Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6864 del 22/03/2010

Cassazione civile sez. I, 22/03/2010, (ud. 17/11/2009, dep. 22/03/2010), n.6864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.B. (c.f. (OMISSIS)), A.P.

(c.f. (OMISSIS)), A.M.P. (c.f.

(OMISSIS)), nella qualita’ di eredi di A.A.,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso

l’avvocato SINOPOLI VINCENZO, rappresentate e difese dall’avvocato

LOVELLI ALFREDO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA DI TARANTO (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI CAPUANA

175, presso l’avvocato PALOMBI MARIO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ACQUAVIVA EDOARDO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 187/2004 della CORTE DI APPELLO DI LECCE –

SEZ. DIST. di TARANTO, depositata il 07/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

17/11/2009 dal Presidente Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato A. LOVELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato E. ACQUAVIVA che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per inammissibilita’ appello e

cassazione senza rinvio; in subordine rigetto del ricorso e

compensazione spese; in ogni casa ex art. 88 c.p.c. e trasmissione

degli atti alla Procura della Repubblica e al Consiglio dell’Ordine

degli Avvocati di Taranto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato in data 15.3.1999 l’arch. A.A. conveniva avanti al Tribunale di Taranto la Provincia di Taranto, esponendo che:

– con Delib. 2 marzo 1995, n. 459 la Giunta Provinciale di Taranto gli aveva affidato l’incarico di progettare il (OMISSIS) lotto di interventi di manutenzione straordinaria sulla strada provinciale (OMISSIS);

con scrittura privata autenticata del (OMISSIS) aveva convenuto con la Provincia, mediante un apposito disciplinare d’incarico professionale, la corresponsione degli onorari relativi alla progettazione che era stata subordinata alla “approvazione del progetto, efficacia dello stesso e finanziamento avvenuto delle opere” nonche’ il versamento della somma di L. 8.200.000 oltre IVA e CPA nella “ipotesi di mancato finanziamento delle opere progettate entro tre anni dalla data di consegna del progetto esecutivo”;

– realizzato il progetto, aveva richiesto il pagamento della somma di L. 34.657.971 in conformita’ del parere dell’Ordine degli Architetti, ma la Provincia aveva versato solo l’importo di L. 8.194.000 e, successivamente, con nota del 25.2.1999, gli aveva comunicato il mancato finanziamento dell’opera “in quanto non prioritaria rispetto ad altri interventi”.

Sosteneva quindi che era ravvisabile l’inefficacia delle clausole contrattuali relative alla determinazione ed al pagamento del compenso per mancanza di una loro specifica approvazione per iscritto in violazione dell’art. 1341 c.c. ed in ogni caso, a causa della mancata ammissione del finanziamento, la violazione degli artt. 1358 e 1359 c.c. che obbligano la parte ad un comportamento in buona fede in presenza di una condizione sospensiva.

Chiedeva pertanto la condanna della committente al pagamento della somma di L. 27.175,888 oltre agli interessi dalla costituzione in mora (20.7.1998) ovvero al risarcimento del danno per l’illecita condotta in misura corrispondente al maggior compenso pattuito.

Si costituiva la Provincia che chiedeva il rigetto della domanda.

Con sentenza del 30.9.2000 il Tribunale accoglieva la domanda e condannava la Provincia al pagamento della somma richiesta con gli interessi dalla indicata mora.

Proponeva impugnazione la Provincia ed all’esito del giudizio, nel quale si costituiva A.A. che ne chiedeva l’inammissibilita’ o l’improponibilita’ o comunque il rigetto, la Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 26.3 – 7.6.2004, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda di A.A., condannandolo al pagamento delle spese del doppio grado e dichiarava inammissibile la domanda proposta dalla Provincia di restituzione di quanto corrisposto all’ A. in esecuzione della sentenza impugnata.

