Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6862 del 24/03/2011
Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6862
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
5P CINQUEPI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Premuda n. 6, presso l’avv.
Maria Assunta Iasevoli, rappresentata e difesa dall’avv. BARONE
Raffaele giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Nola;
– intimata –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 129/41/07, depositata il 25 maggio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
23 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.
La Corte:
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1. La 5P CINQUEPI s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 129/41/07, depositata il 25 maggio 2007, con la quale, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, è stata affermata la legittimità dell’avviso di recupero del credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 8.
L’Agenzia delle entrate, Ufficio di Nola, non si è costituita.
2. I due motivi di ricorso appaiono inammissibili, in quanto si concludono con la formulazione di quesiti del tutto generici e inidonei a costituire una sintesi logico-giuridica della questione, tale da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata (ex plurimis, Cass., Sez. un., n. 26020 del 2008).
Si ritiene, pertanto, che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio”;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato della ricorrente;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011