Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6863 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3544-2014 proposto da:

FALLIMENTO EMPATICA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI

PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DRUDA DAVIDE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA;

– intimato –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 94/2012 della COMM. TRIB. REG. del Veneto,

depositata il 17/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– la Empatica S.r.l. impugnava l’avviso di accertamento IVA (anno 2002) emesso, sulla scorta di p.v.c. del 17/7/2007, dall’Agenzia delle Entrate, la quale aveva disconosciuto la detraibilità dell’imposta corrisposta dall’odierna ricorrente alla cedente Projecteam S.r.l. (società controllata dalla stessa ricorrente) e da quest’ultima non versata all’Erario; sosteneva l’Ufficio che le due società costituivano un unico soggetto economico e l’operazione imponibile (trasferimento immobiliare con assegnazione ai sensi della L. n. 448 del 2001, art. 3) era fittizia e aveva finalità meramente fraudolente;

– la C.T.P. di Padova rigettava il ricorso della società e la C.T.R. del Veneto, con la sentenza n. 94/12 del 17/12/2012, respingeva l’appello, così confermando la decisione di primo grado;

– avverso tale decisione la Curatela del fallimento della Empatica S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi;

– l’Agenzia delle Entrate non ha notificato controricorso, ma ha depositato memoria per la partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Col primo motivo si censura la sentenza impugnata (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) per vizio di motivazione, asseritamente apparente o comunque carente, per avere la C.T.R. ritenuto che la Empatica e la Projecteam fossero un unico soggetto economico, senza dare adeguato supporto alla propria statuizione e omettendo di considerare gli elementi forniti dalla Empatica.

Il motivo è inammissibile.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, sicchè non può essere sottoposta al sindacato di legittimità una carenza che non comporti un’anomalia motivazionale (al di sotto del “minimo costituzionale”) tale da inficiare l’esistenza stessa di una motivazione della decisione.

Inoltre, il motivo non si confronta col contenuto della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la C.T.R. veneta elenca e illustra gli elementi di fatto in base ai quali ha ritenuto, concordemente con l’Agenzia delle Entrate, che “le società giuridicamente distinte, Empatica s.r.l. e Projecteam s.r.l., costituissero, dal punto di vista operativo, il “medesimo soggetto economico”… Tale situazione, mai smentita dalla ricorrente, dimostra una connessione fra società controllante e società controllata tale da assicurare il controllo delle operazioni, svolte da ciascuna di esse, da parte dei detentori delle quote sociali e della dirigenza di entrambe.”.

Dagli elementi indicati nella motivazione, il giudice d’appello trae il convincimento che “tra le due società esiste una “commistione” di interessi/obiettivi che porta a ritenere che, salva la formale distinzione giuridica, i due soggetti giuridici operassero a salvaguardia dei reciproci/comuni interessi, come un “unico soggetto economico””.

2. Col secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19 e 18 e Dir. 77/388/CEE, art. 22, per avere la C.T.R. escluso la detraibilità dell’IVA ravvisando, con travisamento dei fatti, una condotta fraudolenta.

Il motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi della pronuncia.

La ricorrente deduce che, nel caso, non sussisteva alcuna operazione inesistente e, come tale, fraudolenta.

La C.T.R., invece, ha escluso la detrazione dell’imposta perchè l’operazione imponibile – per la quale la ricorrente ha versato l’IVA alla Projecteam – era fittizia, dato che lo schermo societario era stato usato per celare, in realtà, un unico soggetto economico: perciò, proprio ad un’operazione inesistente si riferisce la sentenza impugnata, sicchè con la censura si deduce la violazione di norme che non sono applicabili alla fattispecie concreta, così come ricostruita in fatto dal giudice di merito.

3. Col terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli artt. 53 Cost., art. 1344 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 37-bis e 60, per avere la C.T.R. ravvisato una fattispecie elusiva o di abuso del diritto, tale da precludere la detrazione dell’IVA.

Col quarto motivo si lamenta (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’omessa motivazione su un punto controverso e decisivo, costituito dalla individuazione del vantaggio fiscale asseritamente ottenuto dalla Empatica.

Entrambi i motivi sono inammissibili.

Le censure – con le quali si afferma che nessun vantaggio fiscale aveva ottenuto la ricorrente o che, comunque, questo non era stato individuato – non si confrontano con la motivazione della sentenza, in base alla quale un unico soggetto economico – impiegando in maniera distorta (e, dunque, abusivamente) lo schermo della personalità giuridica di due diverse società di capitali – ha effettuato un’operazione fittizia allo scopo di conseguire la detrazione dell’IVA da parte di una società e l’omesso versamento dell’imposta all’Erario da parte dell’altra.

4. Col quinto motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 6, e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, per avere la C.T.R. confermato l’applicazione alla Empatica di sanzioni per indebita detrazione a fronte di un comportamento (omesso versamento dell’IVA) imputabile alla Projecteam.

Il motivo è inammissibile, dato che anche con questa censura la ricorrente trascura di confrontarsi con la sentenza impugnata, la quale – in base alla ricostruzione fattuale svolta – ha ravvisato nell’operazione, inclusa la pretesa di detrazione, una finalità fraudolenta dell’unitario soggetto economico.

5. In conclusione, il ricorso è respinto. Non occorre provvedere sulle spese attesa la indefensio dell’intimata.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

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