Rigettava in primo luogo l’eccezione preliminare di inammissibilita’ ed improcedibilita’ dell’appello sollevata sul rilievo della mancanza di un provvedimento autorizzativo al rilascio della procura, osservando che, al di la’ della sua mancata menzione nell’atto di appello o nel pedissequo mandato, tale provvedimento, adottato in data 12.2.2001, vale a dire anteriormente alla notifica dell’atto di appello avvenuta il 12 – 13 Marzo 2001, risultava tempestivamente prodotto in giudizio.

Riteneva poi pienamente efficace la clausola di cui al n. 11 del disciplinare d’incarico che aveva assoggettato il sorgere del diritto al compenso al finanziamento dell’opera, non rivestendo essa carattere vessatorio e non rientrando pertanto fra quelle che richiedono una espressa approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c. in quanto non ha implicato una limitazione della responsabilita’ dell’ente committente ma una mera delimitazione del contenuto del mandato nel senso che ha fatto derivare i diritti del mandatario dal finanziamento del progetto e non gia’ dalla redazione del progetto medesimo, ponendosi cosi al di fuori delle ipotesi tassative previste da detta norma.

Escludeva poi che la clausola in esame configurasse una condizione sospensiva meramente potestativa e che quindi ne dovesse essere dichiarata la nullita’ ai sensi dell’art. 1355 c.c. in quanto il suo verificarsi non e’ dipeso dal mero arbitrio del debitore ma da elementi estrinseci e cioe’ dalla pattuizione frutto di uno specifico interesse dedotto nel contratto di cui e’ divenuto oggetto.

Del pari non riteneva applicabile gli artt. 1358 e 1359 c.c., non potendosi ravvisare una condotta dolosa o colposa della Provincia volta a pregiudicare gli interessi della controparte sia perche’ del mancato finanziamento non e’ stata data dalla controparte prova di tale elemento soggettivo e sia perche’ nell’ambito del contratto il finanziamento non e’ stato previsto come oggetto di uno specifico obbligo giuridico della committente.

Riteneva inoltre che costituisse domanda nuova e, come tale, inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. quella con cui era stata dedotta la nullita’ della clausola in questione (art. 11 del disciplinare d’incarico), nella parte in cui era stato pattuito un onorario forfetario di L. 8.200.000 nel caso di mancato finanziamento dell’opera, nullita’ basata sul rilievo di un asserito contrasto con il D.L. 2 marzo 1989, n. 65, art. 4, comma 12 bis convertito con L. 26 aprile 1989, n. 155, il quale prevede che, per le prestazioni rese da professionisti in favore degli enti pubblici, la riduzione dei compensi non puo’ eccedere la misura del 20% sotto pena di nullita’ radicale ed insanabile. Al riguardo osservava la Corte d’Appello che trattasi di domanda estranea alle ragioni in fatto ed in diritto fatte valere in giudizio, essendo stata proposta sia in primo grado che in appello solo nelle comparse conclusionali.

Del pari rigettava la richiesta, avanzata dalla Provincia, di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, sottolineando al riguardo la sua mancata formulazione in sede di precisazione delle conclusioni e la sua esplicitazione solo nella comparsa conclusionale.

Avverso tale sentenza propongono ricorso per Cassazione M. B., A.P. e A.M.P., nella loro rispettiva qualita’ di coniuge superstite e di figlie di A. A. e quindi di eredi del medesimo, le quali deducono quattro motivi di censura illustrati anche con memoria.

