Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6862 del 08/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6862 Anno 2016
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: BIELLI STEFANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
Luciano PROCINO

(quale socio della s.n.c. Procino & Leo di Procino

Luciano e Leo Marcello, con sede a Castiglion Fiorentino, via Umbro
Casentinese n. 116), elettivamente domiciliato in Roma via dei Gracchi n.
130, presso lo studio dell’avvocato Teresina

Titina

Macrí, e

rappresentato e difeso dall’avvocato Arnaldo Amatucci del foro di Arezzo,
giusta elezione di domicilio e procura speciale in calce al ricorso

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del Direttore

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

pro tempore,

n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 08/04/2016

- controricorrente

avverso la sentenza n. 45/13/09 della Commissione tributaria regionale
della Toscana, depositata il 17 marzo 2009, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

udito, per l’Agenzia controricorrente,l’avvocato dello Stato Bruno
Dettori, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale
dottoressa Paola Mastroberardino, che ha concluso per il rinvio della
causa a nuovo ruolo o, ‘in subordine, per l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

L Con sentenza n. 45/13/09, depositata il 17 marzo 2009 e non notificata, la Commissione

tributaria regionale della Toscana (hinc: «CTR») rigettava l’appello proposto da Luciano Procino
nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 106/05/2007 della Commissione
tributaria provinciale di Arezzo, condannando l’appellante al pagamento, a favore dell’Agenzia,
delle spese di lite, liquidate in complessivi E 250,00.
Il giudice di appello premetteva che: a) l’Agenzia delle entrate, in relazione «all’IVA ed»
all’IRPEF del 2000, aveva accertato un maggiore imponibile, rettificando i ricavi in applicazione
della percentuale di ricarico media ponderata del settore del 37,68%; b) l’impugnazione proposta
dal Procino era stata respinta dall’adíta CTP; c) il soccombente contribuente aveva interposto
appello lamentando una errata applicazione degli studi di settore (mancanza di presunzioni gravi,
precise e concordanti; utilizzo di medie di settore non rappresentative della realtà locale,
caratterizzata da una forte concorrenza); d) l’Agenzia aveva resistito all’appello.
Su queste premesse, la CTR, nel rigettare l’appello, osservava (per quanto qui interessa) che,
«anche senza ricorrere a criteri presuntivi», l’ufficio tributario aveva operato correttamente,
applicando la percentuale di ricarico media ponderata del settore (37,68%), a fronte della redditività
e della percentuale di ricarico dichiarate in misura «troppo bassa in relazione alla media di settore
del campione regionale» ed in relazione agli «investimenti effettuati dalla società».

2. Avverso la sentenza di appello, il contribuente Luciano Procino, dichiarando un valore

di € 609,42, ha proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi e notificato all’Agenzia delle

dicembre 2015 dal consigliere dottor Stefano Bielli;

entrate il 9 marzo 2010.
3.— La predetta Agenzia resiste con controricorso notificato alla ricorrente il 15-16 aprile
2010.
Considerato in diritto
1. Il ricorrente Luciano Procino dichiara di agire quale socio della s.n.c. Procino & Leo

di Procino Luciano e Leo Marcello. Premette che: a) l’avviso di accertamento impugnato riguarda
sanzioni) al socio amministratore della medesima società; b) tali avvisi sono stati distintamente
impugnati davanti alla CTP di Arezzo, che li ha respinti con separate sentenze; c) tali pronunce
sono state poi impugnate dalla società e dai soci; cl) la CTR ha rigettato tutti gli appelli con sei
distinte sentenze; e) la sentenza della CTR n. 45/13/09, impugnata con il presente ricorso per
cassazione, rientra tra dette sentenze di rigetto. Propone, quindi, otto motivi di ricorso.
1.1.— Con il primo motivo, corredato da quesito di diritto, il ricorrente denuncia — in
°
relazione all’art. 360, primo comma,
n. 3 cod. proc. civ. — la violazione dell’art. 360-bis cod. proc.

