Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6863 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6863 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: BIELLI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
s.n.c. Procìno & Leo di Procino Luciano e Leo Marcello,

con sede a

Castiglion Fiorentino, via Umbro Casentinese n. 116, in persona del
legale rappresentante Leo Marcello, elettivamente domiciliato in Roma via
dei Gracchi n. 130, presso lo studio dell’avvocato Teresina Titina Macrí,
e rappresentata e difesa dall’avvocato Arnaldo Amatucci del foro di
Arezzo, giusta elezione di domicilio e procura speciale in calce al
ricorso

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore

pro tempore,

Data pubblicazione: 08/04/2016

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, dhe la rappresenta e difende;

– controricorrente avverso la sentenza n. 46/13/09 della Commissione tributaria regionale

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9
dicembre 2015 dal consigliere dottor Stefano Bielli;
udito, per l’Agenzia controricorrente,l’avvocato dello Stato Bruno
Dettori, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale
dottoressa Paola Mastroberardino, che ha concluso per il rinvio della
causa a nuovo ruolo o, in subordine, per l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza n. 46/13/09, depositata il 17 marzo 2009 e non notificata, la Commissione

tributaria regionale della Toscana (hinc: «CTR») rigettava l’appello proposto dalla s.n.c. Procino &
Leo di Procino Luciano e Leo Marcello nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza
n. 105/05/2007 della Commissione tributaria provinciale di Arezzo, condannando l’appellante al
pagamento, a favore dell’Agenzia, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 250,00.
Il giudice di appello premetteva che: a) l’Agenzia delle entrate, in relazione all’IVA del
2001 (come risulta dall’intestazione della sentenza), aveva accertato un maggiore imponibile,
rettificando i ricavi in applicazione della percentuale di ricarico media ponderata del settore del
37,68%; b) l’impugnazione proposta dalla s.n.c. era stata respinta dall’adita CTP; c) la soccombente
società aveva interposto appello lamentando una errata applicazione degli studi di settore
(mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti; utilizzo di medie di settore non
rappresentative della realtà locale, caratterizzata da una forte concorrenza); d) l’Agenzia aveva
resistito all’appello.
Su queste premesse, la CTR, nel rigettare l’appello, osservava (per quanto qui interessa) che,
«anche senza ricorrere a criteri presuntivi», l’ufficio tributario aveva operato correttamente,
applicando la percentuale di ricarico media ponderata del settore (37,68%), a fronte della redditività

della Toscana, depositata il 17 marzo 2009, non notificata;

e della percentuale di ricarico dichiarate in misura «troppo bassa in relazione alla media di settore
del campione regionale» ed in relazione agli (

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