Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6866 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6866 Anno 2016
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

contro
IMMOBILIARE FRATELLI MEI s.n.c. di MEI Lorenzo e Marcello,
MEI Marcello e MEI Lorenzo, elettivamente domiciliati in Roma, via
Caio Mario n. 27, presso l’avv. Francesco A. Magni, che li rappresenta e
difende unitamente all’avv. Alessandro Garibotti giusta delega in atti;
– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.
165/31/08, depositata il 28 ottobre 2008.

Data pubblicazione: 08/04/2016

a

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 dicembre
2015 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
uditi l’avvocato dello Stato Paola Maria Zerman per la ricorrente e l’avv.
Francesco Alessandro Magni per i controricorrenti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luigi
Cuomo, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in
epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata
l’illegittimità degli avvisi di accertamento emessi, per l’anno 1998, nei
confronti della Immobiliare Fili Mei s.n.c. di Mei Lorenzo e Marcello, a
titolo di 1RAP, e nei confronti dei soci Lorenzo Mei e Marcello Mei, a titolo
di IRPEF sul reddito di partecipazione.
Il giudice d’appello ha ritenuto che l’Ufficio aveva: a) illegittimamente
trasposto negli avvisi, senza svolgere autonoma attività istruttoria, il
contenuto di un p.v.c. concernente l’IVA; b) violato l’art. 7 della legge n.
212 del 2000 per mancata allegazione agli avvisi di documenti essenziali; c)
usato parametri di determinazione del reddito (riconoscimento di deduzioni)
frutto di accertamento con adesione nel procedimento relativo all’IVA.
Ha poi aggiunto che era fondata anche la questione, riproposta dagli
appellati, della tardività degli atti impositivi, non potendosi applicare nella
specie la proroga biennale prevista dall’art. 10 della legge n. 289 del 2002,
non operante per i contribuenti che non avessero potuto avvalersi del
condono per disposizione di legge.
1 La società e i soci resistono con controricorso.

Considerato in diritto
1. Con il primo ed il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione
dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 là dove il giudice a quo ha ritenuto
illegittima l’utilizzazione, ai fini degli avvisi impugnati, di atti (p.v.c.
redatto, nei confronti della medesima società, in data 21 maggio 2001 e
successivo accertamento con adesione) concernenti l’IVA, senza svolgere
una specifica attività istruttoria relativa alle imposte in contestazione.
I motivi, esaminati congiuntamente, sono fondati, non essendo affatto
precluso agli uffici finanziari emettere avvisi di accertamento sulla base del
2

L.

I

richiamo a risultanze relative a tributi diversi, anche conseguenti ad attività
compiute da altri organi od uffici – come chiaramente risulta dall’art. 39 del
d.P.R. n. 600 del 1973 e dall’art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, i quali
prevedono espressamente la possibilità di rettifica delle dichiarazioni in base
a qualsiasi atto o documento in possesso dell’ufficio, anche concernente altri
contribuenti -, e senza necessità di esercizio di una autonoma attività
istruttoria (ferma restando la necessità di una motivazione idonea a porre il

13486 e 25721 del 2009).
2. Resta assorbito il terzo motivo, col quale è denunciata l’insufficienza
della motivazione in ordine alle questioni di cui alle censure predette.
3. Con il quarto e il quinto motivo la ricorrente si duole, rispettivamente,
della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia e della
insufficienza della motivazione, in relazione alla questione della assenta
mancata allegazione agli avvisi impugnati, in contrasto con l’art. 7 della
legge n. 212 del 2000, di documentazione in essi richiamata.
E’ fondato il quarto motivo (in esso assorbito il quinto), poiché il giudice
d’appello ha omesso di esaminare in concreto il motivo di gravame
dell’Ufficio, il quale, come risulta dal contenuto dell’atto trascritto nel
ricorso, aveva dedotto che gli avvisi richiamavano il p.v.e. del 21/5/2001,
sopra citato, redatto ai fini IVA a carico della stessa società contribuente,
che ne era a perfetta conoscenza, e un p.v.e. relativo ad altro contribuente
ma il cui contenuto essenziale, in ossequio all’art. 42, secondo comma, del
d.P.R. n. 600 del 1973, era stato riprodotto negli atti impositivi.
4. Il sesto ed ultimo motivo (erroneamente rubricato come quinto), col
quale è denunciata la violazione dell’art. 10 della legge n. 289 del 2002, è
anch’esso fondato, poiché tale norma concede una proroga biennale
all’ufficio per l’accertamento nei confronti dei contribuenti “che non si
avvalgono” delle disposizioni di condono di cui agli artt. da 7 a 9 della
stessa legge e all’interprete, non essendo specificata nella legge alcuna
riserva, non è consentito distinguere fra soggetti che non intendono e
soggetti che non possono avvalersene, poiché l’espressione adoperata
descrive ugualmente gli atteggiamenti di chi non voglia e di chi non possa
accedere al beneficio (Cass. nn. 17395 del 2010, 22921 del 2014).
5. In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo, il quarto e il sesto
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contribuente in grado di svolgere le proprie difese) (cfr., tra altre, Cass. nn.

motivo, assorbiti il terzo e il quinto, la sentenza impugnata deve essere
cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della CTR
della Toscana, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo, il quarto e il sesto motivo di
ricorso, assorbiti il terzo e il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia la

regionale della Toscana.
Così deciso in Roma il 16 dicembre 2015.

causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria

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