civ. Il quesito è cosí formulato: « se la CTR […1, non avendo enunciato nella propria decisione
alcuna questione di diritto e conseguentemente non avendo richiamato alcuna pronuncia di codesta
Corte, abbia disatteso il dettato dell’art. 360-bis cod. proc. civ., prevedendo questo la presenza degli
anzidetti elementi quale presupposto per riscontrare se nel ricorso per cassazione si sia assolto […]
all’onere della produzione di elementi tali da confermare o mutare quella giurisprudenza».
La controricorrente oppone che il motivo è inammissibile, perché: a) l’art. 360-bis cod.
proc. civ, è applicabile ai giudizi instaurati in primo grado dal 4 luglio 2009 e, quindi, non alla
sentenza impugnata; b) non censura la sentenza, ma mira a salvaguardare il ricorso da profili di
inammissibilità; c) travisa l’art. 360-bis cod. proc. civ.

1.2.— Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia — in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 5 cod. proc. civ. — la mancanza o grave insufficienza della motivazione. La censura è
corredata dal seguente quesito motivazionale: «se […] la CTR, essendosi limitata ad affermare che
,
la percentuale di ricarico dichiarata dalla società è troppo bassa rispetto a quella risultante dallo
studio di settore, abbia [..] violato la norma in epigrafe, sia perché non spiega la correttezza di
quest’ultima (37,68%), trascurando gli argomenti esposti al riguardo dalla società, sia perché non dà
spiegazioni circa la gravità del distacco da quella dichiarata, usando un’ aggettivazione “troppo” in
sé imprecisa e comunque non ragionata»
La controricorrente oppone che il motivo è: a) inammissibile, perché è prive di sviluppo
logico argomentativo; b) infondato, perché la sentenza si basa sulla tabella allegata all’avviso,
riguardante 67 imprese.

l’IRPEF ed è analogo a quelli notificati alla suddetta società, agli altri quattro soci e (per le

1.3.— Con il terzo motivo, corredato da quesito di diritto, il ricorrente denuncia — in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. — la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in
quanto il prospetto allegato agli impugnati avvisi e nel quale è indicato il ricarico medio di alcune
imprese, dai dati identificativi oscurati, non ha «significato probatorio», perché è stato formato
escludendo le imprese con ricarico medio sensibilmente superiore o inferiore a quello dichiarato
dalla società
Il quesito è cosí formulato: «se il documento sopra richiamato sia inficiato alla base dal fatto

nettamente superiore a quello dichiarato dalla ricorrente e quindi contenere aprioristicamente la
contestazione di quest’ultimo, con la conseguenza di non poter assumere detto parametro in quanto
viziato alla sua base ai fini del confronto cui la stessa CTR ha attribuito rilevanza esclusiva nella
sua pronuncia».
La controricorrente oppone che il motivo è inammissibile, perché: a) richiede una nuova
valutazione del documento; b) l’art. 2697 cod. civ. non è pertinente; c) censura l’avviso e non la
sentenza
1.4.— Con il quarto motivo, corredato da quesito di diritto, il ricorrente denuncia — in
relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. — la violazione dell’art. 102 cod. proc. civ.
Il ricorrente richiama la sentenze della Corte di cassazione (a sezioni unite n. 1052 del 2007; a
sezione semplice, n. 11466 del 2009) ed afferma che l’accertamento giudiziale nei confronti delle
società di persone dei loro soci non può essere disgiunto: pertanto la CTR, pronunciando sei diverse
sentenze (ancorché sostanzialmente coincidenti) nei confronti dei quattro soci, della società e (per le
sanzioni) del socio amministratore, ha violato il litisconsorzio, incorrendo nella nullità di tali
sentenze. Il quesito è cosí formulato: «se gli avvisi di accertamento notificati alla società di persone
e ai suoi soci debba essere formato unitariamente e contestualmente notificato a tutte le suddette
parti e quindi se la CTP di Arezzo e la stessa CTR di Firenze, avendo pronunciato sui ricorsi
proposti dalle predette parti in separati giudizi abbia omesso illegittimamente di disporre la loro
riunione e quindi di giudicare unitariamente nei confronti delle medesime pur tenendo conto delle
rispettive responsabilità».
La controricorrente oppone che il motivo è: a) inammissibile, perché censura un error in
procedendo (n. 4) sub specie del n. 3; b) infondato, perché i ricorsi sono stati trattati e decisi
conformemente sia pure con giudizi separati [sentenze CTR nn. da 42 a 46 /13/09]. Chiede la
riunione dei procedimenti pendenti in Cassazione (soci Anna Panza, Pasqualina Panza, Marcello
Leo)
1.5.— Con il quinto motivo, corredato da quesito di diritto, il ricorrente denuncia — in