Resiste con controricorso la Provincia di Taranto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso M.B., A. P. e A.M.P., quali eredi di A.A. denunciano violazione degli artt. 75 e 182 c.p.c.; della L. n. 142 del 1990, art. 35; art. 163 c.p.c., n. 5 e art. 184 c.p.c.; art. 74 disp. att. c.p.c. nonche’ difetto di motivazione. Lamentano che la Corte d’Appello non abbia dichiarato inammissibile od improcedibile l’appello proposto dalla Provincia di Taranto nonostante tale ente si fosse costituito in giudizio senza che fosse stata adottata alcuna delibera di autorizzazione da parte dell’organo competente, delibera che a seguito della eccezione formulata tempestivamente e’ stata poi inserita, peraltro in copia non autenticata, nel fascicolo di parte del tutto irritualmente all’esito dell’udienza collegiale successiva a quella originariamente fissata. Deducono al riguardo che la copia della delibera, non essendo autentica, non puo’ dirsi prodotta ritualmente e tempestivamente; che la stessa e’ risultata grossolanamente falsa in quanto, come emerge dalla copia autentica allegata al presente ricorso, la delibera della Giunta contrassegnata con il n. 34 ed adottata nella seduta del 12.2.2001 attiene ad un diverso oggetto e cioe’ ad un giudizio di opposizione fra la stessa Provincia ed altra parte; che su tali fatti e’ stata gia’ sporta denuncia da parte di A.M.P.; che in definitiva la costituzione in giudizio e l’atto di appello devono ritenersi inefficaci perche’ non sorretti dall’atto deliberativo del competente organo.

La censura e’ infondata.

L’autorizzazione dell’organo collegiale competente, richiesta dall’art. 75 c.p.c., perche’ un ente pubblico possa stare o resistere in giudizio, attiene alla capacita’ processuale della parte, vale a dire alla “legitimatio ad processum”; in altri termini all’efficacia e non gia’ alla validita’ della sua costituzione in giudizio.

Consegue che tale autorizzazione puo’ essere prodotta con efficacia sanante retroattiva anche nel corso del procedimento fino al giudizio di cassazione, manifestando in tal caso la parte che non era legittimamente rappresentata la volonta’ di considerare legittima e quindi sanare la fase processuale precedente. L’unico limite e’ rappresentato da preclusioni o decadenze di carattere processuale derivanti dall’art. 182 c.p.c., comma 2, nel frattempo intervenuti, fra le quali, nell’ambito del giudizio di cassazione, la presenza di un’eventuale pronuncia del giudice di merito in ordine al riscontrato difetto di legittimazione passiva. Trattasi di un principio da tempo ormai consolidato (da ultimo Cass. 21255/06; Cass. 8020/04; Cass. 5135/04; Cass. 1031/99 e molte altre precedenti).

Le ricorrenti con la memoria mostrano di conoscere tale ferrea giurisprudenza ma, dopo aver preso atto dell’autorizzazione a proporre ricorso per Cassazione rilasciata dalla Provincia in data 22.12.2004 e depositata unitamente al controricorso, hanno obiettato che la pronuncia della Corte d’Appello, la quale aveva:

rilevato l’intervenuto deposito in quella sede di una delibera di autorizzazione del 12.2.2001, era stata frutto di un’attivita’ illecita concretatasi nella utilizzazione di una copia falsificata della delibera medesima, come era stato definitivamente accertato in sede penale con una pronuncia di applicazione di una pena concordata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 4.12.2007.

Un tale riferimento e’ privo pero’ di rilievo giuridico ai fini in esame per due ordini di ragioni.

In primo luogo e’ fuor di dubbio che le preclusioni alla sanatoria non possono che individuarsi in una pronuncia, resa nell’ambito dello stesso procedimento civile, che abbia per oggetto specifico l’accertamento della mancanza della richiesta autorizzazione e non gia’ in un diverso procedimento, come quello penale di cui si discute al quale, oltre tutto, non ha partecipato la parte interessata al presente giudizio (la Provincia).

Le circostanze che hanno dato luogo al procedimento penale basato sulla falsita’ dell’autorizzazione del 12.2.2001 avrebbero dovuto essere prospettate pertanto nei precedenti gradi del presente giudizio civile per sollecitare la pronuncia del giudice di merito, ma nulla di tutto cio’ risulta dagli atti la cui lettura al riguardo e’ consentita in presenza del dedotto vizio di ordine processuale.

