Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6860 del 24/03/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 6860 Anno 2014
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso 16581-2012 proposto da:
CENTORAME COSTRUZIONI S.R.L., in persona dei legali
rappresentanti pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 24/03/2014

domiciliata in ROMA, VIA RIDOLFINO VENUTI 42,
presso l’avvocato CAUTI ANTONIO, rappresentata e
2014
434

difesa dall’avvocato RUCCI FERNANDO, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente contro

1

FALLIMENTO CENTORAME COSTRUZIONI S.R.L., in persona
del Curatore dott. ERMINIO MOSCONE, elettivamente
domiciliato in ROMA, V.LE G.MAZZINI 112, presso
l’avvocato CANDREVA FRANCESCO MASSIMO,

FRANCESCO,

e
giusta

difeso

dall’avvocato

procura

a

GRILLI

margine

del

controricorso;
RAGGIUNTI OLIMPIO, SAVINI MARGHERITA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA PIEDILUCO 9 (SCALA BINT.3), presso l’avvocato DI GRAVIO PAOLO, che li
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 1174/2011 della CORTE
D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 13/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/02/2014 dal Consigliere
Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per il controricorrente Fall. Centorame,

rappresentato

l’Avvocato F. GRILLI che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso, trasmissione atti al P.G. c/o
Cassazione e Proc. Rep. competente in ordine ad

2

eventuali reati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

che a seguito dell’istanza dei sigg.

Raggiunti e Margherita Savini,

il Tribunale di Pescara ha

dichiarato il fallimento della società
Costruzioni srl,

Olimpio

Centorame

e avverso tale decisione la stessa ha

Rilevato

proposto reclamo, avanti alla Corte d’appello dell’Aquila,
chiedendo la revoca del fallimento per difetto dello stato
d’insolvenza e perché il credito dei ricorrenti non
sarebbe stato né liquido né esigibile;
che nel giudizio si sono costituiti sia i menzionati
ricorrenti che il fallimento della società, chiedendo la
dichiarazione di inammissibilità del reclamo (per
tardività) e il suo rigetto;
che la Corte d’appello ha respinto il reclamo, rigettando
dapprima l’eccezione di tardività ed affermando la
sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di
fallimento;
che, secondo la Corte territoriale, il credito posto a
base del ricorso sarebbe stato liquido ed esigibile
traendo la sua fonte da una scrittura privata, avente
valore di controdichiarazione, rispetto all’atto di
vendita simulata di un terreno contro il corrispettivo di
un prezzo, contenendo la detta scrittura, in realtà, una
3

permuta di cosa presente (il terreno) contro cosa futura
(alcune porzioni degli edificandi fabbricati sul terreno
alienato), avente data certa, contrariamente a quanto
asserito dalla reclamante anche perché versata (senza
essere disconosciuta) agli atti della procedura

prefallimentare e garantita da una polizza fideiussoria
del 16/1/2006, rilasciata da una Banca in favore dei
ricorrenti, a garanzia della corretta esecuzione del
contratto;
che l’inadempimento dell’obbligazione da parte della
società fallita si sarebbe verificato in ragione della
mancata rinnovazione della polizza e per la mancata
consegna degli immobili, sui quali erano cominciate, di
contro, le azioni esecutive dei creditori sociali, senza
che potesse aver pregio l’ipotizzata azione di
rescissione, tra l’altro prescrittasi;
che

lo

stato d’insolvenza

sarebbe

stato,

altresì

desumibile, dallo stato passivo della procedura
(contemplante debiti pari a circa otto milioni di euro),
dai protesti, dalle esecuzioni immobiliari pendenti, dai
dati di bilancio, contenenti perdite cospicue e
contrazione dei ricavi, dalle stesse ammissioni della
reclamante, rese nel corso dell’istruttoria
prefallimentare;

4

che contro tale decisione la società Centorame Costruzioni
srl

ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre

motivi;
che la curatela fallimentare ed i creditori istanti

resistono con controricorso.
Considerato che il ricorso è sviluppato per mezzo di tre

motivi:
che con il primo, nel quale lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 182 c.p.c. per aver travisato e/o
falsamente applicato gli artt. 25, primo comma, n. 6, 32 e
41 1.f. nonché vizi sulla pronuncia ex art. 113 c.p.c.,
sulla mancata valutazione di prove decisive presenti o
prodotte in giudizio

ex

art. 115 e 116 c.p.c., con

conseguente indebita liquidazione delle spese del
giudizio, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.., il
ricorrente deduce l’esistenza di plurimi errori ponendo a
questa Corte tre distinti quesiti di diritto:
a) se vi stata violazione e falsa applicazione degli artt.
82, 125, 182 e 360-bis c.p.c. in relazione agli artt. 25,
32 e 41 1.f., per non avere i giudici della Corte
territoriale mancato di verificare che la curatela si era
costituita nella causa di opposizione al fallimento senza
pareri del Comitato del creditori e del giudice
delegato;