che la sua formazione è tale da esprimere necessariamente e preventivamente un ricarico medio

relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. — la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in
quanto l’applicazione del ricarico medio è stata effettuata dall’ufficio tributario senza esaminare la
situazione concreta della società e dei soci. Il quesito è cosí formulato: «se, avendo la sentenza della
CTR richiamato a proprio fondamento il solo distacco del ricarico della ricorrente da media del
settore, senza dimostrare che tale scostamento è confortato da elementi attinti dal quadro concreto
della stessa, abbia disatteso l’orientamento costante […] secondo il quale il ricarico medio

convincimento solo su tale elemento di prova»
La controricorrente oppone che il motivo è inammissibile, perché: a) la denunciata
violazione non collima con il motivo, che attiene ad un vizio motivazionale; b) richiede una nuova
valutazione del fatto;
1.6.— Con il sesto motivo, corredato da quesito di diritto, il ricorrente denuncia — in

relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. — la violazione dell’art. 62-bis del decretolegge n. 331 del 1993. Il ricorrente (affermando di aver «precedentemente» espresso la censura,
«dinanzi al Giudice di merito») deduce che l’Agenzia delle entrate ha omesso di instaurare il
contraddittorio con gli interessati (come invece richiesto dalla sentenza delle sezioni unite della
Corte di cassazione n. 26635 del 2009), senza farne menzione negli avvisi e nonostante il richiamo
alla disciplina sugli studi di settore. Il quesito è cosí formulato: «se, essendosi fatto richiamo alla
disciplina sugli studi di settore, e particolarmente all’art. 62-bis del D.L. 331/93, si debba ritenere
imprescindibile l’esperimento del contraddittorio con la conseguenza della nullità della sentenza
della CTR per aver omesso ogni pronuncia al riguardo».
La controricorrente oppone che il motivo è inammissibile, perché censura l’avviso e non
la sentenza.
1.7.— Con il settimo motivo, corredato da un unico quesito di diritto, il ricorrente denuncia —
in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ. — la violazione degli artt. 163 cod.
proc. civ. e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. Secondo il ricorrente (il quale afferma di aver
«precedentemente» espresso la censura, «dinanzi al Giudice di merito»), l’avviso di accertamento è
stato redatto in contrasto sia con il citato art. 42 (il quale esige l’indicazione delle norme applicate
nella formazione dell’avviso), siN’art. 163 cod.proc.civ. (il quale sanziona l’incertezza in ordine
alle norme che si assumono violate). Il quesito è cos( formulato: «se, prescrivendosi all’art. 42 il
preciso riferimento alla disciplina che si assume essere stata violata e l’assenza di incertezze al
riguardo, il richiamo agli artt. 39 e 40 DPR 600/73 e all’art. 62-bis D.L. 331/93 sostanzi una
situazione di oggettiva incertezza tale da indurre la violazione delle predette norme e quindi la
nullità degli avvisi che la contengono».

costituisce parametro insufficiente, donde la nullità della sentenza per avere essa basato il suo

La controricorrente oppone che il motivo è inammissibile, perché: akensurakumulativa
con unico quesito; b) censura l’avviso e non la sentenza; c) l’ art.163 cod. proc. civ. non è pertinente
(riguarda il contenuto dell’atto di citazione).
1.8.— Con l’ ottavo motivo, corredato da quesito di diritto, il ricorrente denuncia — in
relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. — la violazione degli artt. 22 del d.lgs. n.
546 del 1992 e 42 del d.P.R. n. 600 del 1973. A parere del ricorrente (il quale afferma di aver
«precedentemente» espresso la censura, «dinanzi al Giudice di merito»), l’invito dell’Agenzia

