Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6864 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7523-2014 proposto da:

AIME COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANCONA

20, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA CLARONI, rappresentato

e difeso dall’avvocato PAOLA BERTELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI BRESCIA, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA (OMISSIS),

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BRESCIA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 169/2013 della COMM. TRIB. REG. della

LOMBARDIA, SEZ. DIST. di BRESCIA, depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Aime Costruzioni S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento ai fini IVA, IRES, IRAP (anno di imposta 2006) emesso dall’Agenzia delle Entrate e fondato su p.v.c. della Guardia di Finanza, da cui emergeva una frode fiscale – alla quale la ricorrente, non coinvolta nel procedimento penale, protestava la propria estraneità – per operazioni soggettivamente inesistenti con fatture emesse da una società “cartiera”;

– la C.T.P. di Brescia rigettava il ricorso e la C.T.R. della Lombardia, con la sentenza n. 169/66/13 del 18/9/2013, respingeva l’appello, così confermando la decisione di primo grado;

– avverso tale decisione la Aime Costruzioni S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; deposita memoria.

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell’art. 112 c.p.c., per non avere la C.T.R. esaminato il motivo d’appello col quale si era dedotta la nullità della sentenza della C.T.P. perchè priva di motivazione.

Il motivo è inammissibile.

Infatti, in violazione dell’art. 366 c.p.c., il ricorso non illustra i termini con cui al giudice d’appello sarebbe stato prospettato un motivo autonomamente apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulato.

In ogni caso, la censura difetta di decisività, posto che l’eventuale carenza di motivazione della pronuncia di primo grado non determina ex se la caducazione della sentenza, ma, piuttosto, l’esigenza, per il giudice d’appello, di colmare le lacune fornendo un adeguato supporto argomentativo alla decisione confermata.

2. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), del D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. dalla L. n. 44 del 2012, per avere la C.T.R. escluso, in relazione alle operazioni soggettivamente inesistenti, la deducibilità dei costi sostenuti dal cessionario in difetto di prova, da parte del medesimo, della sua diligenza e buona fede.

Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa stessa Sezione, “In tema di imposte sui redditi, la L. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4 bis, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 1, conv. in L. n. 44 del 2012, che, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti, consente all’acquirente, anche quando consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, di dedurre i costi di beni e servizi non utilizzati direttamente “al fine di commettere il reato”, ma per essere commercializzati, a meno che non contrastino coi principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, si applica, ai sensi del D.L. cit., art. 8, comma 3, anche ad atti, fatti o attività posti in essere prima della sua entrata in vigore” (tra le altre, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4645 del 21/02/2020, Rv. 657347-02).

La norma invocata dalla ricorrente, applicabile anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore, manifesta l’errore in cui è incorsa la C.T.R., poichè, per dedurre i costi, non occorre che il cessionario fosse ignaro della frode, ma piuttosto che, a prescindere dall’eventuale falsità ideologica delle relative fatture, si tratti di costi effettivamente sostenuti e correttamente imputati al conto economico dell’esercizio di competenza, ovverosia di elementi negativi concorrenti a determinare il reddito netto dell’impresa.

E’ perciò necessario accertare, con verifica impossibile in sede di legittimità e devoluta al giudice di merito in sede di rinvio, che si tratti di costi che, a norma del T.U.I.R., siano concretamente rispettosi dei principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità.

3. Col terzo motivo la Aime Costruzioni deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), dell’art. 2697 c.c., per aver ritenuto che fosse il contribuente a dover dimostrare la propria buona fede, anzichè l’Agenzia delle Entrate a provare la frode fiscale.

Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Infatti, la C.T.R. ha fatto corretta applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui “In tema di IVA, qualora l’Amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, incombe sulla stessa l’onere di provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto incombente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.” (da ultimo, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15369 del 20/07/2020, Rv. 658429-01).

Il giudice d’appello ha puntualmente illustrato (elencandoli alle pagine 6 e 7 della sentenza) gli elementi che sono stati considerati per la decisione di escludere, con ragionamento presuntivo, la buona fede del contribuente, il quale non ha fornito la prova contraria nel giudizio di merito; inammissibile è la sottoposizione a questa Corte di censure che involgono una rivalutazione del materiale probatorio.

3. In accoglimento del secondo motivo di ricorso, dunque, la sentenza deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il secondo motivo di ricorso; rigetta gli altri;

cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

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