5

b) se vi sia stata violazione e falsa applicazione di legge
in relazione all’ artt. 25 Cost., per non avere i giudici
della Corte territoriale mancato di verificare che il dr.
Angelo Zaccagnini aveva vagliato e sottoscritto il
programma di liquidazione senza l’autorizzazione a

supplire il “G.D. naturale precostituito” in tal modo
inficiando la costituzione della curatela determinando la
nullità degli atti posti in essere e quindi la sua
contumacia nella causa di opposizione al fallimento;
c) se vi sia stata violazione e falsa applicazione degli
artt. 91 e 92, perché, non verificando la regolare
autorizzazione della curatela a stare in giudizio, la
Corte territoriale avrebbe riconosciuto ad essa anche le
spese processuali, mentre essa avrebbe dovuto essere ,
condannata al loro pagamento;
che con il secondo, nel quale lamenta vizi logici e
motivazionali nella pronuncia di appello in ordine alla
illegittimità dei crediti “attivati attraverso la
procedura”, ponendo a questa Corte un quesito di diritto:
se la Corte territoriale abbia violato e falsamente
applicato l’art. 345 c.p.c. non avendo vagliato le prove
nuove e i documenti e gli atti di ” rilevanza focale”,
esprimendo un convincimento predeterminato e perciò
violando varie norme processuali;

6

che con il terzo, nel quale lamenta che la curatela abbia
portato a sostegno della propria tesi l’esistenza di
crediti, proposti per l’ammissione al passivo
fallimentare, reclamati ai sensi dell’art. 26 1.f. e,
quindi, tutt’oggi

sub iudice,

ponendo a questa Corte un

se

quesito di diritto:
la Corte territoriale abbia violato e falsamente

applicato l’art. 331 c.p.p. non avendo trasmesso alla
Procura della Repubblica competente gli atti contenenti
notizie di reato procedibili d’ufficio ai sensi degli
artt. 50 c.p.p. e 185 c.p. in relazione a reati commessi
da “operatori giudiziari del Tribunale di Pescara”, oggi
al vaglio della Procura della Repubblica di Campobasso;
che la ricorrente ha concluso per la nullità della
sentenza dichiarativa di fallimento, l’accertamento
dell’indebito riconoscimento in favore della curatela
delle spese del giudizio di appello, la condanna dei
creditori i stanti al pagamento delle spese dei due gradi
di giudizio, la dichiarazione di contumacia della curatela
e l’inammissibilità della sua costituzione nel presente
giudizio;
che, in subordine la ricorrente ha chiesto la cassazione
con rinvio della sentenza impugnata;

***

7

che i costituiti contro ricorrenti hanno entrambi eccepito
l’inammissibilità, in tutto o in parte del ricorso;
che i tre motivi di ricorso, infatti, sono accumunati da
una comune caratteristica, quella di omettere del tutto la
critica alle rationes decidendi contenuti nella sentenza

impugnata e di muovere critiche al giudice del reclamo
relative a emergenze (di cui la sentenza di appello non
reca alcun cenno) che avrebbero dovuto essere rilevate /7 /
d’ufficio da tali giudici;
che, in tal modo, il ricorso – da un lato – non pone alcun
presupposto per l’esame nel merito delle affermazioni e
delle giustificazioni contenute nella decisione di appello
e – da un altro – non mette neppure questa Corte in
condizione di rilevare l’eventuale omessa pronuncia da
parte di quel giudice, non avendo minimamente richiamato,
neppure per relationem,

le pretese doglianze il cui esame

sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale;
che, di più, il tenore del ricorso, tutto incentrato su
omissioni di rilievi ufficiosi da parte del Tribunale
fallimentare, nelle sue varie articolazioni, che si
rivelano inammissibili perché del tutto nuovi e mai
rilevati in precedenza né segnalatt_ai giudici di merito,
si pone al di fuori dello schema dell’impugnazione per
cassazione, per assumere la veste di una non chiara
doglianza sull’operato di magistrati, curatore ed altri
8

soggetti non meglio identificati di cui, da un lato, si
lamenta il cattivo operare e, da un altro, si assicura che
i detti censurati comportamenti sarebbero già stati
portati all’esame degli organi inquirenti competenti;
che, pertanto, non residua alcuna ragione di esame nel

merito del ricorso sopra riassunto e che lo stesso deve
essere dichiarato complessivamente inammissibile, perché
tale in tutti e tre i suoi mezzi, con la conseguente
soccombenza della ricorrente che va condannata al
pagamento delle relative spese processuali, liquidate come
da dispositivo;
che il Collegio considera ultronea la richiesta di
trasmissione dell’odierno ricorso agli organi del PM in
quanto

sia il ricorso introduttivo del presente

giudizio, sia gli atti inerenti alle doglianze qui
inammissibilmente portati all’esame della Corrte
risultano già a conoscenza e dell’Ufficio del PG presso
questa Corte (al punto che lo stesso ha rassegnato le
conclusioni di cui in epigrafe) sia della Procura della
Repubblica territorialmente competente ad esaminare le
ipotizzate condotte di reato, in quanto la stessa
ricorrente assicura di avervi direttamente provveduto.
PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente
al pagamento delle spese processuali sostenute dalle
9

resistenti e che si liquidano, in favore della Curatela,
nella misura di

5.200,00 ed in favore degli altri

controricorrenti nella misura di

4.200,00,

oltre

accessori di legge.

sezione civile della Corte di cassazione, il 18 febbraio
2014, dai magistrati sopra indicati.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della l

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA