Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6861 del 24/03/2011

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 24/03/2011), n.6861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.F., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour n,

17. presso l’avv. Ferdinando Barucco, rappresentato e difeso

dall’avv. PALMIERI Alfonso, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, Ufficio di Napoli (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 10/24/08, depositata il 13 febbraio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23 febbraio 2011 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. R.F. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10/24/08, depositata il 13 febbraio 2008, con la quale, accogliendo l’appello dell’Ufficio, è stata affermata la inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente perchè la sottoscrizione del difensore dell’autentica della firma del contribuente non equivaleva a sottoscrizione dell’atto.

L’Agenzia delle entrate non si è costituita.

2. Il ricorso, con il quale si contesta l’anzidetta ratio decidendi, appare manifestamente fondato, sulla base del principio secondo il quale la firma del difensore sugli atti di cui all’art. 125 cod. proc. civ., apposta anche solo sotto la certificazione dell’autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo – oltre che di certificare l’autografia del mandato – di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell’atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore (Cass. nn. 6225 del 2005, 2070 del 2008).

Pertanto, sì ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per manifesta fondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato del ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, la quale procederà a nuovo esame della controversia, uniformandosi al detto principio, oltre a provvedere in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011

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