Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6862 del 11/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 11/03/2021, (ud. 27/10/2020, dep. 11/03/2021), n.6862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28544-2014 proposto da:

La ESORDIO SRL, in persona dei propri soci e amministratori

V.T. e B.L., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA DI

PRISCILLA 4, presso lo studio dell’avvocato COEN STEFANO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DRUDA DAVIDE;

– ricorrenti –

Nonchè da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

ESORDIO SRL;

– intimato –

avverso la sentènza n. 624/2014 della COMM. TRIB. REG. del VENETO,

depositata il 10/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2020 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di Esordio s.r.l., già s.n.c. e nei confronti dei soci due avvisi di accertamento relativi agli anni di imposta 2004 e 2005 con i quali, a seguito di una verifica sulla posizione fiscale della società, dalla quale era emersa l’antieconomicità della gestione, accertava maggiori ricavi imponibili ai fini IRPEF, IRAP e IVA.

A seguito della rettifica in capo alla società venivano emessi, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, avvisi di accertamento nei confronti dei soci e amministratori V.T. e B.L..

I contribuenti impugnavano gli avvisi.

La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, previa riunione, accoglieva parzialmente il ricorso dei contribuenti, rideterminando i ricavi della società e il conseguente reddito di partecipazione.

Proponevano appello sia l’Agenzia delle Entrate che la società e i soci.

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con sentenza n. 624/22/2014, depositata il 10.4.2014, accoglieva parzialmente l’appello dei contribuenti, riducendo il ricarico al 50% e rigettava l’appello incidentale dell’ufficio.

I contribuenti ricorrono per la cassazione della sentenza, affidando il loro mezzo a due motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso, proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), della L. n. 427 del 1993, art. 62-bis degli artt. 2727,2729 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 Deducono che le presunzioni a supporto dell’accertamento difettavano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che, poichè era stato omesso il contraddittorio preventivo necessario per l’accertamento standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore, l’ufficio non aveva dimostrato la concreta riferibilità dello standard alla contribuente.

La censura non è fondata.

Dalla sentenza impugnata si evince che l’accertamento era stato avviato a mezzo invio del questionario con il quale era stata richiesta la documentazione contabile della società cui era seguito un accesso presso la sede della società.

L’ufficio aveva ricostruito induttivamente i ricavi sulla base della antieconomicità della gestione aziendale, in perdita per cinque anni di imposta consecutivi, dal 2000 al 2005, sull’incoerenza della percentuale di ricarico praticato sul venduto che era risultata inferiore a quella normalmente praticata nel settore di appartenenza e sullo scostamento dai valori medi indicati dagli studi di settore; l’accertamento non si basava, quindi sulla mera applicazione degli studi di settore.

Nell’ipotesi prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), in tema di imposte reddituali, la rettifica in aumento dell’imponibile esposto in dichiarazione è possibile se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonchè dei dati e delle notizie raccolte dall’Ufficio, anche sulla base di presunzioni semplici,

purchè queste siano gravi, precise e concordanti.

La procedura di accertamento fiscale sulla base dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema unitario che non si colloca all’interno della procedura di accertamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, ma l’affianca, essendo indipendente dall’analisi dei risultati delle scritture contabili (Cass., sez.un., 26635, 26636, 26637 e 26638/09).

La L. n. 146 del 1998, art. 10, nel testo applicabile, prevede che “gli accertamenti basati sugli studi di settore… sono effettuati… qualora l’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all’ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi (comma 1). Nelle ipotesi di cui al comma 1 l’ufficio, prima della notifica dell’avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire… (comma 3-bis)”. Pertanto, solo nel caso in cui l’accertamento sia basato sullo studio di settore l’instaurazione del contraddittorio preventivo con il contribuente è un obbligo dell’Amministrazione finanziaria. La scelta terminologica operata dal legislatore assume una rilevanza non trascurabile, anche perchè la norma introduce un’eccezione, non essendo previsto, in generale, che l’invio dell’avviso di accertamento tributario debba essere preceduto dall’instaurazione del contraddittorio con il contribuente. Il dato che l’accertamento sia “basato” sullo studio di settore non esclude che esso possa trovare anche altre giustificazioni come, ad esempio, ri- scontrate irregolarità contabili o la ritenuta antieconomicità della gestione aziendale. Un accertamento tributario può dirsi basato su uno studio di settore, perciò, sol quando trovi in esso il suo fondamento prevalente. Tanto non si verifica quando, ad esempio, mediante l’utilizzo degli studi di settore siano emerse incongruenze nella contabilità di impresa che abbiano indotto l’Ente accertatore ad approfondire l’analisi, riscoprendo altri, e prevalenti, indici rivelatori dell’esistenza di una operatività economica non dichiarata, raccogliendo l’Amministrazione finanziaria elementi gravi, precisi e concordanti, alfine posti a fondamento dell’accertamento tributario (cfr. Cass. sez. V, 6.6.2019, n. 15344).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha affermato che l’ufficio aveva legittimamente accertato induttivamente il reddito: “….dalla documentazione in atti risulta che gli avvisi di accertamento impugnati sono fondati, oltre che sui valori medi indicati dagli studi di settore, anche da ulteriori elementi che sorreggono le presunzioni in essi contenute, quali la rilevata antieconomicità dell’impresa (perdita negli anni dal 2000 al 2005 di Euro98.769,00)e il ricarico del costo del venduto insufficiente, con l’applicazione da parte dell’ufficio di ricarichi desunti dalla metodologia e dalla comune esperienza”.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., n. 4 per essere la motivazione omessa e apparente.

In particolare lamenta che del tutto sconosciuti erano i motivi per i quali i giudici di appello avevano ritenuto di individuare nella misura del 50% la percentuale di ricarico da applicare al costo del venduto negli anni 2004 e 2005.

3. Con il primo e il secondo motivo di ricorso incidentale l’ufficio deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 112 c.p.c. per motivazione omessa e apparente.

Lamenta che la CTR aveva ridotto la percentuale di ricarico dal 60 al 50% e respinto l’appello incidentale dell’ufficio senza alcuna motivazione.

I motivi sono suscettibili di trattazione congiunta.

La CTR ha affermato che il metodo dell’ufficio era corretto per la merce e i fornitori presenti sia nel 2008 che negli anni precedenti, mentre per la merce e i fornitori non presenti negli anni precedenti al 2008 la percentuale di ricarico era eccessiva e ha ritenuto di ridurla al 50% anzicchè al 60%, “tenuto conto parzialmente della relazione di consulenza tecnica prodotta dai ricorrenti in data 28.1.2010”.

La CTR ha omesso del tutto di motivare come abbia individuato la percentuale di ricarico e in cosa avrebbe parzialmente condiviso la relazione di consulenza tecnica di parte.

La CTR inoltre ha omesso di motivare sul rigetto dell’appello incidentale dell’ufficio. Nè la motivazione del rigetto dell’appello incidentale poteva ritenersi assorbita dall’accoglimento parziale del ricorso principale.

La contribuente aveva censurato la determinazione della percentuale di ricarico in quanto individuata in relazione ai beni presenti nel negozio al momento dell’accesso a fronte della stagionalità ed eterogeneità merceologica dei beni compravenduti, mentre l’appello dell’ufficio aveva censurato la sentenza di primo grado, oltre per avere determinato nel 60% la percentuale di ricarico da applicare alla merce non presente al momento dell’accesso, anche per avere determinato le percentuali di merce non presenti al momento dell’accesso nel 45% (anno 2004) e nel 36% (anno 2005).

Il secondo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere, pertanto, accolti e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corteo rigettato il primo, accoglie il secondo motivo di ricorso principale e il ricorso incidentale dell’ufficio; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2021

 

 

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