPASSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato RADAMES COLELLA;

– ricorrente –

contro

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

PASQUALE GIOVANNELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3216/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata l’11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO

LUIGI GIOVANNI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

– B.G. propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza di cui in epigrafe, con la quale la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado, che rigettò la domanda con la quale il medesimo aveva chiesto la condanna della Sarco s.n.c. prima e di C.L. poi (successore a titolo particolare della prima) alla demolizione delle opere (tra l’altro, un muro costruito a ridosso del fondo attoreo) che invadevano la sua proprietà e al risarcimento del danno;

– C.L. resiste con controricorso;

– il difensore del resistente ha depositato memoria, con la quale chiede anche la distrazione delle spese;

Atteso che:

– l’unico motivo (proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) è inammissibile, sia perchè non indica le norme di diritto che assume essere state violate (Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 635 del 15/01/2015), sia perchè non è autosufficiente in quanto non sono trascritti nel ricorso i passaggi salienti della richiamata relazione del C.T.U. dalla quale hanno motivatamente dissentito i giudici di merito (Sez. 1, Sentenza n. 16368 del 17/07/2014), sia perchè il ricorrente non indica – violando così il disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

– la sede (fascicoli di parte o di ufficio) nella quale sono rinvenibili gli altri documenti richiamati (Sez. 1, Sentenza n. 16900 del 19/08/2015), sia perchè – in ogni caso – la censura pone in discussione l’accertamento del fatto compiuto dai giudici di merito, accertamento che è insindacabile in sede di legittimità quando come nella specie – la motivazione della sentenza impugnata non è nè apparente nè manifestamente illogica (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014);

– il ricorso va, pertanto, rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo;

– va accolta l’istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore del resistente con la memoria illustrativa (in ordine alla tempestività dell’istanza formulata in sede di memoria illustrativa, cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 12111 del 29/05/2014), con conseguente distrazione delle dette spese, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore dell’avv. Pasquale Giovannelli, che ha dichiarato di averle anticipate e di non averle percepite;

– ricorrono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), per il raddoppio del versamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; dispone la distrazione delle spese così liquidate in favore del difensore del C., avv. Pasquale Giovannelli.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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