Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6864 del 11/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 11/03/2020), n.6864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 15135/2017 R.G., proposto da:

P.P., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino

Bosco, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta

procura in allegato al ricorso introduttivo del presente

procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Roma il 2 dicembre 2016 n. 7889/13/2016, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

gennaio 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo;

rilevato che nessuna delle parti è comparsa;

udito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. Tommaso Basile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 2 dicembre 2016 n. 7889/13/2016, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale di Roma rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma 11 dicembre 2015 n. 25305/16/2015, con compensazione delle spese di lite. Il giudice di appello rilevava che: a) il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia del Territorio, su richiesta del Comune di Roma, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, aveva rettificato il classamento di immobili siti in (OMISSIS), compresi nella microzona n. (OMISSIS) ((OMISSIS)); b) la Commissione di primo grado aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente in relazione ad uno degli immobili riclassati. La Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, ritenendo legittimo l’operato dell’amministrazione in difetto di “nuovi elementi tecnici da esaminare e valutare”.

2. Avverso la sentenza di appello, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 5 giugno 2017 ed affidato a quattro motivi; l’amministrazione resisteva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, del D.P.R. 1^ dicembre 1949, n. 1142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 58, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver omesso l’esame comparativo con un immobile confinante con il proprio nell’ambito della medesima microzona.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia l’omissione integrale dell’esame della perizia di parte e della documentazione allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver erroneamente ritenuto la pretesa di valori catastali diversi da parte del ricorrente la cui domanda era circoscritta all’annullamento e/o alla nullità della revisione catastale impugnata.

4. Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essersi pronunciato sui motivi di impugnazione dedotti in primo grado, in seguito all’omessa decisione della Commissione Tributaria Provinciale.

5. L’analisi sommaria dei motivi dedotti impone un preliminare chiarimento ai fini della decisione.

Secondo un costante orientamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se si possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (in termini: Cass., Sez. 5, 3 agosto 2012, n. 14026; Cass., Sez. 5, 23 maggio 2018, n. 12690).

Peraltro, è pacifico che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (in termini: Cass., Sez. 6, 20 febbraio 2014, n. 4036; Cass. Sez. 6, 7 novembre 2017, n. 26310).

Ciò posto, la censura mossa dal ricorrente col quarto motivo sembra più propriamente riconducibile alla violazione dell’art. 112 c.p.c. (parametro pure espressamente invocato col terzo motivo in relazione ad altro profilo), sostanziandosi la doglianza nell’omesso esame di alcuni motivi di appello da parte della Commissione Tributaria Regionale di Roma.

Invero, è pacifico che l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. (ex multis: Cass., Sez. 6, 16 marzo 2017, n. 6835). Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ai motivi di appello, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, con riguardo all’art. 112 c.p.c., purchè il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione (ex multis: Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931). Ne consegue che è ammissibile il ricorso per cassazione che lamenti la violazione di una norma processuale, ancorchè la censura sia prospettata sotto il profilo della violazione di norma sostanziale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, anzichè sotto il profilo dell’error in procedendo di cui al cit. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (ex multis: Cass., Sez. 2, 21 gennaio 2013, n. 1370; Cass., Sez. 3, 29 agosto 2013, n. 19882; Cass., Sez. 5, 6 ottobre 2017, n. 23381; Cass., Sez. 2, 7 maggio 2018, n. 10862).

6. Tanto premesso, ragioni di pregiudizialità logica suggeriscono di esaminare in via prioritaria, per l’appunto, il quarto motivo, che, per quanto si è detto, deve essere riqualificato ex officio iudicis nel senso della violazione dell’art. 112 c.p.c. (sotto il profilo dell’omesso esame di alcuni motivi di appello), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

6.1 Il suddetto motivo (così come riqualificato) è fondato.

Ora, la disamina degli atti processuali evidenzia come, nonostante la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado – che pure assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, in tale giudizio, dell’appello, quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto ad ottenere il riesame della causa nel merito (ex multis: Cass., Sez. 6, 23 novembre 2018, n. 30525; Cass., Sez. 5, 20 dicembre 2018, n. 32954) -, il giudice di secondo grado si sia limitato al rigetto del gravame con una scarna e laconica motivazione, senza prendere posizione (neppure implicitamente o indirettamente) in ordine ad una serie di contestazioni attinenti i criteri e le modalità del riclassamento catastale (in particolare, in ordine alla revisione dei parametri delle microzone in cui il territorio comunale è suddiviso, ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335).

Infatti, a fronte delle censure relative, in particolare, alla standardizzazione delle valutazioni dirette alla revisione della classificazione catastale ed alla carenza di riferimenti alle caratteristiche intrinseche di ciascun immobile, la sentenza impugnata si riduce ad argomentare (senza altre aggiunte) che “la difesa ha ripetuto quanto già esaminato dai primi giudici, senza apportare nuovi elementi da esaminare di carattere sostanziale o perizie di parte tali da valutare la fattispecie, ma ha solo ribadito le tesi precedenti, pertanto la Commissione non è messa in grado di valutare i valori catastali pretesi, nè di modificare quelli accertati, non avendo elementi per far ciò. Non si evince il nuovo valore catastale e valore commerciale ante e post accertamento. La Commissione non ha nuovi elementi tecnici da esaminare e valutare, oltre a quelli già decisi dai primi giudici”.

6.2 Costituisce ius receptum che il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice d’appello è configurabile allorchè manchi completamente l’esame di una censura mossa al giudice di primo grado, mentre non ricorre nel caso in cui il giudice d’appello fondi la decisione su una costruzione logico-giuridica incompatibile con la domanda (in termini: Cass., Sez. 3, 25 settembre 2012, n. 16254; Cass., Sez. 5, 14 gennaio 2015, n. 452).

Nella specie, è evidente che le ragioni enunciate a sostegno della decisione adottata non forniscono alcuna risposta (ancorchè indiretta o implicita o per relationem) alle doglianze manifestate con l’atto di appello in ordine all’operato dell’amministrazione nella revisione del classamento catastale, rispetto alle quali neppure può parlarsi di assorbimento o incompatibilità al fine di configurarne un tacito rigetto.

7. Per cui, il vizio accertato si traduce nella nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’omesso esame dei motivi di appello che sono stati cumulativamente riproposti con la formulazione in questa sede del quarto motivo. Coerentemente, tale esito comporta l’assorbimento dei restanti motivi, il cui esame viene a risultare superfluo ed ultroneo.

8. Da quanto esposto, non può che seguire la cassazione della sentenza impugnata (in relazione al motivo accolto) con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Roma in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2020

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