Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6863 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25896/2015 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’

CAVALIERI 7, presso lo studio dell’avvocato FLAVIA BRUSCHI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARA PARPAGLIONI;

– ricorrente –

contro

ALITALLA LINEE AEREE ITALIANE SPA, in persona dei commissari

straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PARIGI N. 11,

presso lo studio dell’avvocato FRANCESCA PACE, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 702/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

25/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con decreto del 25.9.2015, rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta da A.G. al fine di ottenere il risarcimento del danno per omesso versamento dei contributi previdenziali e la riserva matematica per il ripianamento dell’omissione contributiva, evidenziando che l’opponente aveva omesso di produrre, innanzi al tribunale, la documentazione già prodotta, a sostegno della propria domanda, innanzi al giudice delegato nel corso della verifica del passivo, essendo perciò precluso al tribunale l’esame nel merito dell’opposizione, non potendo prendere visione dei documenti non prodotti, come prescritto dalla L. Fall., art. 99, comma 4, a pena di decadenza.

Avverso tale decreto A.G. ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di un solo motivo, evidenziando sia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. (nonchè della L. Fall., artt. 90, 98 e 99), sia la nullità del decreto e del procedimento per violazione e falsa applicazione delle regole processuali poste dalla L. Fall., artt. 90, 98, 99, dagli artt. 169, 210, 213 e dall’art. 345 c.p.c., comma 3, evidenziando altresì di avere espressamente richiesto, nel ricorso introduttivo, l’acquisizione del fascicolo di parte.

Alitalia Linee Aeree Italiane s.p.a. in a.s. ha depositato controricorso. Comunicato il decreto di fissazione di adunanza, a seguito della proposta del relatore che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (nella nuova formulazione applicabile, ratione temporis, a seguito delle modifiche intervenute con D.L. 31 agosto 2016, n. 168 conv. con modif. dalla L. n. 197 del 2016), ravvisava la manifesta fondatezza del ricorso, proponendo la trattazione in Camera di consiglio non partecipata dalla Sesta sezione civile, il controricorrente depositava la memoria difensiva di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il motivo è fondato.

Come già condivisibilmente statuito da questa Corte, infatti, “il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicchè al creditore, la cui domanda L. Fall., ex art. 93, sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento L. Fall., ex art. 99, la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita ex officio. Peraltro, qualora l’opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento per relationem a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull’identità degli alti su cui vuole fondare l’opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell’onere della prova, potendo quell’istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione L. Fall., ex art. 90, applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo” (Cass. n. 16101 del 2014).

Tale principio è stato trascurato dal tribunale, avendo nel caso in esame il ricorrente espressamente e specificamente domandato l’acquisizione del fascicolo di parte del procedimento di ammissione al passivo (istanza poi ritrascritta a pag. 11 del presente ricorso).

In conclusione, il decreto impugnato è cassato con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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