visione della documentazione sottesa all’atto contrasta con la disciplina sulla motivazione dettata
dal citato art. 42 e dallo statuto dei diritti del contribuente, la quale esige la completa informazione
sulle ragioni poste a base della pretesa impositiva, senza necessità di iniziative complementari a
carico del contribuente (con disparità di trattamento rispetto a chi non ha necessità di tali iniziative,
posto che il correlativo «sacrificio» non è consentito dall’art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992). Il
quesito è cosí formulato: «se, implicandosi per la completa conoscenza del contenuto dell’avviso
iniziative successive alla sua notifica, tali da implicare l’impiego di tempo significativo,
evidentemente sottraendolo a quello necessario per 1′ approntamento della difesa, l’avviso avrebbe
dovuto essere censurato per violazione dell’art. 22 Dlgs. 546/92 con conseguente nullità dello
stesso, senza trascurare che in tal modo risulterebbe violato l’art.42 DPR 600/73 a norma del quale
l’indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto deve esaurirsi all’interno della
formazione dell’avviso di accertamento».
La controricorrente oppone che il motivo è inammissibile per difetto di interesse e perché
censura l’avviso e non la sentenza;
2.— Va previamente esaminato, per ragioni di priorità logica, il quarto motivo di ricorso
con il quale si lamenta il difetto del contraddittorio nei giudizi di merito.
Il motivo è fondato e va accolto.
Con sentenza n. 17633 del 2014, questa Corte ha pronunciato su quattro ricorsi riuniti (RGN
7162, 7163, 7164 e 7165 del 2010) proposti separatamente da Marcello LEO, quale legale
rappresentante della s.n.c. Procino & Leo di Procino Luciano e Leo Marcello, nonché, in qualità
di soci di detta società, da Anna PANZA, Pasqualina PANZA e Marcello LEO, con riguardo
alle sentenze della CTR della Toscana n. 42/13/09, n. 43/13/09, n. 44/13/09, n. 45/13/09 e n.
168/13/09, concernenti pretese tributarie relative al 2001. Con l’indicata sentenza, questa Corte,
rilevato che le questioni avevano ad oggetto accertamenti del reddito di una società di persone ed il
reddito di partecipazione dei soci a tale società (oltre che all’IVA della società ed all’IRAP),
ribadiva la necessità di un simultaneus processus tra soci e società, data l’inscindibilità delle

(contenuto nell’avviso di accertamento) ad accedere ai propri uffici per chiarimenti e per prendere

situazioni per la comunanza della base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci. Posta
questa premessa, ha constatato che non ricorrevano le condizioni per considerare sostanzialmente
rispettato nella specie il litisconsorzio tra società e soci anche in presenza di sentenze separatamente
pronunciate dal giudice di merito (cioè: a. — identità della causa petendi; b.— avviso unitario di
accertamento impugnato simultaneamente, ancorché separatamente, dalla società e da tutti i soci,
mediante identiche difese; c. — simultanea trattazione dei giudizi davanti a diversi giudici di merito;

causa impugnata con il ricorso RGN 7163 del 2010 non era stata trattata simultaneamente alle altre
né dal medesimo Collegio giudicante. Ha, perciò, rilevato la nullità delle sentenze di merito,
cassando le sentenze impugnate e rinviando le cause alla CTP di Arezzo, con compensazione delle
spese dell’intero processo.
Tale situazione ricorre anche nel presente giudizio, proposto (per l’annualità d’imposta
2000) dall’altro socio Luciano Procino, nelle identiche condizioni (reddito da partecipazione alla
società). Occorre, pertanto, rilevare la nullità della sentenza impugnata, emessa a contraddittorio
non integro e senza che ricorressero le sopra indicate condizioni per il sostanziale rispetto del
contraddittorio. La sentenza della CTR va dunque cassata, con rinvio alla CTP di Arezzo perché
proceda in primo grado a contraddittorio integro, provvedendo all’esito sulle spese di lite. Gli altri
motivi di ricorso sono assorbiti.

P.Q.M.
Accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia
la causa alla Commissione tributaria provinciale di Arezzo, perché proceda a contraddittorio
integro.
Cosí deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile, il 9 dicembre 2015.
Il consigl(
. z1
re estensore

Il Presidente

d.— sostanziale identità delle decisioni adottate dai giudici di merito), in quanto, ad esempio, la

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