In secondo luogo e’ del pari decisiva la circostanza che la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., come hanno dedotto ancora una volta le stesse ricorrenti, non assume autorita’ di giudicato nei giudizi civili ed amministrativi ai sensi dell’art. 445 c.p.p., sia pure nella formulazione introdotta con L. n. 97 del 2001 (Cass. 7196/06 e Cass. 6601/05 richiamate nella stessa memoria), con la conseguenza che nessuna rilevanza puo’ essa assumere nel caso in esame.

Pertanto, in mancanza di una pronuncia che abbia dichiarato o da cui possa desumersi il difetto di legittimazione processuale della Provincia, il successivo rilascio da parte di tale ente della autorizzazione a proporre ricorso per Cassazione non puo’ che assumere effetto sanante anche per i gradi precedenti in forza dei principi sopra esposti.

Con il secondo motivo le ricorrenti denunciano violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2 e dell’art. 346 c.p.c., nonche’ difetto di motivazione. Lamentano che la Corte d’Appello, nonostante la Provincia non avesse proposto alcuno specifico motivo d’impugnazione relativamente alla statuizione del Tribunale sulla natura meramente potestativa attribuita alla clausola di cui al n. 11 del disciplinare d’incarico (mediante la quale il pagamento del compenso professionale era stato subordinato all’avvenuto finanziamento dell’opera progettata), si sia occupata ugualmente di tale aspetto, procedendo cosi’ d’ufficio e giungendo illegittimamente ad opposte conclusioni.

Infondata e’ anche tale censura riguardante, non gia’ il contenuto sostanziale della statuizione relativa alla clausola che ha assoggettato il diritto al compenso al finanziamento dell’opera e che e’ stata qualificata dalla Corte d’Appello come condizione potestativa mista e non meramente potestativa, ma la supposta violazione del principio dispositivo sul rilievo che la Corte di merito, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, si sarebbe posta il problema d’ufficio.

Orbene, il carattere processuale della censura consente la lettura degli atti di causa sui quali valutare l’esistenza della dedotta violazione.

La sentenza del Tribunale, dopo aver affermato che la clausola configura una “condizione sospensiva il cui verificarsi dipende dall’esclusiva volonta’ del soggetto obbligato” ravvisando in tal modo la presenza di una condizione sospensiva meramente potestativa, ha richiamato l’art. 1358 c.c., stigmatizzando la condotta contraria alla buona fede da parte della Provincia ed il pregiudizio che tale condotta ha recato agli interessi del professionista.

Cosi’ argomentando pero’ ha posto in essere una motivazione contraddittoria in quanto la condizione meramente potestativa e’ fulminata in radice dall’art. 1355 c.c. il quale, nel prevederne la nullita’, esclude ogni possibilita’ di riferimento all’art. 1358 c.c. che si occupa del comportamento, durante la pendenza, della parte che abbia un interesse contrario all’avveramento della condizione.

In presenza di una tale erronea prospettazione da parte del Tribunale, caratterizzata dal richiamo dei principi di buona fede che sarebbero stati violati dalla Provincia, l’appello di tale ente deve ritenersi con esso coerente, avendo contestato detto giudizio espresso, ripetesi, in un ambito giuridico riconducibile invece unicamente alla presenza di una condizione potestativa mista – e riaffermato in tal modo, sia pure implicitamente, la tesi sulla natura del contenuto della clausola.

E del resto, anche controparte, richiamando i principi di buona fede da osservare in pendenza della condizione, ha dimostrato di seguire la motivazione della sentenza nel suo riferimento (contraddittorio) all’art. 1358 c.c., articolando le proprie argomentazioni, sia pure sul versante opposto, sotto il medesimo profilo.

In tale contesto il problema relativo alla natura della condizione contenuta nella clausola deve considerarsi sufficientemente portato alla cognizione del giudice d’appello il quale pertanto non poteva esimersi dall’esaminarlo prima di affrontare l’ulteriore problema collegato all’art. 1358 c.c..

Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione dell’art. 1341 c.c., comma 2 in relazione all’art. 2229 c.c. e segg. nonche’ difetto di motivazione. Sostengono che la clausola limitativa, come quella in esame, della responsabilita’ del committente, inserita in un contratto di adesione deve essere approvata, in quanto tale, espressamente per iscritto a pena di inefficacia, non potendosi ritenere, come ha affermato la Corte d’Appello, che essa si limiti a circoscrivere l’oggetto del contratto.

Anche tale censura e’ infondata.

La Corte d’Appello, nell’escludere che la clausola contrattuale in questione rivesta carattere vessatorio e richieda pertanto una specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 1341 c.c., si e’ mossa sulla scia della consolidata giurisprudenza in materia, richiamata nella stessa sentenza (Cass. 9587/00 cui puo’ aggiungersi Cass. 19000/04) e basata sul rilievo che la sottoposizione del diritto al compenso del professionista all’intervenuto finanziamento dell’opera progettata non limita la responsabilita’ del committente in quanto non influisce sulle conseguenze del suo eventuale inadempimento ma delimita piuttosto il contenuto del mandato conferito, facendo derivare i diritti del mandatario dal progetto finanziato e non unicamente dalla redazione del progetto medesimo.

A fronte di tale principio le ricorrenti sostengono in primo luogo che il finanziamento dell’opera esula dal contratto d’opera professionale in quanto potrebbe essere “richiesto e conseguito unicamente all’esito di un procedimento amministrativo” volto a valutare la capacita’ di indebitamento dell’ente ed a “predisporre le condizioni giuridiche, negoziali e finanziarie per l’erogazione”.

Al riguardo e’ sufficiente pero’ osservare che l’attivita’ amministrativa che precede la conclusione del contratto e che ne costituisce il necessario presupposto giuridico ha efficacia interna all’ente pubblico mentre la clausola negoziale in esame e’ parte integrante del contratto stipulato dalle parti secondo la disciplina privatistica. Del resto le stesse ricorrenti, nel sostenere la necessita’ di un’approvazione per iscritto della clausola ai sensi dell’art. 1341 c.c., ne riconoscono chiaramente la sua natura contrattuale.

E’ evidente pertanto la contraddittorieta’ di una tale deduzione la quale, al fine di dimostrare la applicabilita’ alla clausola dell’art. 1341 c.c., fa riferimento ad argomenti che da tale clausola esulano.

Ne’ si comprende la rilevanza ai fini in esame dell’assunto secondo cui il “reperimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell’opera attiene alla fase esecutiva e non gia’ progettuale dell’opera” medesima; non si considera infatti che l’attivita’ di progettazione, comportando un onere finanziario di cui il committente non puo’ non tener conto sin dall’inizio, deve trovare la sua disciplina nella convenzione anche nei suoi aspetti economici.

Del pari non puo’ assumere rilievo il mero richiamo all’art. 2233 c.c. che prevede il diritto al compenso per la prestazione di un’attivita’ professionale di natura intellettuale, trattandosi di una norma di carattere generale che non preclude la previsione negoziale di un condizione al cui avveramento viene subordinato il conseguimento di un tale diritto.

Con il quarto motivo le ricorrenti denunciano violazione del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, art. 4, comma 12 bis convertito con L. 26 aprile 1989, n. 155, nonche’ degli artt. 1418, 1419 e 1421 c.c. e dell’art. 345 c.p.c., comma 2. Lamentano che la Corte d’Appello abbia considerato nuova la domanda con cui era stato dedotto il carattere inderogabile del comma 12 bis del citato art. 4 che limita la riduzione, sui minimi della tariffa, del compenso ai professionisti per le prestazioni rese a favore dello Stato e degli altri enti pubblici ad una percentuale non superiore al 20%, senza tener conto che, trattandosi di ipotesi di nullita’, si imponeva il rilievo d’ufficio; inderogabilita’ che era stata fatta valere non gia’ in via principale ma in via di eccezione per paralizzare la pretesa dell’ente di avvalersi della clausola limitatrice dell’entita’ del compenso.

