Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6862 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 03/02/2017, dep.16/03/2017),  n. 6862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25129/2015 proposto da:

TIRRENIA NAVIGAZIONE SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona

dei Commissari Straordinari elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

NICOTERA 31, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI MILITE, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

QUI GROUP SPA, in persona del Consigliere Delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FRANCESCO SIACCI 2-B, presso lo studio dell’avvocato CORRADO DE

MARTINI, rappresentato e difeso dagli avvocati IVANO CAVANNA, TOMASO

GALLETTO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 670/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con decreto del 8.9.2015, accoglieva l’opposizione allo stato passivo proposta da Qui Group s.p.a. ed ammetteva in prededuzione il credito vantato nella misura di Euro 24.792,55, evidenziando che, in base al tenore testuale della missiva inviata dal commissario straordinario in data 18.11.2010, non si poteva dubitare dell’effettivo intento del commissario di subentrare nel contratto di fornitura di buoni pasto stipulato da Tirrenia Navigazione spa con la ricorrente, con conseguente applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51 e riconoscimento della prededuzione in ordine alle prestazioni già eseguite (L. Fall., art. 74).

Avverso tale decreto la Tirrenia in a.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, sostenendo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione al D.Lgs. n. 270 del 1999, artt. 50 e 51 ed al D.L. n. 134 del 2008, art. 1-bis (conv. con modif. nella L. n. 166 del 2008), per avere il tribunale ritenuto che la dichiarazione in oggetto potesse essere interpretata come espressa dichiarazione di subentro nel relativo contratto.

La Qui Group s.p.a. ha depositato controricorso.

Comunicato il decreto di fissazione di adunanza, a seguito della proposta del relatore che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ravvisava l’inammissibilità del ricorso, proponendo la trattazione in Camera di consiglio non partecipata dalla Sesta sezione civile, le parti depositavano memorie difensive.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ad avviso della ricorrente, il giudice del merito non avrebbe potuto interpretare la dichiarazione del commissario straordinario contenuta nella lettera del 18.11.2010 come “espressa dichiarazione di subentro” nel contratto, difettando il presupposto di applicabilità del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 51 e L. Fall., art. 74.

Tuttavia, esaminando sia il ricorso sia la dichiarazione resa dal commissario (“confermiamo il nostro intendimento di dar continuità al rapporto in essere”), nessun dubbio può sorgere circa la portata di tale dichiarazione e la sua evidente riconducibilità al disposto delle norme richiamate; la ricorrente intende, nella sostanza, proporre una questione ermeneutica che non intercetta in modo nè chiaro nè specifico la violazione dei canoni legali in materia di interpretazione degli atti negoziali.

Come già condivisibilmente statuito da questa Corte, infatti, “l’intepretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di emeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 c.c. e segg. o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione. Pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una intepretazione diversa” (ex plurimis Cass. 10554 del 2010).

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5.000,00 oltre ad Euro 100,00 per esborsi, in favore del controricorrente.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo dovuto per legge a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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