Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6861 del 16/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 16/03/2017, (ud. 13/01/2017, dep.16/03/2017),  n. 6861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4416-2016 proposto da:

B.C.T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato SIMONA MAROTTA in virtù di mandato in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO PROVINCIA NAPOLI;

– intimato –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di NAPOLI, emessa e

depositata l’11/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio:

rilevato che con l’ordinanza sopra indicata il Giudice di Pace di Napoli ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino senegalese B.C.M. avverso il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Napoli in data 19 ottobre 2015;

che avverso tale pronuncia B.C.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, mentre l’intimata Prefettura non ha svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta “sussistenza sia di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione alla violazione dell’art. 112 c.p.c., sia di error in iudicando ex art. 360 c.p.c., n. 3” deducendo la nullità dell’ordinanza impugnata sia perchè il Giudice di Pace non avrebbe pronunciato sulla eccepita nullità del decreto di espulsione per mancata traduzione in lingua conosciuta dallo straniero, sia perchè il decreto non sarebbe stato tradotto, nè lo straniero ascoltato in udienza;

che il secondo motivo di ricorso lamenta “sussistenza di error in iudicando per violazione o falsa applicazione della norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 182 c.p.c. e al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 6”, deducendo l’omesso rilievo della carenza di legittimazione della Questura di Napoli a costituirsi nel giudizio innanzi al Giudice di Pace, essendo a ciò preposto il solo Prefetto, quale organo emanante il provvedimento impugnato; che il terzo motivo lamenta “sussistenza di error in indicando per violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla L. n. 241 del 1990, art. 21 septies “deducendo che il decreto di espulsione sarebbe stato consegnato allo straniero senza alcuna attestazione di conformità all’originale;

che, norma dell’art. 380 bis c.p.c., comma 1 (nel testo modificato dalla L. n. 197 del 2016), è stata fissata adunanza camerale su proposta del relatore, che ha ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso;

ritenuto che il primo motivo e il terzo motivo sono fondati atteso che nè l’ordinanza impugnata, nè il provvedimento di espulsione, nè la documentazione riferita all’attività posta in essere dalla Questura di Napoli in esecuzione del Decreto prefettizio di espulsione (missiva della Questura in data 3 dicembre 2015, prot. n. 7295) contengono alcun accertamento circa la comprensione della lingua italiana da parte dell’odierno ricorrente, unica condizione che consentirebbe, alla stregua del principio più volte affermato da questa Corte (cfr. ex multis ordinanza n.24170 del 29/11/2010), di evitare l’altrimenti necessaria traduzione del decreto in una lingua conosciuta dallo straniero;

che pertanto, in accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso (assorbito il secondo), il provvedimento impugnato è cassato;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con l’annullamento, per le ragioni esposte, del Decreto prefettizio;

che, quanto alle spese di questo giudizio, l’onorario e le spese spettanti al difensore del ricorrente vittorioso – ammesso a gratuito patrocinio – sono a carico dell’Erario a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 142 e si liquidano ai sensi dell’art.8 2 stesso D.P.R.

(cfr. Cass. n. 18583/2012) come da dispositivo, sulla base della nota spese depositata in atti unitamente alla relativa istanza di liquidazione, tenendo conto della riduzione di cui all’art. 130 D.P.R..

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, annulla il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Napoli in data 19 ottobre 2015 nei confronti del ricorrente B.C.M.; pone a carico dell’Erario, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 142 e 82 l’onorario e le spese del difensore del predetto, che liquida in complessivi Euro 1.400,00 oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Rilevato inoltre che dagli atti il processo risulta esente da contributo, dà atto che non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2017

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