Anche tale censura e’ infondata.

Sebbene non risulti precisato nel motivo di ricorso, deve ritenersi che la questione riguardi il compenso forfettario di L. 8.200.000 per l’ipotesi di mancato finanziamento dell’opera, come risulta dalla sentenza impugnata che a tale compenso fa riferimento nel trattare la supposta violazione in esame.

Orbene, al fine di superare la statuizione della Corte d’Appello, che ha ritenuto nuova e come tale inammissibile la deduzione relativa alla pretesa nullita’ della clausola contrattuale (art. 11, comma 2 del disciplinare d’incarico) con cui era stata pattuita una riduzione superiore al 20% rispetto alla tariffa professionale, le ricorrenti sostengono che, trattandosi di nullita’, vige il principio della sua rilevabilita’ d’ufficio.

Al riguardo va in primo luogo sottolineato che il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullita’ ai sensi dell’art. 1421 c.c. deve essere coordinato con il principio della domanda previsto dagli artt. 99 e 112 c.p.c.. Conseguentemente, allorche’ sia in contestazione la legittimita’ di un atto, non e’ consentito dedurre o rilevare d’ufficio successivamente una nullita’ basata su ragioni diverse da quelle originariamente proposte, come nel caso in esame in cui la nullita’ della clausola era stata originariamente prospettata con riferimento alla previsione che subordinava il diritto al compenso all’approvazione del finanziamento dell’opera e non anche in relazione al particolare aspetto in questione (Cass. 1811/99; Cass. 123/00; Cass. 14899/00).

Ad ogni modo la questione e’ stata gia’ risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte (18450/05) le quali hanno escluso la configurabilita’ di un’ipotesi di nullita’ in quanto le norme sull’inderogabilita’ dei minimi tariffar sono contemplate non a tutela dell’interesse generale della collettivita’ ma di un interesse di categoria, con la conseguenza che, in mancanza di un’espressa normativa che la preveda, non e’ invocabile la sanzione della nullita’, come quella di cui all’art. 1421 c.c. dettata per la tutela di interessi generali.

Ne’ a diverse conclusioni potrebbe pervenirsi qualora una tale deduzione si ritenesse prospettata, come si sostiene, con un’eccezione anziche’ con una domanda, essendo in ogni caso il suo esame precluso dall’art. 345 c.p.c., comma 2 nella formulazione introdotta dalla L. n. 353 del 1993, art. 52 applicabile “ratione temporis” al caso in esame.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

La peculiarita’ della fattispecie e l’applicazione di alcuni principi consolidatisi dopo la presentazione del ricorso in esame giustificano la totale compensazione delle spese.

Va da ultimo rilevato che il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni ha chiesto – in relazione alla prima Delib. n. 34 del 2001 in atti della Giunta Provinciale di Taranto da cui risulta l’autorizzazione conferita al Presidente per il conferimento della procura al difensore e per la quale all’avv. Edoardo Acquaviva e’ stata applicata la pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 476 c.p. con la sentenza del G.I.P. del Tribunale di Taranto n. 973 del 4.12.2007 – la trasmissione degli atti ai sensi dell’art. 88 c.p.c. alla Procura della Repubblica ed al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto.

Orbene al riguardo si osserva che, mentre la prima richiesta va disattesa in quanto sotto il profilo penale la vicenda ha avuto gia’ il suo epilogo con la suddetta sentenza, deve invece darsi seguito alla seconda in base al richiamato art. 88 c.p.c., anche in considerazione dell’efficacia di giudicato che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. assume nel procedimento disciplinare in virtu’ dell’art. 653 c.p.p., come modificato dalla L. n. 97 del 2001.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e compensa totalmente fra le arti le spese del giudizio di legittimita’. Manda alla Cancelleria di trasmettere al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Taranto copia autentica della presente sentenza nonche’ della sentenza del G.I.P. di Taranto n. 973/07 e della Delib. n. 34 del 2001 della Giunta Provinciale di Taranto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2010

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